22 Novembre 2022

Responsabilità dell’amministratore: bisogna dimostrare non solo l’illecito perpetrato, ma anche il pregiudizio alla società

di Francesca Scanavino, Avvocato e Assistente didattico presso l’Università degli Studi di Bologna Scarica in PDF

Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, Sentenza n. 3961 dell’11 maggio 2022.

Parole chiave: responsabilità – amministratori – scritture contabili – amministratore di fatto – amministratore di diritto – mala gestio – danno punitivo – pregiudizio – obblighi dell’amministratore – risarcimento del danno – prova del danno – nesso di causalità –

Massima: “La semplice violazione da parte dell’amministratore di una S.r.l. dell’obbligo di regolare tenuta delle scritture contabili (condotta di per sé inidonea a determinare un materiale pregiudizio nella sfera patrimoniale della società), non giustifica l’imputazione all’amministratore inadempiente della responsabilità per il dissesto. La responsabilità dell’amministratore presuppone infatti, oltre alla deduzione di comportamenti tenuti dall’amministratore in violazione di specifici obblighi derivanti dalla legge e dallo statuto, anche la dimostrazione che ne sia derivato un pregiudizio nella sfera giuridica della società, causalmente e logicamente connesso all’illecito prospettato, da rimediare attraverso il risarcimento per equivalente pecuniario”. [Nel caso in esame è stata accertata la responsabilità di tutti gli amministratori, di fatto e di diritto]

CASO

Il Fallimento di una S.r.l. ha proposto azione di responsabilità nei confronti di due amministratori di fatto e di un amministratore di diritto della società fallita, chiedendo il risarcimento del danno subito dalla società e dai creditori sociali in conseguenza della loro mala gestio.

La suddetta mala gestio, in particolare, era desumibile: (i) dalla mancata consegna al Curatore delle scritture contabili; (ii) dalla prosecuzione dell’attività di impresa nonostante la perdita del capitale sociale e l’insolvenza risultante dall’unico bilancio depositato relativo all’esercizio 2008; e (iii) dalla distrazione di risorse sociali, mediante dispersione dei beni strumentali iscritti fra le immobilizzazioni materiali e mediante emissione di assegni a favore di beneficiari privi di legami negoziali con la società.

Solo uno dei due amministratori di fatto si è costituito nel giudizio, rimanendo gli altri due contumaci.

Il convenuto si è difeso sostanzialmente negando di essere stato investito formalmente della carica e di aver mai assunto il ruolo dell’amministratore di fatto (ruolo invece rivestito, a suo dire, dall’altro soggetto rimasto contumace, da cui avrebbe sempre preso ordini).

Il Tribunale di Milano – discostandosi dalle difese del convenuto – ha accertato che tutti e tre gli amministratori (di fatto e di diritto) erano coinvolti nell’amministrazione della società ed ha dichiarato la loro responsabilità “quantomeno per l’omessa vigilanza e controllo sulla destinazione delle risorse sociali, nel contesto di una società chiusa, di piccole dimensioni e caratterizzata da assetti amministrativi e contabili palesemente carenti”, condannandoli al risarcimento del danno.

Nel pronunciarsi, il Giudice milanese ha avuto l’occasione di ribadire alcuni principi di diritto di particolare importanza:

A) la responsabilità contrattuale dell’amministratore nei confronti della società che gli ha attribuito il mandato gestorio presuppone, oltre alla deduzione di comportamenti tenuti dall’amministratore in violazione di specifici obblighi derivanti dalla legge e dallo statuto, anche la dimostrazione che ne sia derivato un pregiudizio nella sfera giuridica della società, causalmente e logicamente connesso all’illecito prospettato, da rimediare attraverso il risarcimento per equivalente pecuniario;

B) la responsabilità civile in oggetto non è configurabile in termini semplicemente sanzionatori della condotta illecita prospettata attraverso la concezione di una sorta di danno “punitivo”, sganciato nella sua determinazione dalla effettiva dimostrazione della natura e consistenza del pregiudizio che dall’illecito sarebbe derivato alla società; e pertanto

C) la semplice violazione da parte dell’amministratore dell’obbligo di regolare tenuta delle scritture contabili, condotta di per sé inidonea a determinare un materiale pregiudizio nella sfera patrimoniale della società, non giustifica l’imputazione all’amministratore inadempiente della responsabilità per il dissesto.