16 Novembre 2021

Società in accomandita per azioni: l’obbligo di distribuzione degli utili spetta unicamente alla società e non anche agli amministratori

di Francesca Scanavino, Avvocato e Assistente didattico presso l’Università degli Studi di Bologna Scarica in PDF

Cassazione civile, Sezione I, Sentenza n. 32666 del 9 novembre 2021.

Parole chiave: utili – socio accomandante – socio accomandatario – amministratore – responsabilità solidale – società di persone – società in accomandita semplice – distribuzione degli utili – rendiconto annuale

Massima: Titolare dell’obbligo di distribuzione degli utili prodotti dall’impresa sociale è solo la società (nella specie, la società in accomandita), trattandosi di soggetto giuridico autonomo e distinto dalle persone che compongono la relativa compagine e di soggetto alla cui attività rimonta, soprattutto, la produzione dei richiamati utili. Gli utili invero fanno parte del patrimonio sociale fino a che, per la società di persone, non intervenga la delibera di approvazione del bilancio (o del rendiconto) che ne determina l’emersione. Ne segue che, nella società di persone, l’approvazione del citato documento, dal quale emerga l’esistenza dell’utile, è la sola condizione sufficiente a legittimare ciascun socio a pretendere che la società gli distribuisca la quota parte di utile spettante.

Disposizioni applicate: articoli 2262 c.c.

Le socie accomandanti di una Società in accomandita semplice hanno convenuto in giudizio il socio accomandatario e amministratore, chiedendone la condanna al pagamento degli utili maturati in taluni degli esercizi precedenti, per le quote loro spettanti.

Essendo state le domande attoree respinte sia in primo che in secondo grado, le socie accomandanti hanno pertanto proposto ricorso innanzi alla Suprema Corte.

In particolare, le ricorrenti hanno lamentato un’insufficiente considerazione da parte della Corte d’Appello circa l’oggetto dell’azione, ossia l’accertamento dell’obbligo del socio accomandatario, quale amministratore della S.a.s., di distribuire gli utili nell’ammontare già deliberato dalla società a seguito dell’approvazione del rendiconto da lui stesso presentato.

In tal senso, le ricorrenti hanno sostenuto che il socio accomandatario avrebbe dovuto essere condannato al pagamento degli utili quale conseguenza di un mero obbligo di facere proprio dell’amministratore, ossia l’obbligo ex lege di dare esecuzione delle decisioni assembleari. Ai sensi dell’art. 2262 c.c., d’altronde, alle socie accomandati sarebbe spettato automaticamente un diritto di credito pro quota rispetto agli utili risultanti dai rendiconti annuali approvati, diritto immediatamente azionabile nei confronti dell’amministratore resosi inadempiente nella loro distribuzione.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che solo la società – e non anche l’amministratore – è titolare dell’obbligo di distribuzione degli utili prodotti dall’impresa sociale, essendo la società un soggetto giuridico autonomo e distinto dalle persone che compongono la relativa compagine e, soprattutto, il soggetto dalla cui attività deriva la produzione degli utili.

Quanto agli utili nelle società di persone, quest’ultimi fanno parte del patrimonio sociale fino a quando non interviene la delibera di approvazione del bilancio (o del rendiconto); solo una volta approvato il suddetto documento, dal quale emerge l’esistenza dell’utile, il socio è legittimato a pretendere che la società (e non altri) gli distribuisca la quota parte di utile a lui spettante.

Peraltro, essendo la prestazione correlata al diritto all’utile una prestazione di “dare” (integrata dall’obbligo di distribuzione incombente sulla società), non può in alcun modo sussistere la legittimazione passiva in capo al socio accomandatario sulla base di un asserito obbligo di fare.

Ne consegue che è sempre solo la società il soggetto tenuto ad adempiere, senza che rilevi il fatto che l’adempimento presuppone l’agire dell’amministratore, il quale in questa prospettiva è semplicemente l’organo tramite il quale la società comunemente opera.

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