13 Maggio 2025

Al genitore biologico deve essere comunicato il procedimento di adozione del figlio non riconosciuto

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile sez. I, ordinanza dell’8 aprile 2025 n.9199

Dichiarazione stato di adottabilità

(legge n. 184/1983 artt. 10 e 11)

Massima: “In sede di giudizio volto alla verifica delle condizioni per lo stato di abbandono del minore e la conseguente adottabilità, il tribunale minorile deve doverosamente compiere le indagini di cui agli artt. 10 e 11 della legge n. 184 del 1983, per accertare l’esistenza di entrambi i genitori biologicI e dare avviso della pendenza del procedimento e della facoltà di proporre istanza di sospensione del processo al fine di eventuale riconoscimento volontario del figlio o di accertamento giudiziale  dello status genitoriale.”

CASO

Il tribunale minorile di Napoli aveva dichiarato lo stato di abbandono e conseguente adottabilità di una minore riconosciuta soltanto dalla madre, alla quale era fatto divieto di incontrare la figlia. Con riguardo invece al padre della minore il tribunale non aveva svolto nessuna ricerca nonostante dagli atti fosse emerso il nome del presunto padre biologico della bambina.

La donna lamentava infatti che, in conformità di quanto previsto dalla legge n. 184/1983, l’altro genitore doveva essere avvertito poiché avrebbe potuto procedere con il riconoscimento della figlia.

La Corte d’appello conferma la decisione del tribunale e la madre ricorre in Cassazione la quale, in via preliminare, con ordinanza interlocutoria, esamina la questione della mancata comunicazione al padre biologico della bambina.

In base all’art. 10 comma 2 della legge n. 184/1983, all’apertura del procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, devono essere avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore.

La norma ha lo scopo di permettere loro di partecipare al giudizio assistiti da un difensore ed essere presenti a tutti gli accertamenti.

SOLUZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Il diritto costituzionale di difesa e la tutela dello status genitoriale.

Nel ricorso la donna aveva fatto rilevare la violazione delle norme che tutelano i genitori biologici che devono non solo essere avvertiti, ma hanno anche il diritto di partecipare e difendersi nel procedimento aperto dalla Procura per lo stato di abbandono del minore e conseguente dichiarazione di adottabilità dello stesso. Da ciò derivava anche la violazione degli artt. 1 e 8 della legge n. 184/1983 in ordine allo stato di abbandono ed al diritto della bambina di crescere nella sua famiglia di origine, principio cardine della legge e della normativa convenzionale europea.

La ricorrente ha fatto rilevare che i giudici di merito, nel valutare l’esistenza dello stato di abbandono, non abbiano considerato che dall’istruttoria non era emerso un motivo definitivo da cui si ricavava la totale assenza di capacità genitoriale della madre.

La stessa aveva partecipato attivamente a percorsi di rafforzamento della genitorialità e agli incontri protetti con la bambina.

La Corte di Cassazione ha accolto il motivo di ricorso relativo alla violazione delle norme che prevedono l’avviso al genitore, disponendo l’acquisizione degli atti per verificare gli adempimenti di comunicazione obbligatori.

I giudici della suprema Corte richiamano anche la disposizione di cui all’art. 11 della legge sulle adozioni, in cui si stabilisce che in ogni caso il Tribunale, anche tramite i servizi locali, deve informare entrambi i presunti genitori naturali, che possono avvalersi delle facoltà di far sospendere il procedimento per un periodo di due mesi ed effettuare il riconoscimento del figlio. Nella sentenza si richiama un precedente della stessa Corte che si è pronunciata su un caso analogo in cui è stata dichiarata la nullità dell’intero giudizio e le successive pronunce di affidamento preadottivo e adozione perché non era stata effettuata la comunicazione al padre biologico del minore. Nel caso specifico si trattava di un minore riconosciuto dalla madre dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale, mentre il padre intenzionato a riconoscere il figlio e a prendersi cura di lui, non aveva potuto richiedere la sospensione del procedimento di adozione perché non avvisato (cfr. Cass. Civ. n. 4019/2024).

QUESTIONI

Il genitore biologico che non ha formalmente lo status di genitore non potrebbe essere parte del giudizio di adottabilità secondo una interpretazione rigorosa degli artt.  8-10 della l. 184 del 1983.

L’obbligo del Tribunale per i minorenni, munito di ampi poteri istruttori ufficiosi, è quello di verificare l’effettiva situazione genitoriale e parentale del nucleo familiare di origine. Le indagini prescrivono una valutazione esaustiva delle informazioni relative agli asseriti genitori biologici.

La suprema Corte ha avuto anche modo di precisare che l’obbligo di avviso ai genitori biologici di cui si è a conoscenza – alla luce delle doverose indagini previste espressamente dall’art. 10 – non è condizionato all’esistenza di una relazione di cura o affettiva tra il genitore biologico e il figlio minore.

Al momento in cui si accerta che esiste il genitore, scatta l’obbligo di avviso che costituisce una delle forme dell’esercizio costituzionale e convenzionale del diritto di difesa in un procedimento, nella specie finalizzato ad accertare la condizione di abbandono e successiva dichiarazione di adottabilità del minore.

L’accertamento e la successiva dichiarazione può causare la perdita definitiva dello status genitoriale e, di conseguenza, è fondamentale tutelare l’esercizio del diritto al contraddittorio.

L’accertamento sulla mancanza o meno di rapporto tra genitore biologico e minore, può essere svolto solo in un momento successivo, ma non in sede di individuazione dei destinatari dell’avviso.

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