Mancata consegna al cliente del contratto bancario e validità dello stesso (art. 117, comma 1, TUB)
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFA norma dell’art. 117, comma 1, TUB, i contratti bancari «sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente» (analogamente l’art. 23 D.Lgs. n. 58/1998, c.d. TUF, stabilisce che i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, siano redatti per iscritto, e che un esemplare del contratto sia consegnato ai clienti).
Il carattere necessariamente formale dei contratti bancari è finalizzato a meglio tutelare i clienti, anche garantendo la completezza dell’informazione loro dovuta in ordine al contenuto delle singole clausole di cui il contratto si compone (Cass. n. 16671/2012). A tale scopo, la forma scritta realizza una triplice funzione a beneficio della clientela bancaria: protettiva, informativa (“responsabilizzazione del consenso”) e di certezza dell’atto sottoscritto.
Le Sezioni Unite n. 898/2018 hanno ipotizzato la sanzione di nullità, azionabile dal solo cliente, in caso di inosservanza «dei requisiti di forma della redazione per iscritto [del contratto] e della consegna dell’esemplare alla parte», sul presupposto che il vincolo di forma imposto dal legislatore (art. 117, comma 1, TUB; art. 23, comma 1, TUF) è «composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna del documento contrattuale».
Recentemente, la Cassazione ha precisato che la validità del contratto bancario non dipende dalla consegna di un esemplare del contratto stesso. Infatti, la nullità prevista dall’art. 117, comma 3, TUB riguarda esclusivamente il rispetto della forma scritta del contratto, intesa come modalità espressiva dell’accordo, e non l’adempimento dell’obbligo di consegna del documento. In altre parole, il requisito della forma scritta, previsto sia dall’art. 117 TUB che dall’art. 23 TUF, si riferisce alla forma esteriore del contratto e non alla consegna del documento contrattuale. La mancata consegna del contratto non determina quindi la nullità del negozio (Cass. nn. 15160/2024; 18230/2024; 7603/2025; v. anche Cass. n. 21600/2013 e Cass. n. 21600/2021, in tema di intermediazione finanziaria).
In particolare, l’ordinanza n. 18230/2024 della Cassazione, nel prendere atto del predetto orientamento delle Sezioni Unite n. 898/2018 – il vincolo di forma imposto dal legislatore comprende anche la consegna del contratto – chiarisce che tale affermazione deve essere intesa nel senso che la protezione del cliente si attua, nella fase di perfezionamento del contratto, anche attraverso la consegna del relativo documento. La norma contempla uno specifico obbligo dell’istituto bancario che è complementare al vincolo di forma e che è finalizzato ad agevolare l’esercizio dei diritti da parte del cliente.
L’art. 117, comma 3, TUB, è osservato, commina la nullità del contratto per inosservanza della forma prescritta; dal comma 2 dello stesso articolo («Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma») si ricava che la «forma» presa in considerazione dal legislatore è integrata dalla veste esteriore del contratto, mentre vi resta estranea la consegna dello scritto.
Un’interpretazione sistematica dell’art. 117 TUB indica che la nullità prevista al comma 3 ha lo scopo di garantire il rispetto della modalità espressiva dell’accordo, ma non si estende all’adempimento dell’obbligo di consegna del contratto scritto. In altre parole, la mancata consegna del documento non incide sulla validità del contratto. Pertanto, trova applicazione il principio secondo cui, salvo diversa disposizione di legge, solo la violazione di norme inderogabili relative alla validità del contratto può determinarne la nullità. La violazione di norme imperative che riguardano il comportamento dei contraenti può invece dar luogo a responsabilità, ma non comporta la nullità del contratto stesso (Cass., Sez. Un. 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725)
In conclusione, in ambito bancario, deve ritenersi che la mancata consegna al cliente del documento contrattuale, pur essendo un adempimento necessario, non incida sulla validità del contratto stesso. Di conseguenza, tale mancata consegna non costituisce un’ipotesi di nullità, né una nullità rilevabile d’ufficio dal giudice.
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