3 Giugno 2025

Criteri di liquidazione del compenso spettante al consulente tecnico di parte nominato dal curatore fallimentare

di Ilaria Tironi, Dottoressa in legge Scarica in PDF

Cassazione civile sez. I – 02/07/2024, n. 18116.

Massima: Ai fini della liquidazione del compenso spettante al consulente tecnico di parte incaricato dal curatore fallimentare di assistere la procedura nel corso di un procedimento, non vanno applicati i criteri previsti per l’attività prestata dal consulente tecnico d’ufficio, ma le tariffe professionali applicabili nel caso concreto, in quanto l’attività del consulente di parte, essendo volta alla realizzazione di finalità diverse rispetto a quelle istituzionali della procedura, è da qualificarsi come prestazione d’opera professionale, non potendo lo stesso essere considerato un coadiutore del curatore”.

Riferimenti normativi: art. 32 co. 2 L. Fall., art. 2 D.M. 30/05/2002.

Parole chiave: crisi d’impresa – consulente tecnico di parte nominato dal curatore – liquidazione del compenso – prestazione d’opera professionale – tariffe professionali.

CASO E SOLUZIONE

Il giudizio in questione trae origine dal reclamo proposto avverso il decreto di liquidazione del proprio compenso emesso dal giudice delegato, dal soggetto che aveva precedentemente svolto attività di consulente tecnico di parte a favore di un Fallimento, in un procedimento avviato dal curatore fallimentare ex art. 67 L. Fall. In particolare, il reclamo veniva fondato sulla circostanza che il giudice delegato avesse erroneamente ritenuto di non poter liquidare il compenso spettante al consulente applicando le tariffe professionali vigenti all’epoca per la sua categoria di appartenenza, facendo invece ricorso a quanto previsto dall’art. 2 del D.M. 30/05/2002, riguardante invece le tariffe previste per i consulenti tecnici d’ufficio.

Dopo che il reclamo viene respinto dal Tribunale di Bari, il consulente propone ricorso per Cassazione, la quale decide invece per la fondatezza dello stesso.

Secondo l’orientamento costantemente seguito dalla Corte, infatti, il consulente tecnico di parte incaricato di assistere il Fallimento in un procedimento giurisdizionale, svolge all’interno di esso un’attività di tipo difensivo, anche se di carattere tecnico, la quale, rispondendo a  finalità diverse da quelle istituzionali della procedura, deve essere ricondotta alla prestazione d’opera professionale. Per questo motivo, la figura del consulente tecnico di parte incaricato dal curatore fallimentare va distinta da quella del coadiutore previsto ai sensi dell’art. 32 co. 2 L. Fall. (cfr. anche Cass. n. 2572 del 1996) con la conseguenza che, ai fini della determinazione del compenso spettante al medesimo, vanno applicate le relative tariffe professionali (Cass. n. 19399 del 2011 e Cass. n. 17708 del 2014).

Parimenti, sempre secondo l’impostazione della Corte, la figura del consulente tecnico di parte che abbia svolto attività a favore del Fallimento va tenuta distinta anche da quella relativa al consulente tecnico d’ufficio, il quale costituisce un ausiliario del Giudice, in quanto la sua attività – che si svolge ai fini dell’amministrazione della giustizia – assume carattere pubblicistico, non fondandosi su un rapporto contrattuale.  Secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, la diversità tra i ruoli ricoperti dalle due figure, giustifica il ricorso a criteri diversi di liquidazione del compenso, senza che possa per questo parlarsi di una disparità di trattamento (v. ancora   Cass. n. 17708 del 2014).

La Cassazione specifica inoltre che le medesime considerazioni svolte in relazione alla figura del consulente tecnico di parte nominato dal curatore fallimentare, valgono anche per il difensore incaricato di rappresentare ed assistere in giudizio la procedura, con la quale intrattiene quindi un rapporto di prestazione d’opera professionale, non trattandosi un coadiutore.

Affermato quanto sopra, la Corte di Cassazione ha quindi cassato il decreto impugnato, reinviando al Tribunale di Bari per l’emissione di un nuovo decreto di liquidazione del compenso.

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