22 Dicembre 2020

Danno cagionato dall’allievo a sé stesso e presunzione di responsabilità di precettori e maestri

di Martina Mazzei, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ. sez. VI, 15 settembre 2020, n. 19110 – Pres. Sconditti – Rel. Iannello

[1] Responsabilità civile – Danno cagionato dall’allievo a sé stesso – Presunzione di responsabilità dei precettori e maestri ex art. 2048, comma 2, cod. civ. – Configurabilità – Esclusione

(Cod. civ. 2048)

[1] “La presunzione di responsabilità posta dall’art. 2048, comma 2, cod. civ. a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell’allievo; essa pertanto non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l’allievo abbia, con la sua condotta, procurato a sé stesso”.

CASO

[1] La pronuncia in esame origina dalla statuizione della Corte d’appello di Ancona con cui veniva confermava la sentenza di primo grado di rigetto della domanda risarcitoria avanzata da un ragazzo, nei confronti del MIUR, per i danni subiti nell’aprile 2007, in occasione di una gita scolastica, in cui aveva riportato un trauma al braccio sinistro, dopo essere stato violentemente spinto da un compagno contro un sedile mentre si accingeva a scendere dall’autobus, durante una sosta in un’area di servizio. Le doglianze del ragazzo facevano leva sulla responsabilità del personale docente dell’istituto tecnico per culpa in vigilando ex art. 2048 cod. civ.

La Corte d’appello, in particolare, affermava che l’istruttoria svolta «non ha consentito di raggiungere la prova sulla dinamica del sinistro» e, pertanto, «non avendo l’attore provato il fatto a fondamento della domanda, non può trovare applicazione la responsabilità invocata dall’attore di cui all’art. 2048, secondo comma, cod. civ., atteso che, alla luce della nota sentenza delle S.U. n. 9346 del 2002, essa implica che il minore provochi danni a terzi, essendo la norma concepita come propagazione della responsabilità in quanto, presumendo una culpa in educando o in vigilando chiama a rispondere genitori, tutori, precettori e maestri d’arte per il fatto illecito cagionato dal minore a terzi».

La Corte territoriale, inoltre, ha escluso che il fatto storico dedotto nell’atto di  citazione possa dal giudice d’ufficio essere ascritto nell’alveo della responsabilità contrattuale — in virtù del vincolo negoziale che si instaura tra l’allievo e la scuola e che impone uno specifico dovere di sorveglianza sulla integrità e sicurezza dell’alunno — in quanto, se è vero che la prova liberatoria dei soggetti obbligati alla sorveglianza dei minori, sia che si invochi la presunzione di responsabilità posta dal secondo comma dell’art. 2048 cod. civ., sia che si invochi la responsabilità contrattuale dell’art. 1218 cod. civ., non muta, è pur vero che nel caso di specie il fatto posto a fondamento della domanda risarcitoria, essendo stato specificamente individuato nel fatto illecito del terzo, non può ascriversi a responsabilità contrattuale della scuola atteso che ciò implicherebbe mutamento del fatto.

Avverso tale decisione il ragazzo proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

SOLUZIONE

[1] Con il primo motivo il ricorrente deduceva, con riferimento all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2048, comma secondo, cod. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto che, in mancanza di prova della dinamica del sinistro, non potesse essere affermata la responsabilità del convenuto ai sensi di tale ultima norma.

Secondo il ricorrente una volta dimostrato che l’evento di danno si era verificato durante la fase di affidamento al personale insegnante, incombeva sull’amministrazione convenuta l’onere di provare che lo stesso non fosse ascrivibile al fatto illecito di altro alunno, anch’egli affidato alla sorveglianza del personale docente sulla scorta del principio elaborato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 16/02/2015, n. 3081 secondo cui «presupposto della responsabilità dell’insegnante per il danno subito dall’allievo, nonché fondamento del dovere di vigilanza sul medesimo, è la circostanza che costui gli sia stato affidato, sicché chi agisce per il risarcimento deve dimostrare che l’evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l’alunno era sottoposto alla sorveglianza del docente, restando indifferente che venga invocata la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie».

Con il secondo motivo il ricorrente denunciava la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per errata interpretazione della art. 1218 cod. civ. in quanto la Corte d’appello ha ritenuto erroneamente di non poter qualificare diversamente il fatto posto a fondamento della domanda, riconducendolo all’art. 1218 cod. civ. e valutandolo, quindi, quale fonte di responsabilità contrattuale del Ministero convenuto.

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione già resa nei primi due gradi di merito, ritenendo non raggiunta la prova della dinamica del sinistro e, conseguentemente, non applicabile la responsabilità degli insegnanti ex art. 2048, co. 2, cod. civ.

QUESTIONI

[1] Con pronuncia in commento la Corte di Cassazione ribadisce, richiamando alcuni precedenti della giurisprudenza di legittimità, la portata della presunzione di responsabilità dell’insegnante nei confronti dell’alunno di cui all’art. 2048, co. 2, cod. civ.

Nel caso in esame, in particolare, il ricorrente, assumeva che l’art. 2048, co. 2, cod. civ. porrebbe una presunzione di responsabilità a carico dei maestri e precettori operante per il solo fatto che l’evento dannoso si sia verificato nel tempo in cui gli allievi o apprendisti sono sottoposti alla loro vigilanza, tale per cui al danneggiato incomberebbe solo l’onere di provare che l’evento dannoso si è verificato in tale contesto temporale ed ai convenuti, per superare detta presunzione, quello invece di dimostrare che l’evento non è dipeso dal fatto illecito degli allievi o apprendisti o, in alternativa, di non aver potuto impedire il fatto.

Da ciò ne discenderebbe, nel caso concreto, che la circostanza, pacifica in causa, dell’essersi l’evento dannoso verificato in occasione di gita scolastica nel mentre l’alunno era affidato alla vigilanza degli insegnanti, unitamente alla mancata prova della esatta dinamica del sinistro, basterebbe di per sé a giustificare l’applicazione di detta presunzione a carico dell’amministrazione convenuta.

La premessa maggiore di tale ragionamento, ossia la regola di giudizio che si sostiene avrebbe dovuto essere applicata, secondo la Suprema Corte, è erronea, e rende inammissibile la censura, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ., poiché contrastante con l’interpretazione data alla norma dalla costante giurisprudenza di legittimità.

Secondo tale interpretazione, infatti, consolidatasi a seguito del pronunciamento delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 27/06/2002, n. 9346), la presunzione di responsabilità posta dall’art. 2048, secondo comma, cod. civ. a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell’allievo nel tempo in cui è sottoposto alla loro vigilanza; essa non è, invece, invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l’allievo abbia, con la sua condotta, procurato a sé stesso.

Lo schema di responsabilità extracontrattuale delineato dalla norma individua dunque quale fatto costitutivo il fatto illecito produttivo di danno commesso dall’allievo (o apprendista) nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza, con la conseguenza che, secondo il generale criterio di riparto dell’onere probatorio dettato dall’art. 2697 cod. civ., incombe sul danneggiato, che intenda quella responsabilità far valere, l’onere di darne dimostrazione, non certo al convenuto quello di dimostrare che quel fatto costitutivo non si sia verificato.

L’assunto del ricorrente, come sottolinea la Corte, è ulteriormente errato nella parte in cui sembra riferire il requisito temporale dell’essersi il fatto verificato nel tempo in cui è operante l’obbligo di vigilanza dei maestri e precettori al danneggiato laddove, secondo detta interpretazione, va correttamente riferito all’autore del danno ossia all’allievo che, in quel contesto temporale, abbia cagionato il danno di cui il precettore o maestro è conseguentemente tenuto a rispondere. Se l’evento dannoso è cagionato da un terzo non sottoposto alla vigilanza dell’insegnante, questi non potrà esserne chiamato a rispondere ex art. 2048 cod. civ.

Per converso l’identità o qualità del danneggiato non assume alcun ruolo nella delimitazione dello schema di responsabilità: i maestri o precettori rispondono del danno cagionato dal fatto illecito del loro allievo nei confronti di qualsiasi danneggiato il quale può, ovviamente, essere anche altro allievo sottoposto alla vigilanza, ma trattasi di variabile non scriminante nella fattispecie legale.

La Suprema Corte, infine, chiarisce che il precedente, richiamato in ricorso, di Cass. n. 3081 del 2015 non è idoneo a supportare la tesi censoria. Esso si limita, invece, a evidenziare che presupposto comune alle differenti ipotesi di responsabilità dell’insegnante per i danni che l’alunno subisce — contrattuale, ex art. 1218 cod. civ., ed extracontrattuale, ex art. 2048 cod. civ. — è che l’evento dannoso si sia verificato nel periodo di tempo in cui l’alunno è sottoposto alla vigilanza dell’insegnante (nel caso allora esaminato tale rilievo risultò dirimente per confermare la decisione di rigetto della pretesa risarcitoria in quanto riferita ad evento verificatosi al di fuori dell’orario scolastico), ma non afferma anche che, nella fattispecie di responsabilità ex art. 2048 cod. civ., questo sia l’unico presupposto.

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