18 Maggio 2021

Sono responsabili gli amministratori che intraprendono nuove iniziative imprenditoriali dopo lo scioglimento della società

di Francesca Scanavino, Avvocato e Assistente didattico presso l’Università degli Studi di Bologna Scarica in PDF

Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, sentenza n. 2166 dell’8 marzo 2021

Parole chiave: fallimento – curatore – amministratore – scioglimento – responsabilità – differenza tra i netti patrimoniali – nuove operazioni – nuovi impegni – nuove obbligazioni – nuovi rischi – attività conservativa –

Massima

La responsabilità dell’amministratore di una società a responsabilità limitata che abbia interamente perso il capitale sociale non sorge automaticamente dalla mera prosecuzione dell’attività di impresa, consentita entro certi limiti ai sensi dell’art. 2486 c.c., ma quando l’amministratore gestisca in chiave non conservativa la società assumendo nuovi impegni e/o obbligazioni (connotati dall’assunzione di nuovo rischio economico-commerciale e quindi compiuti al di fuori di una logica meramente conservativa).

Disposizioni applicate: articolo 2486 c.c.

Il giudizio in analisi sorge dall’azione giudiziale del curatore del fallimento di una S.r.l. fallita nei confronti dell’ex amministratore al fine di ottenere il risarcimento del danno causato dalla prosecuzione, in violazione dell’art. 2486 c.c., dell’attività d’impresa a seguito del verificarsi della causa di scioglimento della società per effetto dell’integrale perdita del capitale sociale.

Invero, dopo il verificarsi della causa di scioglimento, il patrimonio sociale non può più considerarsi destinato alla realizzazione dello scopo sociale e, pertanto, gli amministratori non possono più utilizzarlo a tal fine, rimanendo abilitati a compiere soltanto gli atti correlati strumentalmente allo scopo della liquidazione dei beni. In tal senso, quindi, ad essi è inibito il compimento di nuovi atti di impresa suscettibili di porre a rischio, da un lato, il diritto dei creditori della società a trovare soddisfacimento sul patrimonio sociale, e, dall’altro, il diritto dei soci ad una quota, proporzionale alla partecipazione societaria di ciascuno, del residuo attivo della liquidazione.

Al riguardo, il Tribunale di Napoli ha però sottolineato come il verificarsi di una causa di scioglimento non comporta automaticamente la cessazione di qualsiasi attività da parte della società, in particolare se si tratta di attività in corso di esecuzione sulla base di contratti ancora in essere.

In tal senso, quindi, il curatore fallimentare che intenda far valere una responsabilità per violazione degli obblighi di cui all’art. 2486 c.c. dovrà provare che, dopo la perdita del capitale, sono state intraprese iniziative imprenditoriali connotate come tali dall’assunzione di nuovo rischio economico-commerciale e compiute al di fuori di una logica meramente conservativa.

Tuttavia, nel caso di specie, il curatore fallimentare non ha individuato né specificato quali fossero i pagamenti e/o gli atti integranti “nuove operazioni” in violazione dello scopo conservativo che deve connotare la gestione amministrativa in uno stato di sottocapitalizzazione (e quindi generative di un danno per il patrimonio sociale).

Pertanto, mancando la prova che il convenuto, nel proseguire l’attività d’impresa, lo avesse fatto con modalità non conservative – e quindi impegnando la società in operazioni aggravanti il dissesto – il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni azionata dal curatore fallimentare.

Infine, si noti che il curatore aveva domandato che il danno fosse commisurato sulla base del criterio della differenza tra i netti patrimoniali, secondo il quale, fatta salva la prova di un danno di diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o alla data di apertura di un’eventuale procedura concorsuale e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento della società.

Tuttavia, occorre osservare come tale criterio – che nel caso di specie non è stato ritenuto possibile applicare correttamente anche per i motivi sopra esposti – sia necessariamente limitato in determinate circostanze, in quanto non tutte le perdite riscontrate dopo il verificarsi di una causa di scioglimento possono essere riferite alla prosecuzione dell’attività, potendo in parte prodursi comunque anche in pendenza della liquidazione o durante il fallimento per il solo fatto della svalutazione dei cespiti aziendali in ragione del venir meno dell’efficienza produttiva e dell’operatività dell’impresa.