26 Marzo 2024

Requisiti per la configurabilità di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro

di Virginie Lopes, Avvocato Scarica in PDF

Tribunale Benevento, Sentenza, 27 Febbraio 2024

Parole chiave: Società – Gruppo societario – Collegamento fra imprese dello stesso gruppo – Subordinazione – Elementi essenziali ed elementi sussidiari

Massima: “Deve ritenersi che l’esistenza di titoli giuridici formalmente legittimanti l’utilizzazione da parte di una società dei dipendenti di altra società oppure lo spostamento dei lavoratori da uno all’altro datore di lavoro, non costituisca elemento di per sé ostativo alla configurazione di un’impresa unitaria ove ricorrano indici significativi della unicità della struttura organizzativa e produttiva, dell’integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo in vista di un interesse comune, dell’esistenza di unico centro decisionale che coinvolga anche la gestione del personale o di parti di esso, oppure di una condizione di codatorialità tra gruppi genuini.

Disposizioni applicate: art. 1294 c.c.

Nella fattispecie in esame, il ricorrente lamentava (i) di aver lavorato alle dipendenze di una società agricola Alfa sin dalla sua costituzione, seppur senza soluzione di continuità e per due vendemmie presso un’altra società agricola Beta e (ii) che il rapporto di lavoro si fosse interrotto con illegittimo licenziamento per giusta causa, non impugnato, sollevando che le società Alfa e Beta avevano il medesimo oggetto sociale (attività vitivinicole) ed erano sostanzialmente sovrapponibili, tanto da costituire un unico centro di imputazione dei rapporti giuridici.

A fronte di ciò il dipendente licenziato di Alfa aveva convenuto entrambe le società in giudizio, in particolare, per chiedere l’accertamento della sussistenza di un unico centro di interessi e/o di un unico centro di imputazione giuridica e/o contitolarità del rapporto di lavoro in capo alle società agricole Alfa S.r.l. e Beta S.r.l..

Le convenute si erano costituite in giudizio, deducendo di essere due soggetti giuridici distinti e separati e chiarendo di essere legate da un mero rapporto di controllo societario del tutto insufficiente a configurare un unico centro di imputazione di rapporti giuridici, come voleva invece vedere accertato il ricorrente.

Il Tribunale di Benevento di cui si esamina la sentenza ha ripercorso, oltre alla genesi delle due società e del rapporto di lavoro del ricorrente, anche quanto ha elaborato la giurisprudenza per decidere quando delle società costituiscono un unico centro di imputazione di rapporti.

Orbene, il Tribunale ha sin da subito indicato che l’esistenza di un collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore e una di esse, si debbano estendere anche all’altra, ricordando l’orientamento della Corte di legittimità sul punto (in particolare, Cass. Sez. Lavoro, Sentenza 1. 5496 del 14/03/2006; Sez. 6 – Lavoro, Ordinanza n. 3482 del 12/02/2013; Sez. Lavoro, Sentenza n. 26346 del 20/12/2016; Sez. Lavoro, Sentenza n. 19023 del 31/07/2017; cfr. anche Cass. Sez. Lavoro, Ordinanza n. 30087 del 30/10/2023).

Tale orientamento di legittimità indica infatti che, oltre al mero collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo, deve altresì essere ravvisabile una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale; quanto precede deve essere accertato mediante un attento esame delle attività di quelle imprese gestite da quei soggetti.

In particolare, la giurisprudenza ha ritenuto che laddove ci sia:

a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;

b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;

c) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune e

d) utilizzazione contemporanea e indifferenziata della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, si è in presenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro.

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la configurabilità, a vari fini, di un’impresa unitaria, tralasciando la questione della simulazione del frazionamento dell’unica attività, laddove, nonostante un’apparente pluralità di soggetti giuridici, ci sia un’unica sottostante organizzazione d’impresa, intesa come unico centro decisionale (vedasi Cass. 28/03/2018, n. 7704; Cass. 29/11/2011, n. 25270; Cass. 14/03/2006, n. 5496; Cass. 24/03/2003 n. 4274; Cass. 28/08/2000, n. 11275).

Infine, lasciando da parte il tema del collegamento societario, è principio stabilmente riconosciuto dalla Corte di legittimità che, laddove uno stesso lavoratore presti contemporaneamente servizio per due datori di lavoro, senza che si possa distinguere quale parte della sua attività sia svolta in favore di un datore di lavoro piuttosto che dell’altro, si deve ritenere che siano entrambi solidalmente responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, ai sensi dell’art. 1294 c.c., che stabilisce una presunzione di solidarietà nel caso di obbligazione con pluralità di debitori, se dalla legge o dal titolo non risulti diversamente (vedasi Cass. Sez. Lavoro, Sentenza n. 3844 del 10/06/1986; Cass. Sez. Lavoro, Sentenza n. 13904 del 20/10/2000; Cass. Sez. Lavoro, Sentenza n. 7727 del 17/05/2003; Cass. Sez. Lavoro, Sentenza n. 3899 del 11/02/2019).

Tornando tuttavia all’analisi del caso concreto, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento ha ritenuto che non sussistesse alcun elemento di prova dell’esistenza degli elementi atti a ravvisare un unico centro di imputazione fra le due società agricole convenute, rigettando il ricorso.

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