18 Maggio 2021

La fondatezza dell’azione revocatoria tra calcolo del periodo sospetto e interpretazione dei “termini d’uso”

di Giulia Ferrari, Avvocato Scarica in PDF

Cass. Civ., sez. I, Sent.  19 febbraio 2021, n. 4482– Pres. Cristiano – Rel. Terrusi

Parole chiave: amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, consecuzione tra procedure, periodo sospetto, pagamenti eseguiti nei termini d’uso, revocatoria fallimentare.

Massime

L’istituto della consecuzione tra procedure, ai fini della retrodatazione dei termini di cui alla L. Fall., art. 67, trova applicazione anche ove la prima sia un’amministrazione controllata e l’ultima una procedura il cui presupposto oggettivo sia costituito dallo stato d’insolvenza, ma in tal caso il computo a ritroso del periodo sospetto ha inizio dalla data del decreto di ammissione all’amministrazione controllata.

L’art. 67, comma 3, lett. a) L.F. e quindi il concetto di “i termini d’uso” ai fini dell’esenzione dell’azione revocatoria, non può essere inteso come funzionale a estendere la tutela al di là dei casi di normale consuetudine, poiché se così fosse la norma si presterebbe a facili meccanismi di approfittamento della situazione di difficoltà del debitore. Per quanto non sia da escludere giuridicamente che i termini d’uso dei pagamenti possano essere modificati dalle parti durante il rapporto di fornitura, la norma non si estende a ipotesi nelle quali è accertato il mancato rispetto della consuetudine corrente tra le parti in condizione di normalità.

Disposizioni applicate: artt. 67 comma 2, 67 comma 3 lett. a) R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

CASO

La società Alfa in forza di un accordo di rientro (stipulato il 8.11.2004) ha eseguito tra il 14.10.2004 e il 14.4.2005, dei pagamenti rilevanti per oltre 4 milioni di euro nei confronti della società Beta, in parte a titolo di corrispettivo di merci e in parte a rimborso di insoluti pregressi. La società Alfa, già in amministrazione controllata, è stata posta in amministrazione straordinaria a seguito della dichiarazione di insolvenza nel 17.2.2006. In seguito ad azione proposta dall’Amministrazione straordinaria, il Tribunale di prime cure aveva dichiarato inefficaci ai sensi dell’art. 67 comma 2 L.F. i pagamenti eseguiti da Alfa nei confronti di Beta nei sei mesi antecedenti la domanda di ammissione alla procedura di amministrazione controllata. La pronuncia veniva impugnata da Beta il cui gravame veniva respinto dalla Corte d’appello competente. Beta quindi proponeva ricorso in Cassazione, censurando in particolare una non corretta applicazione del principio della consecuzione tra le procedure e comunque sostenendo che i pagamenti avrebbero dovuto essere esenti da revocatoria perché eseguiti “nei termini d’uso”.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione con riferimento alla consecutio tra le procedure, nel caso in esame relativa alla successione tra l’amministrazione controllata e l’amministrazione straordinaria, ha affermato, dando ragione al ricorrente, che il decorso dei 6 mesi del periodo sospetto ai fini dell’azione revocatoria deve essere calcolato a partire dal decreto che ammette il debitore alla procedura di amministrazione controllata ossia dal primo atto della procedura e non anche dalla domanda di ammissione alla procedura.

La Suprema Corte confermando la pronuncia della Corte d’appello ha inoltre affermato che non possono essere interpretati pagamenti eseguiti “secondo i termini d’uso” ai fini dell’esenzione dalla revocatoria, quei pagamenti che non corrispondono alle modalità di pagamento proprie in essere tra le parti.

QUESTIONI

Il caso in esame offre lo spunto per approfondire due problematiche estremamente delicate. La prima riguarda il calcolo del periodo sospetto ai fini dell’esperimento dell’azione revocatoria in caso di consecuzione tra procedure; il secondo concerne, invece, l’interpretazione dell’articolo 67 comma 3, lettera a) L.F. che prevede che non sono soggetti all’ azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa “nei termini d’uso”.

Con riferimento al computo del periodo sospetto, l’articolo 67 comma due, della L.F.  si limita a stabilire che sono revocabili “i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili gli altri atti a titolo oneroso (…) se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione del fallimento”.

Si tratta, quindi, di interpretare la norma citata con riferimento al calcolo del periodo sospetto nel caso di successione tra procedure.

Con riferimento a tale primo profilo, la sentenza in commento riguarda la fattispecie particolare di successione tra l’amministrazione controllata e l’amministrazione straordinaria, purtuttavia il principio espresso dalla Suprema Corte a soluzione sul punto assurge ad una valenza di tipo generale.

Il ricorrente, infatti, nel caso in esame, contestava in prima battuta il fatto che non fosse possibile estendere il periodo sospetto ai fini della revocatoria ai mesi antecedenti la procedura di amministrazione controllata poiché, a suo dire, il presupposto dell’amministrazione controllata non era lo stato di insolvenza, come accade nel fallimento e nell’amministrazione straordinaria, bensì solo lo stato di temporanea difficoltà. Tale censura veniva però respinta dagli Ermellini i quali, richiamandosi ai propri precedenti giurisprudenziali hanno affermato che l’istituto della consecuzione tra procedure ai fini della retrodatazione dei termini di cui alla legge fallimentare trova applicazione anche qualora la prima sia un’amministrazione controllata e l’ultima una procedura il cui presupposto oggettivo sia costituito dallo stato di insolvenza (c.f.r. Cass. Civ. n. 204861/2015 Cass. Civ. numero 208445/2008). Nell’ambito della propria argomentazione la Suprema Corte ha altresì affermato che l’elemento della continuità nell’insolvenza non si risolve in un mero dato temporale, ma si configura come fattispecie di effettiva consecuzione per effetto del negativo sviluppo della condizione di temporanea difficoltà denunciata dall’imprenditore, che chiede il beneficio dell’amministrazione controllata, laddove si rilevi erronea la prognosi di risanamento.

E’ stato invece ritenuto fondato il motivo di censura proposto dal ricorrente avverso la sentenza di appello e relativo al criterio di computo del periodo sospetto che il ricorrente riteneva doversi calcolare a partire dal decreto che ammette il debitore alla procedura di amministrazione controllata, ossia dal primo atto della medesima procedura e non anche dalla precedente domanda di ammissione, in conformità ai precedenti già pronunciati dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n. 24861/2015 Cass. Civ. n. 13838/2019).

Poiché nella sentenza impugnata veniva riconosciuta la revocabilità di tutti i pagamenti eseguiti in relazione al periodo corrente tra 14.10.2004 al 14.04.2005, sulla base del periodo sospetto erroneamente calcolato a partire dalla data della domanda di ammissione alla procedura di amministrazione controllata, anziché dalla data del provvedimento di ammissione alla stessa procedura, la Suprema Corte ha cassato la pronuncia con rinvio per nuovo esame.

Con riferimento al secondo profilo relativo all’esecuzione dei pagamenti “nei termini d’uso”, va sottolineato che nel caso in commento, i pagamenti contestati erano stati eseguiti in forza di un accordo che era stato stipulato tra le parti 11 2004 in cui si prevedeva il pagamento di somme in parte a titolo di corrispettivo di merci alla consegna e in parte a rimborso di insoluti pregressi. Nel corso del giudizio è emerso che tale accordo era stato di fatto concluso dopo una serie di precedenti accordi che prevedevano diverse modalità di pagamento in concreto non applicate; inizialmente, infatti, le parti avevano stabilito modalità di pagamento alla consegna delle merci e poi modalità di pagamento anticipata al momento dell’ordine. Il ricorrente sosteneva che la modifica delle condizioni precedentemente pattuite, ancorché fosse indice della piena conoscenza dello Stato di grave difficoltà della controparte, non rileverebbe ai fini di escludere l’esenzione dalla revocatoria, in quanto il pagamento contestuale alla consegna della merce sarebbe da considerarsi modalità d’uso normale in una situazione di crisi.

I Giudici di legittimità hanno però respinto le censure del ricorrente, chiarendo che il rinvio della norma ai “termini d’uso” ai fini dell’esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa, attiene alle modalità di pagamento proprie del rapporto delle parti e non alle prassi del settore economico di riferimento (cfr. Cass. Civ. n. 251602/2016) e che in prospettiva è compito del giudice del merito verificare le modalità di pagamento concretamente invalse tra le parti e anche l’eventuale sistematica tolleranza del creditore di ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze pattizie convenute azione (Cass. Civ. n. 7580/2019)

La Suprema Corte ha quindi affermato, in conclusione, che “per quanto non sia da escludere giuridicamente che i termini d’uso dei pagamenti possano essere modificati dalle parti durante il rapporto di fornitura, deve anche osservarsi che la legge fallimentare all’articolo 67 comma tre lettera a) non può essere intesa come funzionale estendere la tutela al di là dei casi di normale consuetudine poiché se così fosse, la norma si presterebbe a facili meccanismi di approfittamento della situazione di difficoltà del debitore. Essa in particolare non si estende alle ipotesi, come quella in esame, nella quale è accertato giustappunto (e semmai) il mancato rispetto della consuetudine corrente tra le parti in condizioni di normalità”.