29 Aprile 2025

La carta di identità del minore figlio della coppia omogenitoriale deve riportare la scritta genitore e non padre o madre

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile sez. I, sentenza dell’08 aprile 2025, n. 9216

Carta di identità dei minori – Adozione in casi particolari

(DM del 31.12.2019 – art. 44 L. n. 184/1983)

Massima: “Il decreto ministeriale che prevede l’indicazione di “madre e padre” sul documento di identità del minore figlio della coppia omogenitoriale non consente una rappresentazione veritiera della reale situazione parentale in cui sono presenti due madri, l’una biologica e l’altra adottiva. La dicitura deve dunque essere sostituita con la locuzione “genitore”.

CASO

Il caso riguarda un minore figlio biologico di una delle due donne della coppia e adottato dall’altra. Formalmente, quindi, entrambe risultavano essere genitori del bambino. Al momento dell’emissione della carta di identità elettronica valida per l’espatrio gli uffici preposti qualificavano sul documento le due donne una come madre e una come padre, in osservanza del decreto ministeriale del 31 dicembre 2019.

Le donne si sono rivolte al Tribunale di Roma che ha ordinato al Ministero dell’Interno di disapplicare il provvedimento in quanto illegittimo e di consentire l’indicazione sulla carta d’identità elettronica del minore la dicitura “genitore”. La regola attuale avrebbe avuto come conseguenza l’esistenza di dati personali difformi rispetto alle certificazioni anagrafiche oltre a profili discriminatori rispetto a chi sul documento ottiene una rappresentazione vera della provenienza biologica o legale.

Secondo il tribunale i termini presenti sui modelli ministeriali di “padre/madre” non rappresentano ad oggi tutte le legittime conformazioni dei nuclei familiari e dei collegati rapporti di filiazione.

Il ministero dell’interno ha appellato il provvedimento ma anche la Corte d’Appello capitolina ha respinto il ricorso.

SOLUZIONE E PERCORSO ARGOMENTATIVO DELLA CASSAZIONE

Si arriva in cassazione dove lo Stato denuncia alcuni errori formali nella decisione di merito che fondata sul solo carattere discriminatorio del documento e l’omesso esame delle eccezioni sollevate dall’amministrazione. La Corte ritiene invece esaustiva la motivazione secondo cui i modelli ministeriali di cui al DM del 2019 pregiudicavano il diritto del minore di ottenere una carta d’identità rappresentativa della sua particolare e reale situazione familiare.

La Corte d’Appello, a fronte di una sentenza di adozione che riconosceva alla partner della madre naturale la condizione di madre adottiva, non poteva che disapplicare il decreto ministeriale.

La Corte ricorda gli effetti dell’istituto dell’adozione in casi particolari di cui all’aart.44 legge n. 184/1983 che, conformemente all’interpretazione recente data dalla Corte Costituzionale nel 2022, la equipara sotto il profilo delle relazioni parentali all’adozione piena.

QUESTIONI

I precedenti interventi del Garante della Privacy

Prima dell’entrata in vigore delle disposizioni governative del 2019 era stabilito che sul documento del minore di età inferiore ai quattordici anni fosse riportato il nome del genitore o di “chi ne fa le veci” ma si è voluto fare un passo indietro reintroducendo la dicitura padre/madre. Sulla questione si è espresso più volte anche il Garante della Privacy facendo rilevare le criticità della disciplina dal momento che è possibile che le figure che esercitano la responsabilità genitoriale non siano esattamente riconducibili all’espressione padre o madre. Ciò può avvenire nei casi di adozione in casi particolari (stepchild adoption) da parte di un partner di coppia omosessuale, ma anche in caso di trascrizione di atti di nascita formati all’estero, riconoscimento di adozioni pronunciate all’estero ecc…, tutti casi in cui si avrebbe una dichiarazione non corrispondente alla realtà da parte di uno dei genitori.

Nel Parere del Garante del 2018 e nella Nota del 2022 erano già state messe in luce alcune conseguenze negative, tra cui l’effetto discriminatorio per i figli di soggetti diversi dai genitori biologici e la circostanza per cui uno dei genitori avrebbe dovuto fare una falsa dichiarazione.

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