16 Aprile 2024

La Corte di Cassazione si pronuncia sulla disciplina procedurale delle operazioni a parti correlate

di Vittorio Greco, praticante avvocato Scarica in PDF

Corte di Cassazione, II sezione, sentenza del 28 marzo 2024, n. 8440

Parole chiave: Società – Soci – Operazioni societarie – Operazioni a parti correlate – Approvazione – Consiglio d’Amministrazione – Parte correlata

Massima: “Nelle operazioni societarie a parti correlate, le disposizioni in materia di trasparenza e correttezza procedurale delle operazioni vanno applicate sin dalla fase istruttoria, in quanto prodromica alla approvazione dell’operazione da parte del C.d.A.”

Disposizioni applicate: art. 2931 bis c.c.; Reg. Consob n. 17221/2010.

Il caso in esame ha origine in un provvedimento sanzionatorio comminato dalla Consob alla società A.A. per aver violato gli obblighi di informativa al pubblico, e ai componenti del suo collegio sindacale per la violazione dovere di vigilanza nell’ambito di un’operazione a parti correlate.

In particolare, il vicepresidente di detta società, E.E., aveva proposto alla società stessa un’operazione di disinvestimento delle azioni di un’altra società, F.F., di cui era socio e presidente.

I soggetti sanzionati hanno quindi impugnato le sanzioni della Consob davanti alla Corte d’appello di Perugia, che ha accolto i ricorsi rilevando che l’operazione in oggetto non poteva intendersi come avvenuta tra “parti correlate” in quanto il vicepresidente di A.A. si era dimesso dal suo incarico prima che il C.d.A. approvasse l’operazione di disinvestimento.

La Consob ha poi proposto ricorso in Cassazione.

L’art. 2931 bis c.c. prevede che “Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell’operazione

La Consob ha quindi adottato un “regolamento operazioni con parti correlate” (denominato “OPC”) con cui ha disciplinato le procedure di espletamento delle operazioni societarie effettuate con parti correlate, in modo che venga assicurata la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni.

La Corte di cassazione ha rilevato che, le regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, debbono essere adottate in una fase anteriore a quella della delibera dell’organo gestorio, ossia durante la fase istruttoria che precede ed è prodromica all’approvazione dell’operazione che compete al C.d.A. dell’ente emittente quotato in borsa.

Perciò, nel caso di specie, dopo che la parte correlata E.E., per conto di F.F., aveva proposto ad A.A., della quale era vicepresidente esecutivo, l’operazione di disinvestimento, quest’ultima società, destinataria della proposta, avrebbe dovuto immediatamente adottare le regole idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale dell’operazione.

In tal modo, la successiva dimissione di F.F. dall’organo gestorio di F.F., non rileverebbe ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile all’operazione, dovendosi tenere conto della tipologia dell’operazione nella sua “fase istruttoria”, e perciò dovendosi applicare le norme Consob in materia di operazioni a parti correlate.

In conclusione, la causa è stata rimessa al giudice di rinvio, affinché possa procedere ad un nuovo scrutinio della fattispecie concreta, che tenga conto del principio interpretativo secondo cui, in ciascun rapporto con parti correlate, l’attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto.

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