9 Aprile 2024

Revoca della donazione per ingratitudine

di Corrado De Rosa, Notaio Scarica in PDF

Cassazione civile sez. II, sentenza 12 febbraio 2024, n.3811 (MANNA– Presidente – GIANNACCARI – Relatore)

(Articolo 801)

Massima: La Suprema corte ha ravvisato nell’ingiuria grave una «formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali, che trovino riconoscimento nel succedersi della legislazione»: giocoforza l’interprete deve prendere in considerazione, il complesso dei valori giuridici attuali dell’ordinamento, impedendogli di potersi semplicemente adeguare a un clima culturale diffuso, per decidere della revocazione o meno della donazione. Talvolta, la Suprema corte invoca la lesione dell’“immagine sociale” del donante, nei casi in cui l’ingiuria grave e continuata verso il donante viene ravvisata nella divulgazione, nell’ambiente lavorativo, della relazione adulterina, intrattenuta dalla moglie donataria e fatta oggetto di pettegolezzo divertito, e di scherno per il marito, deriso e compatito per il tradimento. Subito è evidente, il richiamo al diritto inviolabile all’identità personale, che, insieme al diritto all’onore e alla reputazione, e al diritto alla riservatezza, tratteggiano il poliedrico diritto alla dignità umana, nel sistema delineato dall’articolo 2 della Costituzione e dall’articolo 8 Cedu, a salvaguardia della vita privata. Solo in questa prospettiva, la revocazione della donazione diviene un mezzo di tutela di un’obbligazione di riconoscenza gravante sul donatario, a presidio di un diritto assoluto della personalità del donante.

CASO

La controversia ha origine da una richiesta avanzata, in via principale, al Tribunale di Treviso da parte dell’amministratore di sostegno di un soggetto con cui chiedeva la risoluzione di un contratto stipulato il 7 ottobre 2002 per inadempimento da parte della sorella dell’amministrato. Quest’ultima si era impegnata ad assisterlo senza alcun compenso dopo aver ricevuto un immobile da lui. Il ricorrente lamentava che la donataria non avesse fornito l’alloggio né provveduto agli alimenti per il fratello. E in via subordinata domandò la revoca della donazione per ingratitudine, qualora l’atto fosse stato qualificato come donazione modale. Il Tribunale di Treviso aveva respinto le richieste avanzate.

La Corte d’Appello di Venezia, in parte modificando la sentenza di primo grado, ha accolto la richiesta di revoca della donazione per ingratitudine, sostenendo che la sorella non solo non avesse adempiuto agli obblighi previsti dall’atto di donazione, ma aveva anche fatto sì che il fratello contraesse un prestito per soddisfare i propri bisogni personali, esponendolo così al rischio di una situazione debitoria. La Corte d’appello ha considerato questo comportamento come irrispettoso della dignità del donante.

La sorella ha proposto ricorso per cassazione per due motivi: con il primo motivo deduce la violazione dell’art.801 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte d’Appello ritenuto sussistenti i requisiti di per la revoca della donazione per ingratitudine sulla scorta di una mera valutazione oggettiva dei comportamenti tenuti dalla ricorrente, ovvero per il mancato adempimento degli oneri previsti dall’atto di donazione e per aver fatto accendere al fratello un finanziamento, laddove l’ingiuria grave verso il donante consisterebbe nel comportamento del donatario con il quale si rechi pregiudizio all’onore ed al decoro del donante. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio con riferimento alle circostanze familiari che non avrebbero consentito alla ricorrente di prendersi cura del fratello.

SOLUZIONE

La Suprema Corte ha accolto il ricorso sostenendo che per revocare una donazione per ingratitudine è necessario dimostrare un grave oltraggio, espressione di un sentimento profondo di disprezzo verso il donante. I comportamenti della sorella, come il mancato adempimento degli obblighi di assistenza e l’accensione del prestito, non vengono ritenuti sufficienti a dimostrare tale avversione radicata: la Corte d’Appello avrebbe dovuto valutare se tali comportamenti fossero effettivamente ingiuriosi, alla luce della giurisprudenza consolidata.  La Corte di Cassazione afferma che l’ingiuria grave richiesta dall’art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all’onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriore del comportamento del donatario, che deve dimostrare un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare rispetto alla dignità del donante. L’ingiuria deve quindi essere espressione di radicata e profonda avversione o di perversa animosità verso il donante. Risulta essere centrale, al fine di giustificare la revocabilità della donazione per ingiuria, l’indagine riguardo l’entità dell’offesa arrecata all’onore e al decoro del donante: soltanto quando si manifesta con particolare gravità, infatti, giustifica la potenziale inefficacia dell’atto liberale. La Corte sostiene che “il comportamento del donante va valutato non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche nella sua potenzialità offensiva del patrimonio morale del donante, perché espressamente rivolta a ledere la sua sfera morale, tale da essere contraria a quel senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero improntare l’atteggiamento del donatario.” La Suprema Corte ha ravvisato nell’ingiuria grave una “formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali” che trovino riconoscimento nel succedersi della legislazione. Nel caso di specie, la Suprema Corte ritiene che abbiano errato i Giudici di merito nell’accogliere la domanda di revoca per ingratitudine fondata sul mero inadempimento degli oneri gravanti sulla donataria.
Si tratta di comportamenti che, da soli, non esprimono profonda e radicata avversione verso il donante, né un sentimento di disistima delle sue qualità morali, presupposti necessari per la revoca della donazione per ingratitudine. Anche l’accensione del mutuo non pare rilevante, in quanto per essere ingiuriosa avrebbe dovuto essere supportata da un sentimento di avversione verso il donante e caratterizzata da un danno effettivo del suo patrimonio. Dunque i giudici di piazza Cavour accolgono il primo motivo di ricorso, dichiarano assorbito il secondo, cassano la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviano, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione.

QUESTIONI

L’articolo 800 c.c. dispone che la donazione possa essere revocata per ingratitudine o sopravvenienza di figli. La revocazione è uno strumento giuridico di cui dispone il donante per rivalutare in modo perdurante la volontà della prestazione liberale, eseguita in favore del donatario, per il sopravvenire di fatti nuovi che attengono alla propria sfera personale, tali da giustificare un ripensamento rispetto al depauperamento liberalmente deciso.[1] La sopradetta norma costituisce una deroga ai principi sulla revocabilità della donazione ed è giustificata dalla necessità di tutelare interessi superiori di ordine morale o famigliare. La normativa è di ordine pubblico, come confermato dall’articolo 806 che non consente la rinunzia preventiva, vale a dire precedente al verificarsi delle cause che permettono l’esercizio della facoltà[2].

Il fondamento dell’istituto viene rinvenuto dalla dottrina[3] in una presupposizione legale, che nei casi in cui la legge stessa, con una valutazione tipica (che non ammette prova contraria), considera il negozio subordinato ad una determinata situazione di fatto e, perciò, ne prevede l’inefficacia quando quella situazione viene meno.[4]

L’articolo 801 c.c. prevede la revocazione per ingratitudine. Non qualsiasi atto di irriconoscenza del donatario può determinare la domanda di revocazione per ingratitudine in base a questo articolo, ma soltanto quelli, tassativamente individuati dalla norma, che prevedono un comportamento avvertito come particolarmente riprovevole ed eticamente sconveniente del donatario, contrari al sentimento di riconoscenza e gratitudine che questi dovrebbe nutrire nei confronti del donante: è questa una soluzione coerente con la necessità di realizzare la fondamentale esigenza di certezza delle relazioni giuridiche[5]. Sono soltanto sei, infatti, le fattispecie che acquistano rilevanza giuridica e giustificano l’azione del donante finalizzata a porre nel nulla la precedente liberalità. Tali sono le ipotesi d’indegnità a succedere di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’art. 463 c.c., ovvero i comportamenti qualificabili come ingiuria grave verso il donante, o, ancora, posti in essere dolosamente dal donatario e suscettibili di arrecare grave pregiudizio al patrimonio del donante. Tutti comportamenti illeciti o eticamente intollerabili, inconciliabili con lo spirito di liberalità sotteso alla donazione. Deve trattarsi di comportamenti successivi alla donazione, altrimenti, nel caso in cui i medesimi comportamenti menzionati dall’ art. 801 siano noti al donante al momento dell’atto dispositivo, essi devono considerarsi giuridicamente irrilevanti (dovendosi presumere che il donante ne abbia già tenuto conto nel determinarsi all’atto dispositivo). Se, invece, i fatti suscettibili di condurre alla revocazione della donazione per ingratitudine siano antecedenti alla donazione ma scoperti dal donante solo successivamente, essi possono condurre all’annullamento del contratto per errore sulle qualità del donatario.

Ai fini dell’individuazione delle cause di donazione per ingratitudine, il legislatore rinvia, innanzitutto, alla disciplina della indegnità a succedere di cui all’art. 463, richiamando i fatti ivi contemplati ai numeri 1, 2 e 3. Sono, quindi, cause di revocazione della donazione per ingratitudine l’omicidio volontario, consumato o tentato, del donante o del coniuge o di un ascendente o discendente; la commissione nei confronti dei medesimi soggetti di un fatto a cui la legge dichiara applicabili le norme sull’omicidio; la calunnia (rispetto a reato punito con la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore a tre anni) o la falsa testimonianza in un giudizio penale nei confronti delle medesime persone. Sono, poi, cause specifiche di revocazione per ingratitudine della donazione l’ingiuria grave nei confronti del donante; la causazione di un grave pregiudizio al suo patrimonio; l’indebito rifiuto degli alimenti qualora il donatario vi sia tenuto ai sensi degli artt. 433 e 436.

Quanto all’ingiuria grave, la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che tale fattispecie, pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l’individuazione del bene leso, non postula necessariamente la commissione dei reati di ingiuria e diffamazione, consistendo in un qualsiasi comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva.[6] Deve trattarsi, inoltre, di manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l’atteggiamento, a prescindere, peraltro, dalla legittimità del comportamento del donatario[7]. Ciò, tra l’altro, permette di affermare la perdurante vigenza della disposizione in commento anche a seguito della depenalizzazione del reato di ingiuria, come operata dal d.lgs. n. 7/2016. La Cassazione ha più volte sottolineato come la gravità dell’ingiuria non vada stimata soltanto dal punto di vista dell’entità del fatto, ma principalmente come manifestazione di un particolare sentimento di avversione del donatario nei confronti di chi lo ha beneficiato che esprima quella ingratitudine che ripugna alla coscienza comune. È evidente che, il concetto di ingiuria grave, presupposto della revoca della donazione, si colori di connotazioni difficilmente predefinibili, di carattere sociale, quali lo sdegno per chi si dimostra dimentico del bene ricevuto.

Prevale dunque, in dottrina e in giurisprudenza la tendenza ad attenuare, se non addirittura a escludere, il significato giuridico dei sentimenti come situazione soggettiva. Si ritiene che i sentimenti, con un espresso richiamo all’ingratitudine, non abbiano alcuna rilevanza sul piano giuridico. La rilevanza giuridica di un fatto dipende dalla circostanza che a esso possa ricollegarsi, in forza di una norma, un effetto giuridico[8].

Per individuare il momento iniziale di decorrenza del termine annuale per il proponimento dell’azione di revocazione della donazione per ingratitudine del donatario, ove si tratti di comportamento ingiurioso da quest’ultimo posto in essere, deve guardarsi al momento in cui gli atti offensivi raggiungono un livello tale da non poter essere più ragionevolmente tollerati secondo una valutazione di normalità.[9]

Quanto alla casistica, si è ritenuta causa giustificatrice della revocazione della donazione la relazione adulterina della beneficiaria della donazione, così come nella mancanza di qualsiasi solidarietà e riconoscenza, da parte sua, nei confronti del donante.[10] Si è escluso, invece, che potessero costituire ingiuria grave verso il donante, ai fini della revoca della donazione per ingratitudine ai sensi dell’art. 801, il rifiuto di acconsentire alla richiesta del donante di vendita dell’immobile oggetto di donazione (equivalendo tale richiesta ad una pretesa di restituzione del bene, legittimamente rifiutata indipendentemente dai motivi della stessa) o quei comportamenti di reazione legittima (perché attuata attraverso gli strumenti offerti dall’ordinamento) a tale richiesta e ad altri atti in vario modo finalizzati a sostenerla.[11] Non costituiscono, altresì, offesa grave ai sensi dell’art. 801 secondo la giurisprudenza di legittimità la vendita da parte del donatario dell’appartamento ricevuto in donazione, né la presentazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza di un esposto contro il donante, ove tale iniziativa sia volta a far cessare un comportamento illegittimo del donante nei confronti del donatario[12]. Non è sufficiente, infine, il rifiuto di prestare assistenza morale e materiale al donante che ne abbia bisogno, richiedendo il legislatore che il donatario ometta di prestare gli alimenti al donante, obbligazione questa che a sua volta presuppone la sussistenza di uno stato di bisogno.[13]

Si è escluso, infine, che l’adulterio del coniuge donatario possa essere causa di revocazione della donazione per ingratitudine[14], salva l’ostentazione della relazione extraconiugale alla presenza di terzi[15].

Quanto alla revocazione per grave pregiudizio al patrimonio del donante, trattasi di causa di ingratitudine che postula un comportamento doloso del donatario che abbia arrecato, direttamente o indirettamente, un danno patrimoniale grave al donante, anche qualora non ricorrano gli elementi costitutivi dei reati contro il patrimonio previsti dalla legislazione penale. La gravità del pregiudizio deve essere valutata dal giudice in concreto, tenendo conto di tutte le circostanze del caso specifico e, quindi, principalmente della mancanza di proporzionalità tra l’entità del patrimonio del donante e quella del danno arrecato dal donatario.

Anche ove la donazione abbia avuto ad oggetto, diretto o indiretto, partecipazioni sociali la domanda di revocazione ai sensi dell’art. 801 non è di competenza del Tribunale specializzato in materia di imprese, in tutti i casi in cui il fondamento dell’azione e la pretesa avanzata dall’attore restino confinate nell’ambito del contratto di donazione e delle evenienze che lo attingano, senza mai traslare verso le questioni (interne od esterne) alle società partecipata dal donatario[16].

[1] Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, IX ed., Napoli, 1997, 263

[2] Capozzi, Successioni e donazioni, V ed., Milano, 2023, 1744

[3] Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile ,cit. 238 ss.

[4] Vaccaro, art 800, in donazioni, in Commentario al Codice Civile, Scialoja Branca, Galgano, a cura di Del Prato, Bologna-Roma. 2019, 433

[5] Palazzo, Le donazioni, in Commentario Schlesinger, Milano, 1991, 501

[6] Cass. n. 7487/2011; Cass. n. 20722/2018

[7] Cass. n. 13544/2022

[8] Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, a cura di Anelli e Granelli, Giuffrè, 2009, 90.

[9] Cass. n. 2010/2016

[10] Cass. n. 22936/2011

[11] Cass. n. 5333/2004

[12] Cass. n. 5310/1998

[13] Corte d’Appello di Milano n. 963/2013

[14] Cass. n. 19816/2022

[15] Cass. n. 27064/2022

[16] Cass. n. 22341/2020

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