20 Maggio 2025

L’azione revocatoria ex art. 20901 c.c. proposta avverso un atto di scissione societaria: la competenza del Tribunale fallimentare

di Asia Bartolini, Dottoressa in Legge Scarica in PDF

Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 26/02/2025, n. 5089 

Parole chiave: azione revocatoria ordinaria – atto di scissione societaria – regolamento di competenza – sezioni specializzate in materia di impresa.

Massima: “L’azione revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 2901 c.c. nei confronti di un atto di scissione societaria, che mira a dichiarare l’inopponibilità del negozio al creditore, è devoluta alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa. Tale azione, pur non introducendo una controversia relativa ai rapporti interni tra società, soci e organi sociali, e pur non risultando diretta ad incidere sulla scissione privandola di efficacia erga omnes, investe un tipico atto dell’organizzazione societaria. La competenza del Tribunale delle imprese si fonda sul fatto che l’atto di scissione, produttivo di un pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore e posto in essere in presenza delle condizioni soggettive previste dalla legge, qualifica la causa come relativa a un rapporto societario”.

Disposizioni applicate: art. 2901 c.c. – art. 66 Legge Fallimentare – art. 3, comma 2, lett. a),D.Lgs. n. 168 del 2003 – art. 2503 c.c. – art. 2506- ter c.c. – art. 2506 quater c.c. – 2504-quater c.c. – Legge n. 27 del 2012 – art. 24 Legge Fallimentare.

CASO

Il presente giudizio di Cassazione muove dall’istanza di regolamento di competenza formulata d’ufficio dalla sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Bologna, con la quale quest’ultima si è dichiarata incompetente a conoscere della controversia rimessa alla stessa dal Tribunale di Parma ed avente ad oggetto, in particolare, la revocatoria degli atti di scissione societaria impugnati dagli attori, nelle persone, rispettivamente, del Fallimento Zenith S.p.a., del Fallimento A.A. S.r.l. in liquidazione e del Fallimento Società AGRICOLA TRE STELLE S.r.l.

QUESTIONI

In primo luogo, la Corte si è interrogata circa l’esperibilità o meno di tale azione, questione che è stata ampiamente dibattuta sia in dottrina, che in giurisprudenza, in considerazione sia della natura composita della scissione (la quale non esaurisce i suoi effetti sul piano traslativo, ma che deve essere considerata anche, e soprattutto, quale atto di riorganizzazione societaria), sia del sistema di tutele specificamente approntato dalla disciplina societaria a presidio dei creditori potenzialmente pregiudicati dalla scissione stessa.

SOLUZIONE

Sul punto, la Corte ha risolto la questione in senso positivo, rilevando come l’azione revocatoria in esame mira, in realtà, ad ottenere l’inefficacia relativa dell’atto, che lo rende inopponibile al solo creditore pregiudicato, al contrario di ciò che si verifica nell’opposizione dei creditori sociali prevista dall’art. 2503 c.c., che è finalizzata a farne valere l’invalidità.

Venendo poi, specificamente, alla competenza o meno della sezione specializzata in materia di impresa, la Suprema Corte di Cassazione ha mosso le proprie conclusioni partendo dall’analisi della Legge n. 27/2012, con cui il legislatore ha inteso ampliare la competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale previste dal D.Lgs. n. 168 del 2003, al fine di istituire delle vere e proprie sezioni specializzate in materia di impresa, alle quali affidare la trattazione di quelle controversie in cui – tenuto conto dell’elevato tasso tecnico della materia – era maggiormente sentita l’esigenza della specializzazione del giudice: l’obiettivo dichiarato era quello di “ridurre i tempi di definizione delle controversie in cui è parte una società di medio/grandi dimensioni, aumentando in tal modo la competitività di tali imprese sul mercato”.

In particolare, ricorda la Corte, con le nuove disposizioni legislative, il legislatore ha voluto attribuire a tali sezioni tutti i procedimenti “relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile“.

Ciò posto, la Corte ha però evidenziato come nella fattispecie in esame le domande revocatorie sono state proposte in pendenza delle rispettive procedure concorsuali dal Fallimento Zenith, dal Fallimento A.A. e dal Fallimento Società AGRICOLA TRE STELLE.

Tale circostanza ha fatto sorgere una ulteriore questione, vertente sulla confluenza, nella medesima vicenda, di due competenze apparentemente concorrenti: quella del Tribunale fallimentare di Parma e quella del Tribunale delle imprese di Bologna.

Ebbene, la Corte, nel sottolineare le differenze sussistenti tra l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e l’azione di cui all’art. 66 della Legge Fallimentare – la quale ha un effetto recuperatorio ed è promossa dal curatore, il quale agisce nell’ interesse della massa e non a beneficio del singolo creditore, poiché l’accoglimento della domanda giova a tutti i creditori – ha specificato come tale azione debba essere espressamente devoluta alla competenza del Tribunale fallimentare.

Alla luce della inderogabilità della competenza del Tribunale fallimentare (ai sensi dell’art. 24 della Legge Fallimentare) – che prevale su tutte le altre competenze confliggenti, ancorché a loro volta inderogabili – la Corte di Cassazione ha espresso il principio di diritto sopra riportato, sancendo come la competenza per la controversia in esame debba spettare esclusivamente al Tribunale di Parma.

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