22 Ottobre 2019

Immobile edificato con i soldi della convivente: disposta la restituzione della metà dell’importo

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile sez. II, ordinanza del 3 ottobre 2019 n.24721

Edificazione su suolo altrui – Indebito oggettivo – azione personale di restituzione –Ingiustificato arricchimento

(artt. 2033 c.c. e 2041 c.c.)

All’ex convivente devono essere rimborsate le somme versate a titolo di concorso nelle spese di costruzione dell’immobile da adibire ad abitazione familiare, rimasto in proprietà esclusiva dell’altro convivente. 

Caso

Durante una convivenza di fatto, viene edificato un immobile da adibire ad abitazione familiare, sul terreno di proprietà esclusiva del convivente, con l’utilizzo di denaro della compagna. Le parti sottoscrivono una scrittura privata con la quale si riconosce espressamente la comproprietà della costruzione per la quota del 50% alla donna.

Terminata la relazione e la convivenza, quest’ultima si rivolge al tribunale di Sassari domandando la divisione del bene o, in via subordinata, la condanna al versamento di un importo pari alla metà degli esborsi sostenuti per la realizzazione dell’edificio.

L’uomo impugna la scrittura per violenza, sostenendo che il consenso gli era stato estorto dietro la minaccia della compagna di abbandonare la casa familiare, portando con sé i figli, e chiede di respingere la domanda di restituzione delle somme impiegate per la realizzazione dell’immobile.

Il tribunale non accoglie la domanda di accertamento della comproprietà dell’immobile, ma riconosce all’attrice un credito di Euro 80.233,49 a titolo di indennità da ingiustificato arricchimento.

La Corte d’appello di Cagliari conferma la decisione, riconoscendo che la donna avesse concorso nel sostenere i costi di costruzione e che le spettasse il rimborso del 50% delle somme. La sentenza qualifica a tale scopo la domanda come “azione di restituzione”.

L’uomo ricorre in Cassazione, sostenendo che la domanda, essendo introdotta sul presupposto della contitolarità dell’immobile ed essendo associata alla domanda di divisione, era volta ad ottenere eventuali conguagli in seguito alle operazioni di divisione.

Pertanto l’azione non poteva essere qualificata come azione personale di restituzione.

Soluzione e percorso argomentativo della Cassazione

Secondo la Cassazione, in base all’accertamento di merito compiuto nei precedenti gradi di giudizio, la dazione di denaro da parte della donna era avvenuta allo scopo di adibire l’immobile ad abitazione familiare destinato a diventare un bene comune, come si evince dalla scrittura privata sottoscritta dalle parti.

Tale circostanza giustifica, ai sensi dell’art. 2033 c.c., il rimborso delle somme versate a titolo di concorso nelle spese di costruzione della casa, poi rimasto in proprietà esclusiva del convivente.

La Corte richiama la disciplina della comunione legale dei coniugi per il caso di realizzazione di una costruzione su un fondo in titolarità esclusiva di uno di essi, ma realizzato con l’impiego di denaro di entrambi.

In forza dei principi generali in materia di accessione, il proprietario del fondo è anche proprietario esclusivo del bene edificato e al coniuge che ha contribuito all’onere della costruzione, spetta il diritto di ripetere, nei confronti dell’altro, le somme spese (Cass. Civ. n. 27412/2018).

Questioni

Una delle questioni giuridiche maggiormente discusse nell’ambito della convivenza, riguarda la gestione dei rapporti patrimoniali tra i due conviventi e dei mezzi di tutela a disposizione in caso di cessazione della relazione.

Bisogna distinguere se le prestazioni in denaro siano state effettuate in adempimento dei doveri di assistenza, e di solidarietà – che vengono in considerazione anche nella famiglia di fatto in quanto formazione sociale ai sensi dell’art. 2 Cost. – o se tali prestazioni riguardino l’esborso di denaro proprio, per l’acquisto di beni mobili o immobili oppure al fine di ristrutturare un immobile di proprietà esclusiva dell’altro convivente.

Secondo la corrente giurisprudenza, in assenza della prova dell’esistenza di un accordo di mutuo, le attribuzioni patrimoniali erogate durante la convivenza si presumono eseguite in ragione dell’affetto e della solidarietà “familiare”, al fine di far funzionare meglio il ménage (Cass. Civ. n. 9864/2014).

In particolare, con riferimento all’acquisto di un bene immobile da parte di un convivente con denaro proprio, la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto di restituzione delle somme versate, una volta cessata la convivenza, instaurando un’azione per ingiustificato arricchimento (Cass. Civ. n. 18632/2015).

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