Diritto Bancario

Profili essenziali del contratto di apertura di credito

L’apertura di credito – nella pratica bancaria nota anche come fido o affidamento bancario – è il contratto col quale la banca (accreditante) si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte (accreditato) una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato (art. 1842 c.c.), con facoltà dell’accreditato di utilizzare tale somma secondo le modalità convenute. L’oggetto dell’apertura di credito – che ha trovato la propria sistemazione dogmatica ad opera del Messineo – non è il godimento di una somma ma il godimento di una disponibilità (Cass. 6 maggio 1969 n. 1539): tale circostanza differenzia e caratterizza l’apertura di credito rispetto ad altri contratti di credito, imperniati sulla erogazione delle somme (Cass. 4 febbraio 2000 n….

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Funzione della Centrale dei rischi nel mercato del credito

La Centrale dei rischi rappresenta uno degli snodi fondamentali nella regolazione e nel funzionamento del mercato del credito. Istituita presso la Banca d’Italia, la CR costituisce un sistema informativo di rilevanza strategica, volto alla raccolta e alla condivisione di dati concernenti i rapporti di credito e di garanzia che gli operatori finanziari – tra cui banche, intermediari finanziari, società veicolo di cartolarizzazione dei crediti e di covered bond (ex legge 30 aprile 1999, n. 130), organismi di investimento collettivo del risparmio, Cassa Depositi e Prestiti, nonché acquirenti di crediti deteriorati – intrattengono con la propria clientela. Il disegno funzionale della Centrale dei rischi si fonda su finalità di sistema, orientate a garantire il regolare andamento del mercato creditizio attraverso l’innalzamento…

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Natura e funzione del contratto di conto corrente bancario

Il contratto di conto corrente bancario è il negozio giuridico mediante il quale un istituto di credito si obbliga a eseguire i pagamenti disposti dal cliente e a ricevere, per conto di quest’ultimo, le somme a lui destinate. La banca, in tale ambito, presta un vero e proprio servizio di cassa in favore del correntista, che costituisce l’aspetto caratterizzante del rapporto contrattuale in esame. Il contratto di conto corrente bancario (o di corrispondenza) riveste un ruolo centrale nei rapporti tra banca e cliente, costituendo il punto di confluenza di tutte le principali attività negoziali dell’ente creditizio: dalla raccolta del risparmio all’erogazione del credito, fino alla prestazione dei servizi bancari. Malgrado questa rilevanza funzionale, il legislatore non ha previsto una disciplina…

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Pegno rotativo e omnibus: aspetti essenziali

Il pegno è un diritto reale di garanzia che si costituisce su beni mobili, universalità di mobili o crediti, allo scopo di assicurare il soddisfacimento di un’obbligazione in caso di inadempimento. Può essere concesso sia dal debitore sia da un terzo (datore di pegno). Il pegno: a) è accessorio rispetto al credito garantito, dal quale dipende in termini di validità ed efficacia; b) ‘segue’ il bene gravato anche se alienato a terzi; c) è indivisibile, garantendo il credito per l’intero importo fino a estinzione; d) è preferenziale, conferendo al creditore pignoratizio un diritto di prelazione rispetto ai creditori chirografari. Nel pegno è ammessa la sostituzione del bene originariamente costituito in pegno: c.d. pegno rotativo. La clausola di sostituibilità del bene…

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Ricostruzione del saldo e onere probatorio nei rapporti bancari

La giurisprudenza di legittimità ha elaborato un orientamento ormai consolidato sia in ordine alle domande reciproche tra istituto di credito e correntista, sia in relazione ai criteri applicabili per la rideterminazione del saldo di conto corrente in ipotesi di documentazione incompleta sull’andamento del rapporto La Cassazione (Cass. n. 13667/2025; Cass. n. 1763/2024) ha chiarito che, in tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, quando la banca agisca in giudizio per ottenere il pagamento del saldo passivo risultante e il correntista, a sua volta, chieda la rideterminazione del saldo – concludendo per la condanna dell’istituto a pagare una differenza in proprio favore ovvero per l’accoglimento della domanda attorea in misura inferiore – l’eventuale carenza di estratti conto o di altra…

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Pegno regolare e irregolare a confronto

Il pegno irregolare si differenzia da quello regolare in quanto le somme di denaro o i titoli depositati presso il creditore diventano di proprietà del medesimo; sicché, in caso di inadempimento del debitore, il creditore è tenuto soltanto a restituire l’eventuale eccedenza dei titoli rispetto alle somme garantite, mentre, nel pegno regolare, egli ha diritto a soddisfarsi disponendo dei titoli ricevuti in pegno (così Cass., 3 ottobre 2018, n. 24137; v. anche Cass., 10 febbraio 2015, n. 2479). Per quanto, in particolare, riguarda il pegno di titoli, si esula dall’ipotesi di pegno regolare e si rientra, viceversa, nella disciplina del pegno irregolare qualora il debitore, a garanzia dell’adempimento della propria obbligazione, abbia vincolato al suo creditore un titolo di credito…

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Ius variandi e divieto di introduzione di clausole nuove

Per mezzo dell’esercizio dello ius variandi è esclusa la possibilità di introdurre clausole nuove o oneri ulteriori, potendo essere modificate soltanto le condizioni preesistenti: l’attuale formulazione dell’art. 118 TUB prevede, infatti, che la modifica possa riguardare soltanto «le condizioni previste dal contratto». È stato coerentemente osservato che «l’istituto dello ius variandi (…) non può essere utilizzato per introdurre nel regolamento negoziale previsioni nuove, ma solo per modificare pattuizioni già esistenti, in modo da garantire la permanenza dell’equilibrio sinallagmatico del contratto. In simili casi (…) l’introduzione ex novo risulta atta a modificare radicalmente l’equilibrio sinallagmatico del contratto e, quindi, non suscettibile di rientrare fra le ipotesi di modifica unilaterale previste dall’art. 118 TUB» (ABF Milano 12.5.2015 n. 3724; conf. ABF Napoli…

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Diritto di accesso alla documentazione bancaria: i chiarimenti della Cassazione

La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 8173/2025, ha ribadito che il diritto del cliente bancario di ottenere la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate negli ultimi dieci anni, previsto dall’art. 119, comma 4, TUB, integra un diritto sostanziale autonomo, dotato di autonoma tutela giurisdizionale e non meramente strumentale. Tale diritto è finalizzato alla tutela della posizione giuridica del cliente, anche al di fuori di eventuali ulteriori azioni giudiziarie, e trova fondamento sistematico negli obblighi di correttezza, buona fede e integrazione del contratto ex artt. 1175, 1374 e 1375 c.c. (cfr. Cass. n. 11733/1999; n. 12093/2001; n. 13277/2018; n. 35039/2022), estendendosi anche ai rapporti contrattuali già conclusi, ma i cui effetti non si siano ancora…

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La clausola floor: tra (presunta) vessatorietà e (inesistente) derivato implicito

Le contestazioni in merito alla validità della clausola floor, frequentemente inserita nei contratti di mutuo a tasso variabile, si concentrano essenzialmente su due profili: da un lato, la presunta vessatorietà della clausola; dall’altro, la sua pretesa qualificazione come derivato finanziario implicito. L’elaborazione giurisprudenziale maggioritaria e i responsi dell’ABF hanno avvalorato la legittimità della clausola floor, a condizione che la banca rispetti il dovere di “clare loqui”. Inoltre, è stato escluso che il ‘tasso pavimento’ configuri un’opzione, e quindi un derivato implicito. Di conseguenza, non si applicano le disposizioni relative agli obblighi contrattuali e informativi previsti dal Testo Unico della Finanza (TUF). Riguardo al primo aspetto, la vessatorietà della clausola floor è esclusa dall’art. 1341, comma 2, c.c., che fornisce un…

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Mancata consegna al cliente del contratto bancario e validità dello stesso (art. 117, comma 1, TUB)

A norma dell’art. 117, comma 1, TUB, i contratti bancari «sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente» (analogamente l’art. 23 D.Lgs. n. 58/1998, c.d. TUF, stabilisce che i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, siano redatti per iscritto, e che un esemplare del contratto sia consegnato ai clienti). Il carattere necessariamente formale dei contratti bancari è finalizzato a meglio tutelare i clienti, anche garantendo la completezza dell’informazione loro dovuta in ordine al contenuto delle singole clausole di cui il contratto si compone (Cass. n. 16671/2012). A tale scopo, la forma scritta realizza una triplice funzione a beneficio della clientela bancaria: protettiva, informativa (“responsabilizzazione…

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