Diritto Bancario
La clausola floor: tra (presunta) vessatorietà e (inesistente) derivato implicito
Le contestazioni in merito alla validità della clausola floor, frequentemente inserita nei contratti di mutuo a tasso variabile, si concentrano essenzialmente su due profili: da un lato, la presunta vessatorietà della clausola; dall’altro, la sua pretesa qualificazione come derivato finanziario implicito. L’elaborazione giurisprudenziale maggioritaria e i responsi dell’ABF hanno avvalorato la legittimità della clausola floor, a condizione che la banca rispetti il dovere di “clare loqui”. Inoltre, è stato escluso che il ‘tasso pavimento’ configuri un’opzione, e quindi un derivato implicito. Di conseguenza, non si applicano le disposizioni relative agli obblighi contrattuali e informativi previsti dal Testo Unico della Finanza (TUF). Riguardo al primo aspetto, la vessatorietà della clausola floor è esclusa dall’art. 1341, comma 2, c.c., che fornisce un…
Continua a leggere...Mancata consegna al cliente del contratto bancario e validità dello stesso (art. 117, comma 1, TUB)
A norma dell’art. 117, comma 1, TUB, i contratti bancari «sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente» (analogamente l’art. 23 D.Lgs. n. 58/1998, c.d. TUF, stabilisce che i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, siano redatti per iscritto, e che un esemplare del contratto sia consegnato ai clienti). Il carattere necessariamente formale dei contratti bancari è finalizzato a meglio tutelare i clienti, anche garantendo la completezza dell’informazione loro dovuta in ordine al contenuto delle singole clausole di cui il contratto si compone (Cass. n. 16671/2012). A tale scopo, la forma scritta realizza una triplice funzione a beneficio della clientela bancaria: protettiva, informativa (“responsabilizzazione…
Continua a leggere...Garanzia “a prima richiesta” e art. 1957 c.c.
Nell’ambito delle garanzie personali, la clausola “a prima richiesta” riveste un ruolo cruciale per il creditore, in quanto assicura l’astratta disponibilità del garante sin dal primo sollecito scritto, senza necessità di ulteriori accertamenti o eccezioni di merito. Ne nasce, però, un apparente conflitto con l’art. 1957 cod. civ., che impone al creditore di esercitare l’azione giudiziale nei confronti del garante entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, pena la decadenza del diritto di rivalersi. Un’attenta lettura della giurisprudenza di legittimità, e in particolare della sentenza Cass. n. 22346/2017, scioglie il nodo interpretativo: laddove la pattuizione combinata preveda sia la garanzia “a prima richiesta” sia il richiamo al termine decadenziale semestrale, il rinvio all’art. 1957 cod. civ. deve intendersi riferito al…
Continua a leggere...Determinazione per relationem del tasso di interesse ultralegale
L’art. 1284, comma 3, c.c., stabilisce che «gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto». La giurisprudenza di legittimità ha costantemente interpretato tale disposizione nel senso che la determinazione del tasso convenzionale degli interessi ultralegali può avvenire anche per relationem, purché la pattuizione contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta definizione del saggio di interesse. In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che il requisito della forma scritta, previsto dall’art. 1284, comma 3, c.c., non richiede necessariamente l’indicazione numerica del tasso di interesse. È sufficiente che la convenzione faccia riferimento, per iscritto, a criteri prestabiliti o a elementi estrinseci al documento negoziale, purché questi siano oggettivamente e sicuramente…
Continua a leggere...La cessione del quinto: profili giuridici essenziali
Tra gli strumenti di finanziamento più diffusi nel mercato del credito al consumo, la cessione del quinto dello stipendio o della pensione (D.P.R. n. 180/1950) si distingue per la particolare rilevanza, tanto sotto il profilo della struttura giuridica, quanto per la funzione sociale e le implicazioni operative che ne derivano. Si tratta, com’è noto, di un prestito personale che si caratterizza per una modalità di rimborso peculiare, fondata su una trattenuta diretta di quote mensili della retribuzione o del trattamento pensionistico da parte del datore di lavoro o dell’ente previdenziale, i quali provvedono al versamento delle stesse in favore del soggetto finanziatore. La durata massima del finanziamento contro cessione del quinto non può superare i dieci anni. Quanto al limite…
Continua a leggere...Liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.
La fideiussione è uno degli strumenti più utilizzati nell’attività bancaria per garantire l’adempimento di obbligazioni da parte dei clienti, fungendo da tutela per il creditore nel caso in cui il debitore principale non sia in grado di far fronte al proprio impegno. L’art. 1956 c.c. prevede che «il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione». L’onere del creditore di richiedere l’autorizzazione del fideiussore prima di fare credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo…
Continua a leggere...Sovraindebitamento del consumatore e merito creditizio
Il consumatore è considerato sovraindebitato qualora i suoi flussi di cassa risultino inadeguati rispetto alle obbligazioni assunte o non riesca ad adempiervi con regolarità. Il consumatore sovraindebitato, con l’assistenza dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, stabilendo tempi e modalità per superare la situazione di sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma (art. 67 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, di seguito CCII). La domanda deve essere corredata da un elenco dettagliato contenente: a) tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute e delle eventuali cause di prelazione; b) la consistenza e la composizione del patrimonio del debitore;…
Continua a leggere...Attività bancaria e beni di provenienza donativa
Nell’ambito dell’attività bancaria, la circolazione dei beni immobili rappresenta un aspetto centrale, sia in relazione alle operazioni di finanziamento ipotecario sia nell’ambito delle garanzie prestate dai clienti. Tuttavia, gli immobili di provenienza donativa pongono specifiche problematiche giuridiche, derivanti dal possibile esercizio dell’azione di riduzione e della conseguente azione di restituzione ex art. 563 c.c., finalizzate alla tutela dei legittimari lesi. Per gli istituti di credito, il rischio principale riguarda la stabilità della garanzia ipotecaria acquisita su un immobile proveniente da donazione, in quanto un’eventuale azione di restituzione potrebbe comportare la perdita del bene in danno dell’acquirente o del mutuante. La legge n. 80/2005 ha introdotto limiti temporali per l’esercizio di tali azioni, riducendo l’incertezza giuridica ma senza eliminarla del tutto….
Continua a leggere...La nullità dei finanziamenti per gli acquisti di azioni opera anche per le società cooperative (banche venete)
Corte di Cassazione, 8 gennaio 2025, n. 372, Pres. Terrusi, Rel. Dongiacomo Parole chiave Prestito – Acquisto di azioni – Collegamento negoziale – Nullità – Società cooperativa Massima: “L’art. 2358 c.c., lì dove vieta alla società di accordare prestiti ovvero fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, salve le condizioni legittimanti ivi previste, è compatibile e dunque applicabile alle società cooperative per azioni nonché, e a maggior ragione, alle banche popolari che ne rivestono la forma”. Disposizioni applicate Art. 2358 c.c. (altre operazioni sulle proprie azioni), art. 2519 c.c. (norme applicabili) CASO Una banca popolare veneta eroga a una s.r.l. un mutuo fondiario per l’importo di 1.100.000 euro. I soci della società usano una parte di detta…
Continua a leggere...Corte di Cassazione e i presupposti dell’azione risarcitoria per concessione abusiva di credito a imprese in crisi
La Cassazione, con l’ordinanza n. 28320 del 4 novembre 2024, ha chiarito i presupposti dell’azione risarcitoria contro gli istituti di credito per concessione abusiva di credito a soggetti in stato di crisi o insolvenza. Ai sensi dell’art. 218 L. Fall. (ratione temporis vigente), costituisce reato, nonché illecito civile, la condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei liquidatori e, in generale, degli imprenditori che esercitano attività commerciale, i quali, anche al di fuori dei casi di bancarotta, ricorrono o continuano a ricorrere al credito dissimulando il dissesto o lo stato di insolvenza. In tal caso, il curatore fallimentare è legittimato ad agire nei confronti della banca, qualora la posizione di quest’ultima, in qualità di terzo responsabile solidale, sia configurata come corresponsabile…
Continua a leggere...- 1
- 2
- …
- 47
- 48
- SUCCESSIVO