1 Luglio 2025

Natura e funzione del contratto di conto corrente bancario

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Il contratto di conto corrente bancario è il negozio giuridico mediante il quale un istituto di credito si obbliga a eseguire i pagamenti disposti dal cliente e a ricevere, per conto di quest’ultimo, le somme a lui destinate. La banca, in tale ambito, presta un vero e proprio servizio di cassa in favore del correntista, che costituisce l’aspetto caratterizzante del rapporto contrattuale in esame.

Il contratto di conto corrente bancario (o di corrispondenza) riveste un ruolo centrale nei rapporti tra banca e cliente, costituendo il punto di confluenza di tutte le principali attività negoziali dell’ente creditizio: dalla raccolta del risparmio all’erogazione del credito, fino alla prestazione dei servizi bancari. Malgrado questa rilevanza funzionale, il legislatore non ha previsto una disciplina specifica per tale contratto, limitandosi a menzionarlo agli artt. 1852 ss. c.c. quale modalità di regolamentazione delle operazioni bancarie.

Dal tenore letterale delle norme codicistiche non emerge un’autonoma figura contrattuale, bensì un’operazione complessa risultante dal collegamento di differenti modelli contrattuali: principalmente un contratto di deposito o un’apertura di credito in conto corrente, uniti a un contratto di mandato. In tal senso, la giurisprudenza ha chiarito che il conto corrente bancario si sostanzia in un contratto in forza del quale la banca presta un servizio di cassa per conto del cliente, con disciplina di matrice mandataria. È ammessa, tuttavia, la possibilità che la banca esegua ordini di pagamento attingendo a fondi propri, assumendo così un rischio deliberato e un’ulteriore connotazione funzionale (Cass., 10 febbraio 1982, n. 815).

Una parte della dottrina nega l’autonomia del contratto di conto corrente bancario rispetto alle singole operazioni che in esso si riflettono. In questa prospettiva, il regolamento in conto corrente si ridurrebbe a una sintesi degli effetti delle operazioni bancarie accessorie, costituendo una forma negoziale funzionalmente qualificata ma non indipendente.

Il contratto di conto corrente bancario viene generalmente qualificato come contratto atipico misto, risultante dalla combinazione coordinata di schemi tipici quali il mandato, il deposito bancario e l’apertura di credito, al fine di disciplinare una fattispecie contrattuale non tipizzata. Si tratta, pertanto, di un contratto socialmente tipico, la cui effettiva qualificazione giuridica non può prescindere dall’analisi del ruolo concretamente svolto nella prassi bancaria.

Il contratto di conto corrente bancario è mutevole e si adatta all’evoluzione dei servizi bancari. Esso non presenta una struttura fissa e invariabile, ma assume configurazioni variabili in relazione al contesto giuridico-economico in cui opera. Da ciò consegue la necessità, per l’interprete, di procedere a una costante verifica empirica dell’evoluzione del contratto, valutando la prassi applicativa.

Nel contesto delle obbligazioni pecuniarie, il contratto di conto corrente bancario assume un ruolo centrale quale strumento di pagamento. Il debitore può adempiere l’obbligazione in moneta avente corso legale (che il creditore non può rifiutare) o tramite assegno circolare (che il creditore può rifiutare solo per giustificato motivo, ex principi di correttezza e buona fede oggettiva). L’effetto liberatorio dell’obbligazione si realizza: a) con la consegna della moneta nel primo caso; b) con la disponibilità giuridica della somma da parte del creditore nel secondo caso, gravando sul debitore il rischio dell’inconvertibilità dell’assegno (Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2007, n. 26617).

In definitiva, il contratto di conto corrente bancario si configura come un contratto complesso, atipico e funzionalmente integrato, la cui disciplina si desume dalla combinazione di diversi istituti tipici e dall’osservazione della prassi bancaria. La sua natura mutevole impone una continua attività ricostruttiva all’interprete, coerente con l’evoluzione dei servizi bancari e con i principi generali dell’ordinamento.

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