Responsabilità del procacciatore d’affari infedele che riscuote i corrispettivi delle vendite in contanti e non li consegna al venditore
di Valerio Sangiovanni, Avvocato Scarica in PDFTribunale di Nocera Inferiore, 24 marzo 2025, n. 1056
Parole chiave
Procacciatore d’affari – Riscossioni – Pagamenti in contanti – Prova – Obbligo di consegna al venditore
Massima: “Nel caso in cui il pagamento delle merci venga effettuato dall’acquirente in contanti nelle mani del procacciatore d’affari, procacciatore che da lungo tempo si occupa di promuovere la vendita dei beni a uno specifico cliente finale, la circostanza che il procacciatore non consegni i proventi incassati al venditore delle merci non è opponibile all’acquirente, il quale – avendo pagato a persona che appare legittimata a ricevere i pagamenti (il procacciatore) – è liberato dall’obbligo di pagare una seconda volta i medesimi importi al venditore”.
Disposizioni applicate
Art. 1189 c.c. (pagamento al creditore apparente)
CASO
Tizio opera per un lungo periodo quale procacciatore d’affari per una società di capitali in forma di s.r.l., che vende carni a una macelleria. Il procacciatore si occupa anche degli aspetti operativi del rapporto, in particolare raccoglie dal cliente finale i corrispettivi dei pagamenti delle merci. Gli incassi vengono raccolti in contanti, e dunque con un sistema non tracciabile. A un certo punto la venditrice delle carni sostiene la tesi che la macelleria non avrebbe pagato alcune forniture. Si tratta di ingenti importi (151.591 euro), incassi che coprono un periodo di quasi due anni (vendite da dicembre 2009 a ottobre 2011). La s.r.l. venditrice ottiene un decreto ingiuntivo contro la macelleria acquirente, al quale la macelleria si oppone. Viene poi chiamato in causa il procacciatore, che rimane però contumace. La macelleria sostiene la tesi di aver pagato in contanti i corrispettivi degli acquisti, consegnandoli a mani del procacciatore. In un primo passaggio bisogna comprendere se effettivamente i danari sono stati incassati dal procacciatore e, in un secondo passaggio, bisogna comprendere se i danari sono stati indebitamente trattenuti dal procacciatore oppure da questi trasmessi alla s.r.l. venditrice delle carni.
SOLUZIONE
Il Tribunale di Nocera Inferiore accoglie l’opposizione e revoca il decreto ingiuntivo: il procacciatore d’affari ha effettivamente incassato le somme, con la conseguenza che la macelleria non è tenuta a versare nuovamente il corrispettivo alla società venditrice. Vengono sentiti alcuni testimoni, e questi confermano che la prassi era nel senso che il procacciatore riceveva dal cliente in contanti i pagamenti delle carni. Il procacciatore deve considerarsi come delegato del creditore a ricevere i pagamenti, con la conseguenza che l’acquirente ha adempiuto al proprio obbligo di pagare e non deve pagare una seconda volta.
QUESTIONI
La sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore si occupa della figura del procacciatore d’affari e delle riscossioni che questi effettua in nome e per conto della mandante. Il procacciatore non è disciplinato nel codice civile, ma la giurisprudenza lo assimila in parte a un agente, con l’importante differenza che il procacciatore opera solo saltuariamente, mentre l’agente opera in modo stabile per il preponente.
Nel caso di specie viene contestato che non sarebbero stati consegnati alla mandante incassi raccolti dal procacciatore durante un lungo periodo di tempo (circa due anni), cosicché sorge perfino il dubbio che il collaboratore dell’impresa possa qualificarsi come procacciatore. Con il requisito della stabilità del rapporto, la corretta qualificazione del contratto è in termini di agenzia. La questione non viene però approfondita dalla sentenza del Tribunale di Nocera ed è, invero, poco rilevante rispetto al nucleo della decisione assunta dal giudice nocerino. I temi centrali difatti sono come si possano provare dei pagamenti in contanti e se il debitore che paga a un delegato del creditore possa considerarsi liberato dall’obbligazione di pagare direttamente al creditore.
La base normativa della decisione assunta dal Tribunale di Nocera Inferiore è costituita dall’art. 1189 c.c., sul creditore apparente. Secondo questa disposizione, “il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede” (comma 1). Applicando questa norma al caso di specie, dal momento che il procacciatore d’affari appariva legittimato a ricevere pagamenti nell’interesse del venditore delle merci, la consegna del danaro al procacciatore da parte della macelleria (debitore) vale a liberare il debitore. Questi ha già pagato una volta, e non si vede ragione per cui debba pagare una seconda volta.
Rimane da affrontare il rapporto interno tra il percettore materiale delle somme (nel nostro caso il procacciatore d’affari) e il creditore vero (il venditore delle carni). Questo rapporto interno è regolato dal comma 2 dell’art. 1189 c.c., secondo cui “chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell’indebito”. Spetta nel nostro caso al procacciatore versare quanto incassato dall’acquirente e dovuto – in ultima istanza – alla società venditrice delle carni.
Appariva legittimato il procacciatore d’affari a ricevere i pagamenti per conto della società creditrice? La risposta che dà il Tribunale di Nocera Inferiore è positiva. Emerge difatti che, per ben 10 anni, il procacciatore aveva curato i rapporti con la macelleria, senza che tale prassi fosse mai stata messa in discussione e senza che fossero mai state avviate iniziative volte a recuperare un asserito credito che cresceva di anno in anno, fino a raggiungere l’ammontare notevole di 151.591 euro. Anzi, risulta che i rapporti commerciali siano proseguiti – nonostante tale asserita morosità – anche oltre, con pagamenti effettuati per migliaia di euro, senza che la venditrice abbia chiesto il pagamento del debito pregresso.
Il Tribunale di Nocera Inferiore si convince che l’acquirente abbia in buona fede e incolpevolmente adempiuto all’obbligazione nei confronti di un soggetto che apparentemente aveva titolo per incassare i pagamenti per conto della s.r.l. venditrice. Che poi il procacciatore abbia trattenuto le somme, è circostanza inopponibile al debitore in buona fede e che legittima la creditrice a rivalersi nei confronti del procacciatore infedele.
Come prova finale del fatto che la macelleria avesse pagato le forniture viene prodotta in giudizio la copia di una sentenza con la quale il procacciatore d’affari è stato condannato a pagare le somme percepite dalla macelleria acquirente e non rimesse alla società venditrice delle carni. In conclusione, il Tribunale di Nocera Inferiore si convince che la macelleria abbia regolarmente pagato le forniture (seppure solo all’intermediario procacciatore d’affari) e che essa non sia dunque tenuta a pagare le stesse forniture una seconda volta al venditore. Il venditore deve recuperare il suo credito nei confronti del procacciatore.
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