PROCEDURA E DIRITTO CIVILE

Interpretazione di norma processuale: condizioni per un mutamento

Cass., sez. III, 7 giugno 2024, n. 16006, Pres. De Stefano, Est. Fanticini [1] Interpretazione di norme processuali – Mutamento – Giustificazione – Condizioni – Fondamento – Conseguenze – Fattispecie. L’interpretazione di una norma processuale consolidata può essere abbandonata solo in presenza di forti ed apprezzabili ragioni giustificative, indotte dal mutare di fenomeni sociali o del contesto normativo, oppure quando l’interpretazione consolidata risulti manifestamente arbitraria e pretestuosa o dia luogo a risultati disfunzionali, irrazionali o “ingiusti”, atteso che l’affidabilità, prevedibilità e uniformità dell’interpretazione delle norme processuali costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di “giustizia” del processo; ne consegue che, ove siano compatibili con la lettera della legge due diverse interpretazioni, è doveroso preferire quella sulla cui base…

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L’ufficiale giudiziario non può sindacare il titolo esecutivo e risponde dei danni in caso di rifiuto a dare corso all’esecuzione

Cass. civ., sez. III, 23 maggio 2024, n. 14478 – Pres. Travaglino – Rel. Fanticini Esecuzione forzata – Titolo esecutivo – Provvedimento giurisdizionale spedito in forma esecutiva – Sindacabilità della natura di titolo esecutivo da parte dell’ufficiale giudiziario – Inammissibilità Massima: “L’ufficiale giudiziario cui viene esibito un provvedimento giurisdizionale munito di formula esecutiva apposta dal cancelliere ai sensi dell’art. 153 disp. att. c.p.c. (nella versione precedente alle modifiche apportate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) non può sindacarne ovvero escluderne la natura di titolo esecutivo, sicché è illegittimo il rifiuto opposto all’esecuzione del pignoramento per asserita carenza di un valido titolo esecutivo”. CASO L’ufficiale giudiziario, cui era stata presentata un’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 510 c.p.c….

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Le Sezioni Unite si pronunciano sulla quantificazione degli interessi legali in caso di mancata specificazione da parte del giudice della cognizione

Cass. civ. Sez. Un., 07/05/2024, n. 12449, Pres. D’Ascola, Est. Scoditti Interessi legali – mancata specificazione del giudice nel titolo esecutivo [1] Ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Disposizioni applicate art. 1284 c.c. CASO Una società ha proposto avanti il Tribunale di Milano opposizione al precetto,…

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Differenze tra innovazioni ex art. 1120 c.c. e modificazioni della cosa comune ex art. 1102 c.c.

Cassazione civile, sez. II, sentenza 10 gennaio 2024, n. 917. Presidente F. Manna – Estensore G. Fortunato Massima: “Le innovazioni di cui all’articolo 1120 del c.c. si distinguono dalle modificazioni disciplinate dall’articolo 1102 del c.c., sia dal punto di vista oggettivo, che da quello soggettivo. Sotto il profilo oggettivo, le prime consistono in opere di trasformazione, che incidono sull’essenza della cosa comune, alterandone l’originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà riconosciute al condomino, con i limiti indicati nello stesso articolo 1102 del c.c., per ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa. Per quanto concerne l’aspetto soggettivo, nelle innovazioni rileva l’interesse collettivo di una maggioranza qualificata, espresso con una deliberazione dell’assemblea, elemento che invece difetta nelle…

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Il recupero del credito del terzo nei confronti dei condomini: beneficio d’ordine e benficium excussionis – opposizione 615 cpc del condomino “virtuoso”

Cassazione civile, sez. II, Ordinanza del 17.04.2023 n. 5043, Pres. F. Manna, Est. A. Scarpa «Il condomino in regola coi pagamenti, al quale sia intimato precetto da un creditore sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del condominio, può proporre opposizione a norma dell’art. 615 c.p.c. per far valere il beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi che condiziona l’obbligo sussidiario di garanzia di cui all’art. 63, comma 2, disp. att. c.c., trattandosi di una condizione dell’azione esecutiva nei confronti del condomino non moroso e, quindi, del diritto del creditore di agire esecutivamente ai danni di quest’ultimo». CASO Il Tribunale di Foggia accoglieva l’appello formulato da Tizio e Caia avverso la sentenza pronunciata in primo grado dal…

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Rinvio alle Sezioni Unite per stabilire se il giudice d’appello può rilevare d’ufficio la questione pregiudiziale di rito non rilevata in primo grado

Cass., sez. III, 28 giugno 2024, n. 17925, Pres. Travaglino, Est. Scoditti [1] Impugnazioni in materia civile – Procedimento civile – Domande ed eccezioni. Poiché vi è un contrasto tra le sezioni semplici circa il potere del giudice dell’impugnazione, in mancanza di impugnazione incidentale della parte vittoriosa, di rilevare d’ufficio la questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado nel quale la domanda è stata rigettata nel merito, la questione è rimessa alla Prima Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.  CASO [1] L’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite che qui si annota scaturisce da un giudizio risarcitorio ex art. 96 c.p.c. culminato, per quanto di interesse nella presente sede, dalla dichiarazione di inammissibilità, da parte del giudice d’appello,…

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Emessa l’ordinanza di assegnazione del credito pignorato, il debitor debitoris non può più emendare l’errore nella dichiarazione di quantità

Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2024, n. 13223 – Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo Espropriazione mobiliare presso terzi – Dichiarazione di quantità – Errore scusabile – Mancata revoca o rettifica prima dell’emissione dell’ordinanza di assegnazione – Opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione – Inammissibilità Quando il giudice dell’esecuzione, preso atto della dichiarazione di quantità positiva del terzo, assegni le somme sulle quali si è, in tale modo, perfezionato il pignoramento, non è più possibile per il terzo pignorato contestare l’esistenza del credito assegnato, proponendo opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione, nemmeno qualora la dichiarazione positiva sia stata resa per errore, anche scusabile, non emendato prima che sia stata disposta l’assegnazione. CASO Alcuni professionisti pignoravano…

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Risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale per morte dello zio

Cass. civ., Sez. III, ord., 07.09.2023, n. 26140 – Pres. Travaglino – Rel. Gianniti Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale – Componenti – Prova dello sconvolgimento delle abitudini di vita – Necessità – Esclusione – Rilevanza – Fattispecie [1] Ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest’ultimo che – al cospetto di una prova circostanziata da parte dell’attore – può incidere sulla personalizzazione del risarcimento. CASO In esito ad un sinistro stradale perdeva la…

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Appalto: la mera esecuzione materiale del progetto non solleva l’appaltatore dalla responsabilità, ne’ lo degrada a nudus minister

Corte di Cassazione Sez. 2^, Ordinanza del 24.10.2022 n. 31273, Presidente Dott. M. Bertuzzi, Estensore Dott. A. Scarpa Massima: «L’appaltatore che nella realizzazione dell’opera si attiene alle previsioni del progetto fornite dal committente può non di meno essere ritenuto responsabile per i vizi dell’opera stessa, valutandone la condotta secondo il parametro di cui all’art. 1176, comma 2, c.c. Tuttavia l’appaltatore deve segnalare al committente le carenze e gli errori progettuali per poter realizzare l’opera a regola d’arte. In caso contrario, egli è responsabile anche se ha eseguito fedelmente il progetto e le indicazioni». CASO La società Gamma, ingiungeva la Sig.ra Tizia al pagamento della somma di € 12.138,91, oltre interessi, a titolo di saldo del corrispettivo dell’appalto per la realizzazione di…

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L’invalidità delle delibere assembleari in tema di interventi di manutenzione straordinaria su beni di proprietà esclusiva

Corte di Cassazione, Ordinanza del 25.05.2022 n. 16953, Presidente Dott. L.G. Lombardo, Estensore Dott. A. Scarpa «In tema di condominio, l’art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., imponendo l’allestimento anticipato del fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori, configura una ulteriore condizione di validità della delibera di approvazione delle opere di manutenzione straordinaria dell’edificio; è, dunque, dal testo di tale deliberazione assembleare che deve necessariamente emergere il prezzo dei lavori, al cui importo occorre che equivalga quello del fondo speciale nella prima ipotesi di cui all’art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., non potendo, viceversa, trarsi implicitamente dall’importo del fondo in concreto costituito quale sia l’ammontare delle spese necessarie.». CASO Tizio, condomino del Condominio Alfa sito in Pietra Ligure,…

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