La denuntiatio del socio finalizzata a consentire agli altri l’esercizio del diritto di prelazione, non fa sorgere alcun obbligo di contrarre
di Ilaria Tironi, Dottoressa in legge Scarica in PDFTrib. Milano, sez. Impresa, ord. del 28 gennaio 2020.
Massima: “In tema di diritto di prelazione riconosciuto dallo Statuto ai soci per il caso in cui uno di essi manifesti l’intenzione di cedere la propria partecipazione ad un terzo, la cd “denuntiatio” non ha natura giuridica di vera e propria offerta contrattuale, ma costituisce un semplice “invito a contrarre”, volto a mettere gli altri soci-oblati a conoscenza dell’intenzione di uno di essi di disporre della propria partecipazione sociale, nonché di comunicare tutte le condizioni alle quali il promittente intende concludere il contratto di cessione con terzi. Di conseguenza, con la semplice denuntiatio non sorge alcun obbligo immediato a carico del promittente, il quale è libero anche di non stipulare il contratto cui si riferisce la prelazione, obbligandosi solo a preferire, ove intenda concludere la cessione, l’oblato”.
Parole chiave: cessione quote – diritto di prelazione – denuntiatio- effetti
Riferimenti normativi: art. 2932 c.p.c., art. 607 c.p.c.
A seguito della ricezione della comunicazione con cui, al fine di consentire agli altri soci l’esercizio del diritto di prelazione, un socio palesava l’intenzione di cedere ad un terzo la propria quota, pari al 50% del capitale sociale, dietro pagamento di un corrispettivo di 400.000,00 Euro, un socio dichiara l’intenzione di acquisire dal primo una porzione della quota ceduta, pari al 5% del capitale, a fronte del pagamento di Euro 40.000,00.
Successivamente, il primo socio comunica il venir meno del proprio interesse a cedere la quota e il secondo lo cita in giudizio al fine di sentire accertare, sulla base della volontà precedentemente espressa, l’avvenuta acquisizione, a suo favore, della proprietà di una ulteriore partecipazione pari al 5% del capitale sociale. Inoltre, qualche mese più tardi, il socio attore propone ricorso affinché sia disposto il sequestro giudiziario sulla quota del 5%, che lo stesso ritiene di aver acquisito dal convenuto.
Nell’ambito del procedimento cautelare, il Tribunale di Milano, incaricato di effettuare una prima valutazione sulla fondatezza della pretesa attorea, rigetta il ricorso, in quanto ritiene che tra le parti non si sia perfezionato alcun negozio di cessione delle quote.
Il rigetto viene motivato dal Tribunale in primis sulla base dell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la cd. “denuntiatio” con cui il socio dichiara l’intenzione di cedere la propria partecipazione ad un terzo non costituisce un’offerta contrattuale, ma un semplice “invito a contrarre”, volto a porre gli altri soci a conoscenza dell’intenzione del socio promittente e delle condizioni a cui avverrà la cessione. Da questo modo di intendere la denuntiatio deriva che la stessa, ove seguita dalla dichiarazione di un altro socio manifestante la disponibilità ad acquistare la quota, non fa sorgere alcun obbligo immediato a carico del promittente, il quale è libero anche di non stipulare il contratto cui si riferisce la prelazione, essendo lo stesso solo obbligato a preferire, ove intenda concludere la cessione, l’oblato rispetto al terzo.
Inoltre, Il Tribunale specifica che, anche prescindendo dall’orientamento sopra riportato, nel caso di specie non era comunque possibile ritenere che si fosse perfezionato un accordo di cessione tra le parti o che fosse sorto a carico del promittente un obbligo di procedere alla stipula dello stesso, posto che la dichiarazione del promissario – attore (che si rendeva disponibile ad acquisire una quota del 5%, dietro il pagamento di 40.000,00 Euro), non corrispondeva, quanto all’oggetto, alla denuntiatio del promittente – convenuto (relativa invece cessione di una quota del 50%, per 400.000 Euro). Fermi infatti gli eventuali criteri di riparto della quota che lo Statuto detti per il caso in cui più soci vogliano esercitare la prelazione, viene affermato che quest’ultima, per poter essere correttamente esercitata, doveva riguardare l’intera partecipazione oggetto della denuntiatio.
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