19 Novembre 2019

Quando è necessario l’accertamento delle cause di decadenza del sindaco?

di Virginie Lopes, Avvocato Scarica in PDF

Corte d’Appello di Catania, Sez. I, Sentenza n. 2175 del 30 settembre 2019

Parole chiave: Società di capitali – Amministratori di società e organi di controllo – Collegio Sindacale

Massima: Nei casi di decadenza cd. sanzionatoria ex artt. 2404 e 2405 c.c. per mancata partecipazione del sindaco, senza giustificato motivo, a due riunioni del collegio, alle assemblee, a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, l’operatività della decadenza non può essere automatica, ma deve sussistere un accertamento della decadenza che diventa requisito indispensabile per la sua operatività (sulla base dell’argomentazione che nella specie sussistono ineludibili esigenze garantiste che impongono l’attivazione di un procedimento formale volto alla comminatoria della decadenza).

Disposizioni applicate: artt. 2404 c.c., 2405 c.c..

Nella Sentenza in esame, la Prima Sezione Civile della Corte d’Appello di Catania si è pronunciata su una fattispecie nella quale la curatela di una società di capitali aveva proposto azione di responsabilità ex art. 146 L. Fall. nei confronti, in particolare, di un sindaco. In primo grado, il Tribunale di Catania aveva condannato il sindaco al risarcimento dei danni in favore della curatela e quest’ultimo aveva proposto appello della decisione di primo grado, argomentando che i fatti posti alla base della sua responsabilità erano intervenuti in un momento in cui sosteneva di essere già decaduto dalla propria carica, per la mancata partecipazione a due riunioni consecutive del collegio sindacale.

Il tema di cui si tratta è quindi quello della c.d. decadenza sanzionatoria di cui agli artt. 2404, comma 2 e 2405, comma 2 c.c.. In particolare, si rammenta che, da una parte, l’art. 2404, comma 2 c.c. dispone che “il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall’ufficio” e, dall’altra, l’art. 2405, comma 2 c.c. prevede che “i sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio d’amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall’ufficio”.

Sul punto, risulta prevalente, in giurisprudenza, un orientamento secondo il quale la suddetta decadenza opererebbe automaticamente, non risultando pertanto necessario alcun tipo di procedimento accertativo in relazione alla decadenza del sindaco, giacché sarebbe direttamente ed esclusivamente collegata alla sussistenza di una situazione di incompatibilità oggettivamente riscontrabile.

In tal senso, la Corte di Cassazione nella sentenza 2009/1982 aveva considerato che “la decadenza dall’ufficio di sindaco di società per azioni per una delle cause previste dagli art. 2404 e 2405 c.c. (…) si verifica in modo automatico, come conseguenza dell’assenza ingiustificata del sindaco dalle riunioni del collegio sindacale, dalle adunanze del consiglio di amministrazione o dalle assemblee, senza che a tal fine sia necessaria alcuna deliberazione assembleare che, se intervenuta, assume valore di accertamento dichiarativo, e non costitutivo, della avvenuta decadenza.” (Cass. Civ., Sez. I, 1° aprile 1982, n. 2009, cfr. Cass. Civ., 11 maggio 1957, n. 1676, Cass. Civ. 24 febbraio 1972, n. 530, Trib. Milano 19 gennaio 2000, App. Trento 17 luglio 2003 e Cass. Civ., Sez. I, 9 maggio 2008, n. 11554).

La Corte d’Appello di Catania (e, come detto, prima di essa, il Tribunale di Catania), discostandosi dall’orientamento della Suprema Corte, ha ritenuto che sussistesse l’esigenza di accertare l’esistenza delle cause di decadenza per le ipotesi di c.d. decadenza sanzionatoria ex artt. 2404 e 2405 c.c. (ma altresì in caso di decadenza ordinaria ex art. 2399, comma 1, lett. c) c.c.).

In particolare, ciò che, nel caso di specie, ha decisamente fatto pendere l’ago della bilancia in favore della necessità di un accertamento della decadenza sanzionatoria è stata la condotta del sindaco negligente che ha eccepito la decadenza (mai resa nota nel corso della vita della società, posto che non si era neppure provveduto alla sostituzione dei sindaci negligenti) nei confronti dei creditori sociali per eludere una propria responsabilità per l’aggravamento del deficit conseguente alla prosecuzione dell’attività d’impresa per i due anni successivi alla perdita di capitale sociale verificatasi nel periodo in cui aveva omesso di partecipare a due riunioni consecutive del collegio sindacale.

La Corte d’Appello di Catania ha quindi ritenuto che sussistessero esigenze garantiste ineludibili che imponevano l’attivazione di un procedimento formale volto alla comminatoria della decadenza, posto che: (i) la mancanza della prescritta pubblicità circa la cessazione della carica da sindaco non poteva arrecare danno ai creditori sociali, intenzionati a proporre un’azione di responsabilità anche nei confronti dei sindaci; e (ii) l’intervenuta decadenza dalla carica di sindaco non poteva essere fatta valere e recare vantaggio al sindaco negligente, che, proprio per la sua condotta omissiva, aveva contribuito a determinare/incrementare il danno che, se avesse correttamente adempiuto agli obblighi di vigilanza derivanti dalla sua carica di sindaco, non si sarebbe prodotto.

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