21 Aprile 2020

La rinuncia tacita al compenso di amministratore di S.r.l.: validità e requisiti

di Eleonora Giacometti, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile, ordinanza n. 2357 del 13 febbraio 2020

Parole chiave: rinuncia al compenso – compenso amministratore – società a responsabilità limitata –

Massima: “la rinuncia al compenso da parte dell’amministratore può trovare espressione in un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà dismissiva del relativo diritto; a tal fine è pertanto necessario che l’atto abdicativo si desuma non dalla semplice mancata richiesta dell’emolumento, quali che ne siano le motivazioni, ma da circostanze esteriori che conferiscano un preciso significato negoziale al contegno tenuto”.

Disposizioni applicate: articoli 1236 c.c., 1709 c.c., 2364 c.c., 2383 c.c. e 2389 c.c.

Con l’ordinanza in esame la Corte di Cassazione si è pronunciata, nel più ampio contesto di un giudizio instaurato per concorrenza sleale, in merito alla rinuncia al compenso da parte di ex amministratore di una società a responsabilità limitata, compenso di cui aveva chiesto la liquidazione giudiziale in base a quanto previsto dallo statuto sociale.

In sede d’impugnazione della sentenza di primo grado, la Corte d’appello adita aveva tuttavia statuito che, con la propria condotta, l’amministratore aveva tacitamente rinunciato al compenso, osservando che la mancata richiesta del medesimo doveva essere interpretata come una vera e propria rinuncia, ovvero un’accettazione della proposta di gratuità dell’attività di amministratore, confermata implicitamente nella mancata previsione della relativa posta nei bilanci di esercizio.

La Corte di Cassazione ha poi cassato con rinvio tale pronuncia, formulando diverse valutazioni in merito al valore giuridico da attribuire all’inerzia quale comportamento da cui non può evincersi, con assoluta certezza, la rinuncia ad un diritto di credito.

I principi evidenziati nell’ordinanza in esame sono i seguenti:

(i) l’amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una società è legato alla stessa da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica tra la persona fisica e l’ente, non è compreso tra quelli previsti dall’art. 409 c.p.c., n. 3 (così, la sentenza delle Sezioni Unite del 20 gennaio 2017, n. 1545). Il contratto di amministratore di una società ricade nello schema previsto dall’art. 1709 c.c., senz’altro applicabile anche alla materia societaria, e si presume a titolo oneroso; tale ultima norma costituisce infatti il presupposto delle previsioni dell’art. 2389 c.c., specificamente dedicato alle società per azioni, ma pacificamente applicabile anche alle società a responsabilità limitata. Per il combinato disposto delle sopracitate disposizioni non vi è quindi motivo di ritenere che il diritto al compenso sia subordinato ad una richiesta da parte dell’amministratore durante lo svolgimento del proprio incarico;

(ii) il diritto dell’amministratore al compenso può essere rinunciato, trattandosi di un diritto disponibile, in quanto tale soggetto allo schema generale della remissione del debito di cui agli artt. 1236 s.s. c.c (orientamento, questo, risalente, già espresso con la sentenza n. 243 del 16 gennaio 1976 cui la Corte ha sempre dato continuità); e

(iii) affinché la rinuncia al compenso possa essere ritenuta valida ed efficace (anche ai sensi dell’art 1236 c.c.), la medesima non deve essere necessariamente espressa, ma non può nemmeno essere oggetto di presunzioni; qualora la rinuncia avvenga in forma tacita deve quindi desumersi da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa del diritto di credito, non essendo sufficiente un comportamento solo omissivo o silente che, all’opposto, risulta equivoco e del tutto ambiguo (così come l’inerzia del debitore nel recupero del proprio credito, o l’accettazione parziale del medesimo potrebbe esprimere un atto di mera tolleranza, piuttosto che una disattenzione o una vera e propria rinuncia).

Tale pronuncia ha confermato l’orientamento già espresso anche con la sentenza n. 15382 del 21 giugno 2017 ove era stato inoltre osservato, coerentemente con i suddetti principi, che il diritto al compenso può anche essere derogato da una clausola dello statuto della società che condizioni lo stesso al conseguimento di utili, ovvero sancisca la gratuità dell’incarico.