22 Dicembre 2020

Pignoramento presso terzi di un credito già azionato in sede esecutiva e oneri del terzo pignorato

di Valentina Scappini, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile, terza sez., sentenza, 9 luglio 2020, n. 14597; Pres. De Stefano; Rel. D’Arrigo.

Qualora un pignoramento presso terzi abbia ad oggetto un credito che è stato già azionato in sede esecutiva, il terzo pignorato, a seconda dei tempi delle due procedure, può proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la procedura intentata ai suoi danni, al fine di dedurre il definitivo venir meno della titolarità del credito in capo al proprio creditore, ma solo se e nella misura in cui sia stata già pronunciata l’ordinanza di assegnazione implicante la sostituzione del proprio creditore con i creditori che quel credito hanno pignorato, oppure ha l’onere di dichiarare quella circostanza, ai sensi dell’art. 547 c.p.c., nella procedura di espropriazione presso terzi, rimanendo altrimenti esposto al rischio di restare obbligato sia nei confronti del proprio creditore originario sia del «creditor creditoris». Quest’ultimo, a sua volta, apprendendo notizia dell’azione esecutiva intrapresa dal suo debitore può sostituirsi allo stesso in forza dell’ordinanza di assegnazione del credito, che determina una successione a titolo particolare nel diritto in base all’art. 111 c.p.c., oppure mediante istanza di sostituzione in forza dell’art. 511 c.p.c.

CASO

In data 4 settembre 2008 veniva eseguito un pignoramento mobiliare nei confronti del debitore C.B., sulla base di un precetto di pagamento notificato dall’allora Ina Assitalia s.p.a. (oggi Generali Italia s.p.a.) per il recupero di € 1.854,44.

Successivamente, il 17 ottobre 2008 C.B. riceveva notifica di due ulteriori atti di pignoramento presso terzi, ai sensi dell’art. 543 c.p.c., da parte di due creditori di Ina Assitalia s.p.a., Cr.Gu. e Ci.Os. Di conseguenza, C.B. diveniva terzo pignorato, soggetto agli obblighi di custodia delle somme pignorate ex art. 546 c.p.c.

Per tale motivo, C.B. proponeva opposizione avverso l’esecuzione intrapresa da Ina Assitalia s.p.a., sostenendone l’improseguibilità e l’inammissibilità, dal momento che il credito azionato era stato, a sua volta, l’oggetto dei due pignoramenti presso terzi azionati da Cr.Gu. e Ci.Os., creditori della società.

Disposta la sospensione della procedura esecutiva, il giudice dell’esecuzione assegnava termine al debitore C.B. per l’introduzione del giudizio di merito avanti al Giudice di Pace di Roma, competente per valore.

Questi, affermando che il pignoramento presso terzi era stato eseguito solo successivamente all’avvio della procedura esecutiva promossa da Ina Assitalia s.p.a., rigettava l’opposizione nel merito con sentenza che veniva confermata dal Tribunale di Roma in funzione di giudice dell’appello.

C.B., pertanto, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma, mentre Generali Italia s.p.a. (già Ina Assitalia s.p.a.) ha resistito con controricorso.

Con un unico di motivo di ricorso, C.B. ha dedotto che il pignoramento presso terzi eseguito dal creditor creditoris avrebbe comportato un vincolo di indisponibilità delle somme dovute alla compagnia assicuratrice, con conseguente improseguibilità della procedura azionata da Ina Assitalia s.p.a. Diversamente, secondo C.B., si determinerebbe la sottrazione dei beni pignorati, in violazione degli artt. 334 e 388 c.p.c. Cosicché il vincolo di indisponibilità ex art. 546 c.p.c. renderebbe improseguibile qualsiasi altra azione esecutiva sui medesimi beni, anche se precedente.

Dopo lo scambio di memorie ex art. 378 c.p.c. e l’udienza pubblica del 26 febbraio 2020, con pronuncia in pari data, depositata il 9 luglio 2020, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l’impugnata sentenza e condannando il ricorrente al pagamento delle spese.

SOLUZIONE

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso di C.B., ha escluso che il pignoramento mobiliare eseguito a suo danno da parte di Ina Assitalia s.p.a. fosse divenuto improseguibile per effetto del pignoramento presso terzi del credito azionato dalla suddetta società, affermando il principio di diritto, per cui, “qualora un pignoramento presso terzi abbia ad oggetto un credito che, a sua volta, è stato già azionato in sede esecutiva, il terzo pignorato ha l’onere di dichiarare tale circostanza ai sensi dell’art. 547 c.p.c., restando altrimenti esposto al rischio di restare obbligato sia nei confronti del proprio creditore originario, sia del creditor creditoris. Quest’ultimo, apprendendo notizia dell’azione esecutiva intrapresa dal proprio debitore, può sostituirsi allo stesso in forza dell’ordinanza di assegnazione del credito, che determina una successione a titolo particolare nel diritto ai sensi dell’art. 111 c.p.c., oppure mediante istanza di sostituzione ex art. 511 c.p.c.”.

QUESTIONI

Nell’argomentare l’infondatezza del ricorso, la Suprema Corte ha rilevato che le procedure esecutive promosse contro C.B. non solo hanno oggetti differenti, ma tra esse non vi è neppure coincidenza soggettiva. Infatti, da un lato il pignoramento eseguito da Ina Assitalia s.p.a. ricade sui beni di C.B., inadempiente al pagamento intimato nel precetto. Al contrario, i pignoramenti eseguiti su istanza dei creditori della compagnia assicurativa hanno ad oggetto il credito vantato da quest’ultima nei confronti di C.B. Inoltre, nella prima procedura il debitore esecutato è C.B., nelle seconde è invece Ina Assitalia s.p.a.

Per tale motivo, secondo la Suprema Corte, il pignoramento eseguito da Cr. e Ci. sulle somme vantate da Ina Assitalia s.p.a. non può far venire meno la generale destinazione di tutto il patrimonio del debitore C.B. (tra cui i mobili pignorati dalla compagnia) a garanzia delle sue obbligazioni verso la società. Invero, i pignoramenti di Cr. e Ci. hanno ad oggetto il credito della società nei confronti di C.B. e non i beni che la compagnia ha pignorato al proprio debitore.

In aggiunta, i pignoramenti del credito di Ina Assitalia s.p.a. verso C.B. non possono implicare nemmeno, da soli, il venir meno della titolarità di tale credito in capo alla compagnia e la sua legittimazione ad azionarlo esecutivamente. Ciò, semmai, avviene solo con l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., con cui il giudice dell’espropriazione presso terzi dispone la sostituzione del creditore pignorante al titolare originario del credito.

Perciò, fino all’eventuale ordinanza di cui all’art. 553 c.p.c., i pignoramenti di Cr. e Ci. hanno comportato solo l’onere del debitor debitoris C.B. di non adempiere all’obbligo di pagamento verso la società, diversamente dovendosi ritenere che egli non fosse liberato dall’obbligazione originaria e dal rischio di dover pagare una seconda volta.

La Suprema Corte rileva che non esistendo, nel codice di rito, alcuno strumento di coordinamento delle due procedure, i giudici dell’esecuzione preposti alle stesse possono ignorare l’uno l’esistenza dell’altra, finché non siano gli interessati a portare a loro conoscenza una simile situazione.

Tuttavia, viene qui in soccorso l’istituto della sostituzione di cui all’art. 511 c.p.c., che i creditori del creditore procedente possono attivare per beneficiare dell’azione esecutiva già in corso e soddisfare i propri crediti, pur non avendo alcun titolo esecutivo nei confronti del debitore esecutato.

In questo contesto, osserva la Suprema Corte, è il debitore esecutato nella prima procedura, a sua volta debitor debitoris nella seconda, che dovrà rendere edotti i giudici dell’esecuzione di entrambe le procedure e gli altri soggetti legittimamente ignari della contemporanea pendenza delle stesse.

L’onere di allegazione sarebbe stato, quindi, ad esclusivo carico di C.B., il quale non poteva rendere (come sembra aver fatto) una dichiarazione ex art. 547 c.p.c. di contenuto negativo, poiché egli era davvero debitore di Ina Assitalia s.p.a., addirittura in forza di un titolo esecutivo, e come tale doveva dichiararsi. Egli, tuttavia, a seconda dello stato delle due procedure, avrebbe potuto:

a) proporre opposizione ex 615 c.p.c. avverso la procedura mobiliare intentata ai suoi danni, per dedurre il definitivo venir meno della titolarità del credito in capo alla compagnia assicuratrice, ma solo se e nella misura in cui fosse stata già pronunciata l’ordinanza di assegnazione implicante la sostituzione della società con i creditori Ci. e Cr.;

b) rendere, nella procedura di espropriazione presso terzi, una dichiarazione titolata, ossia completa di tutte le circostanze idonee a proteggerlo dal rischio di un adempimento non satisfattivo.

La Corte di cassazione specifica che, in questa seconda ipotesi, per onere di completezza evincibile dagli artt. 547 e 550 c.p.c., nonché in virtù del ruolo di ausiliario del giudice che il terzo pignorato assume nella procedura ex artt. 543 ss. c.p.c., C.B. avrebbe dovuto avvertire Cr. e Ci. della circostanza che i pignoramenti da loro effettuati avevano ad oggetto un credito “a sofferenza”, cioè già azionato, a sua volta, in sede esecutiva.

L’omissione di tale informazione priva i creditori della facoltà di sostituirsi al proprio debitore ex art. 511 c.p.c., ma rende anche lo stesso debitore esecutato a rischio di dover pagare due volte: da una parte pagherà la somma di cui si è dichiarato debitore sic et simpliciter, dall’altra sarà anche costretto a subire l’espropriazione dei beni staggiti dal creditore originario (Ina Assitalia s.p.a., in questo caso).

Nella fattispecie, qualora C.B. avesse reso una dichiarazione completa, si sarebbero presentati due scenari. Nel primo, il credito vantato da Ina Assitalia s.p.a. sarebbe stato assegnato a Cr. e Ci. prima che l’espropriazione immobiliare promossa dalla società si fosse conclusa, permettendo agli stessi di proseguire, a seguito di ordinanza di assegnazione, nell’espropriazione intrapresa dalla compagnia contro C.B., secondo le regole sulla successione a titolo particolare nel processo (art. 111 c.p.c.).

Nella seconda eventualità, per evitare che Ina Assitalia s.p.a. incassasse il ricavato della vendita dei beni di C.B., Cr. e Ci. avrebbero potuto fare istanza di sostituzione ex art. 511 c.p.c., senza attendere che intervenisse l’ordinanza di assegnazione.

La Corte di Cassazione ha, dunque, concluso affermando il principio di diritto riportato in epigrafe e confermato il rigetto dell’opposizione all’esecuzione proposta da C.B. e basata sulla presunta insorgenza di un obbligo di custodia ex art. 543 c.p.c., in verità insussistente.

Centro Studi Forense - Euroconference consiglia

Delegato nelle vendite immobiliari