16 Aprile 2024

Mantenimento al figlio ultratrentenne: la regola dell’autoresponsabilità impone al figlio di provare l’impegno nella ricerca di un lavoro

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile sez. I, ordinanza del 02/04/2024 n. 8630

Mantenimento del figlio maggiorenne-cessazione

Art. 337-septies c.c.

Massima: “In tema di mantenimento al figlio maggiorenne ormai adulto, in forza del principio dell’autoresponsabilità, è il figlio che deve provare le circostanze, oggettive ed esterne, che giustificano il mancato reperimento di una collocazione lavorativa e quindi la non autosufficienza”.

CASO

Un padre chiede la revoca dell’assegno di mantenimento che versa in favore della figlia trentenne e, a fronte del diniego del tribunale, è costretto a proporre reclamo contro tale decisione.

In appello l’uomo deduce di essere pensionato e godere di emolumento del Senato pari ad euro 4.800 mensili ma ha oneri di pagamento per un mutuo di euro 1.570 e di euro 930 per il mantenimento di un altro figlio.

Il ricorrente deduce in giudizio l’autosufficienza della figlia che svolgerebbe una attività lavorativa non dichiarata.

La Corte di Appello di Roma, in parziale accoglimento del reclamo ha disposto la riduzione dell’assegno con pagamento diretto in favore della figlia, sul presupposto che le condizioni economiche del padre fossero migliorate perché tornato in possesso di un immobile pignorato per effetto della conversione del debito che poteva essere messo a reddito.

In Cassazione, l’uomo deduce l’omessa valutazione dei fatti emersi e documentati nel giudizio circa la capacità lavorativa della figlia e i redditi percepiti.

La Corte d’appello non avrebbe, inoltre, applicato il principio di autoresponsabilità in tema di mantenimento dei figli ormai adulti e che abbiano completato il loro percorso formativo.

La Cassazione ha accolto il ricorso.

La regola in tema di mantenimento del figlio trentenne

La Corte ha ribadito la “regola iuris” definita come di diritto vivente, secondo cui il figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, che intenda ottenere il mantenimento dal genitore, ha l’onere di provare di aver curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi attivato nella ricerca di un lavoro (Cass. Civ. n. 26875/2023).

Di conseguenza, se il figlio neomaggiorenne prosegue nell’ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, ha certamente diritto al mantenimento, viceversa, il figlio adulto, in ragione del principio dell’autoresponsabilità, dovrà provare le circostanze, oggettive ed esterne, che giustificano il mancato conseguimento dell’autonomia.

Il principio di autoresponsabilità

La giurisprudenza di legittimità individua quindi un diverso regime probatorio tra soggetto obbligato al mantenimento e figlio beneficiario. Mentre per i figli neomaggiorenni il genitore che chiede la revoca dell’obbligo deve dimostrare la raggiunta autosufficienza del figlio, oltre una certa età e/o terminato il percorso formativo ai fini dell’ingresso nel mondo del lavoro, è il figlio che deve dimostrare le circostanze che oggettivamente gli hanno impedito di rendersi autosufficiente e la diligenza nella ricerca di un’occupazione.

In applicazione del principio di autoresponsabilità, il figlio non può abusare del diritto di essere mantenuto dal genitore oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura (Cass. Civ. n. 32406/2021 e Cass. Civ. n.17183/2020).

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