29 Giugno 2021

Azione individuale del socio: è esperibile anche se il danno subito costituisce soltanto il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale?

di Virginie Lopes, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 28 aprile 2021, n. 11223

Parole chiave: Società – Società in accomandita semplice – Azione di responsabilità contro gli amministratori – Atto colposo o doloso del socio amministratore – Azione del socio e del terzo danneggiato – Condizioni di esercizio – Natura diretta del danno lamentato dall’attore – Fondamento – Diritto alla conservazione del patrimonio sociale – Titolarità – Mancata percezione degli utili e diminuzione di valore della quota – Danno diretto del socio – Inammissibilità

Massima: “L’azione individuale del socio nei confronti dell’amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l’art. 2395 c.c. esige che il singolo socio sia stato danneggiato “direttamente” dagli atti colposi o dolosi dell’amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società; la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all’eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell’amministratore.

Disposizioni applicate: artt. 2260 e 2395 c.c.

Nel caso di specie, i soci accomandanti di minoranza di una società in accomandita semplice hanno convenuto in giudizio la società e il socio accomandatario per chiedere (i) l’accertamento della responsabilità di quest’ultimo, in particolare, a fronte dell’attività da egli posta in essere volta al depauperamento patrimoniale e finanziario della società, mediante distrazione di somme dalle casse sociali in favore di suoi familiari e di un’altra s.a.s. del socio accomandatario, della mancata percezione degli utili e della diminuzione di valore della quota di partecipazione e (ii) la condanna del socio accomandatario al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di prime cure ha rigettato le domande attoree, così come poi la Corte d’appello, la quale ha ritenuto che l’azione concessa individualmente dall’art. 2395 c.c. ai soci (o ai terzi) per il risarcimento dei danni ad essi derivati come conseguenza di atti dolosi o colposi degli amministratori di società presuppone che i danni siano direttamente cagionati al socio e costituiscano la conseguenza immediata del comportamento degli amministratori stessi, non soltanto il riflesso di quelli arrecati eventualmente al patrimonio sociale, concludendo che la tutela poteva essere azionata solo in presenza di una violazione del diritto individuale del socio (o del terzo) direttamente riconducibile all’azione degli amministratori.

I soci accomandanti hanno quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello, ma la Suprema Corte ha rigettato tale ricorso.

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La Corte di Cassazione, rifacendosi ad un orientamento giurisprudenziale degli anni ’90 in tema di società di persone, ha ribadito che, solo la società in persona del nuovo amministratore o del liquidatore è legittimata ad esperire l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori, a norma dell’art. 2260 c.c., mentre al socio (e al terzo), direttamente danneggiato da un atto colposo o doloso dell’amministratore deve essere riconosciuta, a fronte dell’applicazione analogica ed estensiva alle società di persone dell’art. 2395 c.c., l’azione individuale di responsabilità[1].

Infatti, l’art. 2395, co. 1, c.c. dispone che il diritto al risarcimento del danno spetta “al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori”, con la conseguenza che il pregiudizio risarcibile non può essere il mero riflesso dei danni eventualmente recati al patrimonio sociale, bensì deve essere un danno che sia conseguenza diretta ed immediata del comportamento degli amministratori[2].

La Corte di Cassazione ha poi rammentato un suo precedente giurisprudenziale del 2016 che ha chiarito che, nelle società di persone, la mancata presentazione da parte dell’amministratore del rendiconto, senza il quale il socio non percepisce gli utili (diversamente da quanto avviene nelle società di capitali ove è necessaria l’approvazione di una delibera assembleare che ne autorizzi la distribuzione). Ne deriva che, in questi casi, il socio subisce, in via diretta ed immediata, un danno che gli consente di far valere, mediante l’azione di cui all’art. 2395 c.c., la responsabilità extracontrattuale dell’amministratore[3].

Tuttavia, nel caso di specie, come rilevato dalla Suprema Corte, gli utili non distribuiti erano stati portati a incremento del capitale netto della società con l’approvazione, anche da parte dei soci accomandanti, del relativo bilancio di esercizio “sicché i soci di minoranza non potevano certo dolersi di una decisione da loro stessi condivisa”, mentre il pregiudizio cagionato dalle ulteriori condotte poste in essere dal socio amministratore è stato inferto al patrimonio della società e solo in seconda e indiretta battuta ai soci, venendo quindi meno l’esperibilità da parte dei soci accomandanti dell’azione di cui all’art. 2395 c.c..

Alla luce di ciò, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei soci accomandanti.

[1] Cass., Sez. 1, n. 2872 del 10/03/1992; Cass., Sez. 1, n. 12772 del 13/12/1995.

[2] Cass., Sez. 1, n. 16416 del 25/07/2007.

[3] Cass., Sez. 1, n. 1261 del 25/01/2016.