FOCUS DELLA SETTIMANA

La nullità dei finanziamenti per gli acquisti di azioni opera anche per le società cooperative (banche venete)

di Valerio Sangiovanni, Avvocato
Corte di Cassazione, 8 gennaio 2025, n. 372, Pres. Terrusi, Rel. Dongiacomo Parole chiave Prestito – Acquisto di azioni – Collegamento negoziale – Nullità – Società cooperativa Massima: “L’art. 2358 c.c., lì dove vieta alla società di accordare prestiti ovvero fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, salve le condizioni legittimanti ivi previste, è compatibile e dunque applicabile alle società cooperative per azioni nonché, e a maggior ragione, alle banche popolari che ne…

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