22 Ottobre 2019

La clausola statutaria che nega all’amministratore revocato senza giusta causa il diritto al risarcimento è nulla

di Eleonora Giacometti, Avvocato Scarica in PDF

Tribunale di Ancona, Sezione specializzata in materia di imprese, Sentenza n. 749 del 13 aprile 2019

Parole chiave: revoca dell’amministratore – società a responsabilità limitata – giusta causa – responsabilità amministratori – risarcimento del danno

Massima

“E nulla la clausola statutaria che escluda il risarcimento dei danni arrecati agli amministratori revocati senza giusta causa in quanto tale clausola rappresenterebbe una rinuncia ad un diritto futuro che, in quanto tale, non è ancora entrato nel patrimonio dell’avente diritto ed integra pertanto una rinunzia priva di oggetto”.

Disposizioni applicate: artt. 2383, 1322, 1418 c.c.

Con la sentenza in esame il Tribunale collegiale di Ancona si è pronunciato sul tema del potere di revoca riconosciuto all’assemblea dei soci di una società di capitali e del contestuale diritto dell’amministratore revocato senza giusta causa al risarcimento del danno ex art. 2383, 3° comma, c.c.

Nel caso di specie, l’amministratore delegato di una S.p.A. ha impugnato la delibera con la quale l’organo assembleare lo aveva revocato, sostenendo l’assenza di una giusta causa di revoca e chiedendo il conseguente risarcimento del danno. A sostegno delle proprie ragioni l’amministratore revocato ha evidenziato l’illegittimità dell’articolo dello statuto della propria società secondo cui “in caso di revoca, anche senza giusta causa, non spetta all’amministratore alcun risarcimento dei danni in deroga all’art. 2383, comma 3, c.c.”.

All’esito del giudizio, il Tribunale di Ancona ha rilevato come la delibera impugnata, priva di qualsiasi motivazione, costituisse senz’altro una revoca ad nutum, priva di giusta causa.

Al riguardo, il Tribunale ha ricordato come la revoca sia un potere disponibile della società, dal momento che se i
soci hanno il potere di nominare l’amministratore ex art. 2383 c.c. hanno ovviamente anche il potere di
revocarlo, e ciò anche in assenza di una giusta causa.

Secondo il Tribunale, infatti, l’assenza di una giusta causa di revoca configura unicamente un diritto risarcitorio, senza tuttavia inficiare la validità della relativa delibera.

Ciò in adesione alla giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte per la quale, trattandosi di una facoltà di recesso attribuita ex lege, la società gode di una forma di autotutela privata, e per sciogliere il rapporto gestorio non è necessario ricorrere al Giudice al quale incombe il controllo sulla revoca ai soli fini della liquidazione dell’eventuale risarcimento del danno (cfr. Cass. Civ., sent. n. 2037 del 26 gennaio 2018).

Ne consegue che il Giudice non ha dunque il potere di caducare (per annullamento o declaratoria di nullità) una delibera di revoca, potendo solo valutare l’an ed il quantum di un eventuale profilo risarcitorio.

Ciò preliminarmente chiarito, la sentenza si è quindi soffermata sul vaglio di legittimità di un’eventuale clausola statutaria che neghi il suddetto profilo.

La società convenuta aveva sostenuto la validità di tale clausola in forza (i) del principio di autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c. ed in quanto implicitamente accettata dall’amministratore al momento dell’assunzione dell’incarico, nonché (ii) del tenore dell’art. 2383 c.c. che implicherebbe che il diritto risarcitorio possa essere oggetto di rinuncia risultando, al pari del diritto al compenso, un diritto disponibile.

Il Tribunale non ha tuttavia condiviso tale tesi in quanto (a) l’art. 2383 c.c. prevede la propria derogabilità esplicitamente in merito alla rieleggibilità degli amministratori, ma non con riguardo al potere assembleare di revoca e al diritto dell’amministratore al risarcimento del danno e (b) la clausola in discussione configurerebbe in ogni caso una rinuncia tacita ad un diritto futuro.

Con riguardo a tale ultimo aspetto, il Tribunale di Ancona, aderendo ad un orientamento già espresso dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, ha quindi concluso che la rinuncia ad un diritto futuro, che in quanto tale non è ancora entrato nel patrimonio dell’avente diritto, costituisce una rinuncia priva di oggetto e pertanto una clausola di tale tenore sarebbe nulla per violazione dell’art. 1418 c.c.

Già in precedenza, con la sentenza n. 3422 del 21 febbraio 2017, il Tribunale delle imprese di Roma aveva affermato il medesimo principio, richiamando per analogia il principio già espresso dalla Corte di Cassazione in ambito giuslavoristico, secondo cui “il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto, nonostante l’avvenuto accantonamento delle somme, non può ritenersi entrato nel patrimonio del lavoratore prima della cessazione del rapporto, sicché per il dipendente ancora in servizio costituisce un diritto futuro, la cui rinuncia è

radicalmente nulla, per mancanza dell’oggetto, ai sensi dell’art. 1418, comma 2, e dell’art. 1325” (così, Cass. Sez. lavoro, Sentenza n. 23087 del 11 novembre 2015).