Cessione di quote sociali: il prezzo previsto nel contratto definitivo prevale su quello indicato nel contratto preliminare, salva simulazione del prezzo
di Francesca Scanavino, Avvocato e Assistente didattico presso l’Università degli Studi di Bologna Scarica in PDFCassazione civile, Sezione II, Ordinanza n. 10459 del 22 aprile 2025.
Parole chiave: cessione di quote – società – contratto preliminare – contratto definitivo – interpretazione del contratto – simulazione – prezzo –
Massima: “Nel caso in cui, a fronte di un dato prezzo di cessione stabilito nel preliminare, il corrispettivo determinato nel definitivo sia di importo inferiore, non si tratta di mancata “formalizzazione” nella cessione definitiva di tutti gli impegni negoziali in precedenza assunti, bensì della regolamentazione della cessione in modo differente dagli impegni in precedenza assunti. In questa evenienza, la diversa pattuizione contenuta nel definitivo sulla quantificazione del prezzo prevale sulla pattuizione stabilita nel preliminare, salvo che ricorra una simulazione di detto prezzo (come effettivamente ritenuta sussistente nel caso in esame).”
CASO
Tizio conveniva dinanzi al Tribunale di Lucca le società Alfa e Beta, chiedendo la loro condanna in solido al pagamento del residuo prezzo di € 318.000 per la cessione delle quote di Gamma Srl. Secondo Tizio, a fronte di un prezzo pattuito di € 636.000, le acquirenti avevano versato solo la metà, arrecando un evidente danno alla venditrice.
Il Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo non corrisposto l’intero prezzo pattuito e condannando Alfa e Beta, in solido, al pagamento di € 313.000.
Le società appellavano la decisione sostenendo che il prezzo effettivo fosse stato successivamente ridotto a 436.000 euro, come risultava dal contratto definitivo di vendita. Tale riduzione sarebbe derivata da uno sconto di 200.000 euro, concesso dopo la verifica di una minore redditività dell’azienda rispetto a quanto inizialmente rappresentato dalla venditrice.
La Corte d’Appello di Firenze rigettava però gli appelli, confermando la sentenza di primo grado. Secondo la Corte, le parti avevano già stabilito in via definitiva il prezzo di € 636.000 e il rogito notarile aveva avuto un ruolo meramente formale, finalizzato a minimizzare l’impatto fiscale della transazione, dissimulando parte del prezzo.
Avverso la sentenza d’appello proponeva ricorso per cassazione la Beta per avere la Corte di merito ritenuto che la volontà espressa nel definitivo, con riferimento alla determinazione del prezzo, potesse essere superata dal richiamo al prezzo stabilito nel preliminare.
Chiamata a decidere, la Corte di cassazione ha colto l’occasione per rammentare alcuni principi di diritto sul punto; ovverosia che:
- nel caso in cui le parti, dopo aver stipulato un contratto preliminare, siano addivenute alla stipulazione del contratto definitivo, effettivamente quest’ultimo costituisce l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, alla stregua del c.d. principio di assorbimento, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l’obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare; tale presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo, dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo ( Sez. 2, Ordinanza n. 12090 del 06/05/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30735 del 21/12/2017; Sez. 2, Sentenza n. 7064 del 11/04/2016; Sez. 2, Sentenza n. 9063 del 05/06/2012; Sez. 2, Sentenza n. 15585 del 11/07/2007; Sez. 2, Sentenza n. 233 del 10/01/2007; Sez. 2, Sentenza n. 8515 del 28/05/2003; Sez. 2, Sentenza n. 2824 del 25/02/2003; Sez. 3, Sentenza n. 7206 del 09/07/1999; nello stesso senso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13210 del 14/05/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 7624 del 21/03/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 23210 del 31/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 9961 del 28/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 30466 del 23/11/2018);
- nondimeno, il suddetto principio non può trovare applicazione nell’ipotesi in cui il contratto definitivo non esaurisca gli obblighi a contrarre previsti nel preliminare, occorrendo in tal caso accertare la volontà negoziale delle parti, valutando tra l’altro il contenuto di detto preliminare (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5179 del 06/04/2001; Sez. 3, Sentenza n. 7206 del 09/07/1999; nello stesso senso Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19275 del 12/07/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 3521 del 06/02/2023);
- per cui occorre verificare se, con la nuova scrittura, le parti si siano limitate, o meno, solo a “formalizzare” la cessione, senza riprodurre tutti gli impegni negoziali in precedenza assunti (con specifico riguardo ai contratti di cessione di quote societarie, Sez. 1, Ordinanza n. 662 del 11/01/2022; Sez. 1, Sentenza n. 22984 del 29/10/2014; nello stesso senso Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29412 del 10/10/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 29409 del 10/10/2022), poiché, in tal caso, le clausole del preliminare non riprese non possono reputarsi abbandonate, ma hanno un’efficacia integrativa dell’autoregolamento definitivo lacunoso.
Ebbene, secondo la Suprema Corte, questa conclusione non può riguardare l’ipotesi, come quella cui si allude nella fattispecie, in cui le parti abbiano regolato in termini esaustivi gli impegni assunti con il definitivo, ma in modo difforme da quanto avevano stabilito nel preliminare. Nel caso in esame, a fronte di un prezzo di cessione stabilito nel preliminare di € 636.000,00, il corrispettivo determinato nel definitivo ammontava ad € 436.000,00.
Non si tratta, allora, di mancata “formalizzazione” nella cessione definitiva di tutti gli impegni negoziali in precedenza assunti, bensì della regolamentazione della cessione in modo differente dagli impegni in precedenza assunti.
In questa evenienza la diversa pattuizione contenuta nel definitivo sulla quantificazione del prezzo prevale sulla pattuizione stabilita nel preliminare, salvo che ricorra una simulazione di detto prezzo.
Ed è proprio sulla simulazione che si è poi focalizzata la decisione della Suprema Corte, la quale ha ritenuto che vi fossero indizi validi per ritenere che il prezzo indicato nel definitivo fosse fittizio.
Di conseguenza, la Corte ha ritenuto fondato il ragionamento presuntivo che ha portato a considerare simulato il prezzo formalmente dichiarato nel contratto definitivo.
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia