Diritto Bancario
Pegno regolare e irregolare a confronto
Il pegno irregolare si differenzia da quello regolare in quanto le somme di denaro o i titoli depositati presso il creditore diventano di proprietà del medesimo; sicché, in caso di inadempimento del debitore, il creditore è tenuto soltanto a restituire l’eventuale eccedenza dei titoli rispetto alle somme garantite, mentre, nel pegno regolare, egli ha diritto a soddisfarsi disponendo dei titoli ricevuti in pegno (così Cass., 3 ottobre 2018, n. 24137; v. anche Cass., 10 febbraio 2015, n. 2479). Per quanto, in particolare, riguarda il pegno di titoli, si esula dall’ipotesi di pegno regolare e si rientra, viceversa, nella disciplina del pegno irregolare qualora il debitore, a garanzia dell’adempimento della propria obbligazione, abbia vincolato al suo creditore un titolo di credito…
Continua a leggere...Ius variandi e divieto di introduzione di clausole nuove
Per mezzo dell’esercizio dello ius variandi è esclusa la possibilità di introdurre clausole nuove o oneri ulteriori, potendo essere modificate soltanto le condizioni preesistenti: l’attuale formulazione dell’art. 118 TUB prevede, infatti, che la modifica possa riguardare soltanto «le condizioni previste dal contratto». È stato coerentemente osservato che «l’istituto dello ius variandi (…) non può essere utilizzato per introdurre nel regolamento negoziale previsioni nuove, ma solo per modificare pattuizioni già esistenti, in modo da garantire la permanenza dell’equilibrio sinallagmatico del contratto. In simili casi (…) l’introduzione ex novo risulta atta a modificare radicalmente l’equilibrio sinallagmatico del contratto e, quindi, non suscettibile di rientrare fra le ipotesi di modifica unilaterale previste dall’art. 118 TUB» (ABF Milano 12.5.2015 n. 3724; conf. ABF Napoli…
Continua a leggere...Diritto di accesso alla documentazione bancaria: i chiarimenti della Cassazione
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 8173/2025, ha ribadito che il diritto del cliente bancario di ottenere la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate negli ultimi dieci anni, previsto dall’art. 119, comma 4, TUB, integra un diritto sostanziale autonomo, dotato di autonoma tutela giurisdizionale e non meramente strumentale. Tale diritto è finalizzato alla tutela della posizione giuridica del cliente, anche al di fuori di eventuali ulteriori azioni giudiziarie, e trova fondamento sistematico negli obblighi di correttezza, buona fede e integrazione del contratto ex artt. 1175, 1374 e 1375 c.c. (cfr. Cass. n. 11733/1999; n. 12093/2001; n. 13277/2018; n. 35039/2022), estendendosi anche ai rapporti contrattuali già conclusi, ma i cui effetti non si siano ancora…
Continua a leggere...La clausola floor: tra (presunta) vessatorietà e (inesistente) derivato implicito
Le contestazioni in merito alla validità della clausola floor, frequentemente inserita nei contratti di mutuo a tasso variabile, si concentrano essenzialmente su due profili: da un lato, la presunta vessatorietà della clausola; dall’altro, la sua pretesa qualificazione come derivato finanziario implicito. L’elaborazione giurisprudenziale maggioritaria e i responsi dell’ABF hanno avvalorato la legittimità della clausola floor, a condizione che la banca rispetti il dovere di “clare loqui”. Inoltre, è stato escluso che il ‘tasso pavimento’ configuri un’opzione, e quindi un derivato implicito. Di conseguenza, non si applicano le disposizioni relative agli obblighi contrattuali e informativi previsti dal Testo Unico della Finanza (TUF). Riguardo al primo aspetto, la vessatorietà della clausola floor è esclusa dall’art. 1341, comma 2, c.c., che fornisce un…
Continua a leggere...Mancata consegna al cliente del contratto bancario e validità dello stesso (art. 117, comma 1, TUB)
A norma dell’art. 117, comma 1, TUB, i contratti bancari «sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente» (analogamente l’art. 23 D.Lgs. n. 58/1998, c.d. TUF, stabilisce che i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, siano redatti per iscritto, e che un esemplare del contratto sia consegnato ai clienti). Il carattere necessariamente formale dei contratti bancari è finalizzato a meglio tutelare i clienti, anche garantendo la completezza dell’informazione loro dovuta in ordine al contenuto delle singole clausole di cui il contratto si compone (Cass. n. 16671/2012). A tale scopo, la forma scritta realizza una triplice funzione a beneficio della clientela bancaria: protettiva, informativa (“responsabilizzazione…
Continua a leggere...Garanzia “a prima richiesta” e art. 1957 c.c.
Nell’ambito delle garanzie personali, la clausola “a prima richiesta” riveste un ruolo cruciale per il creditore, in quanto assicura l’astratta disponibilità del garante sin dal primo sollecito scritto, senza necessità di ulteriori accertamenti o eccezioni di merito. Ne nasce, però, un apparente conflitto con l’art. 1957 cod. civ., che impone al creditore di esercitare l’azione giudiziale nei confronti del garante entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, pena la decadenza del diritto di rivalersi. Un’attenta lettura della giurisprudenza di legittimità, e in particolare della sentenza Cass. n. 22346/2017, scioglie il nodo interpretativo: laddove la pattuizione combinata preveda sia la garanzia “a prima richiesta” sia il richiamo al termine decadenziale semestrale, il rinvio all’art. 1957 cod. civ. deve intendersi riferito al…
Continua a leggere...Determinazione per relationem del tasso di interesse ultralegale
L’art. 1284, comma 3, c.c., stabilisce che «gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto». La giurisprudenza di legittimità ha costantemente interpretato tale disposizione nel senso che la determinazione del tasso convenzionale degli interessi ultralegali può avvenire anche per relationem, purché la pattuizione contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta definizione del saggio di interesse. In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che il requisito della forma scritta, previsto dall’art. 1284, comma 3, c.c., non richiede necessariamente l’indicazione numerica del tasso di interesse. È sufficiente che la convenzione faccia riferimento, per iscritto, a criteri prestabiliti o a elementi estrinseci al documento negoziale, purché questi siano oggettivamente e sicuramente…
Continua a leggere...La cessione del quinto: profili giuridici essenziali
Tra gli strumenti di finanziamento più diffusi nel mercato del credito al consumo, la cessione del quinto dello stipendio o della pensione (D.P.R. n. 180/1950) si distingue per la particolare rilevanza, tanto sotto il profilo della struttura giuridica, quanto per la funzione sociale e le implicazioni operative che ne derivano. Si tratta, com’è noto, di un prestito personale che si caratterizza per una modalità di rimborso peculiare, fondata su una trattenuta diretta di quote mensili della retribuzione o del trattamento pensionistico da parte del datore di lavoro o dell’ente previdenziale, i quali provvedono al versamento delle stesse in favore del soggetto finanziatore. La durata massima del finanziamento contro cessione del quinto non può superare i dieci anni. Quanto al limite…
Continua a leggere...Liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.
La fideiussione è uno degli strumenti più utilizzati nell’attività bancaria per garantire l’adempimento di obbligazioni da parte dei clienti, fungendo da tutela per il creditore nel caso in cui il debitore principale non sia in grado di far fronte al proprio impegno. L’art. 1956 c.c. prevede che «il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione». L’onere del creditore di richiedere l’autorizzazione del fideiussore prima di fare credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo…
Continua a leggere...Sovraindebitamento del consumatore e merito creditizio
Il consumatore è considerato sovraindebitato qualora i suoi flussi di cassa risultino inadeguati rispetto alle obbligazioni assunte o non riesca ad adempiervi con regolarità. Il consumatore sovraindebitato, con l’assistenza dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, stabilendo tempi e modalità per superare la situazione di sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma (art. 67 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, di seguito CCII). La domanda deve essere corredata da un elenco dettagliato contenente: a) tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute e delle eventuali cause di prelazione; b) la consistenza e la composizione del patrimonio del debitore;…
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