29 Giugno 2021

L’esegesi della locuzione “termini d’uso” di cui all’art. 67, comma 3, lett. a), L.F.

di Ludovica Carrioli, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civi. , I Sezione Civile, n. 27939/2020

Massima: “L’interpretazione dell’art. 67, comma 3, lett. a), I. fall. è nel senso che non sono revocabili quei pagamenti i quali, pur avvenuti oltre i tempi contrattualmente previsti, siano stati, anche per comportamenti di fatto, eseguiti ed accettati in termini diversi, nell’ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche, evidenziatesi già in epoca anteriore a quelli in discorso, i quali, pertanto, non possono più ritenersi pagamenti eseguiti “in ritardo”, ossia inesatti adempimenti, ma divengono esatti adempimenti; l’onere della prova di tale situazione è, ai sensi dell’art. 2697 c.c., in capo all’accipiens”.

Disposizioni applicate: art. 67, co. 3, lett. a), l.fall. 

Parole chiave: revocatoria fallimentare – pagamenti – termini d’uso

CASO

La Corte d’Appello di Roma, riformando parzialmente la sentenza resa dal Tribunale della medesima città, accoglieva la domanda revocatoria, ex art. 67, comma 2, l.fall., dei pagamenti eseguiti dalla società Alfa, in favore della società Beta, per compensi di servizi resi in forza di un contratto d’appalto stipulato inter partes.

In particolare, la Corte inapplicabile al caso di specie l’esenzione prevista all’art. 67, co. 3, lett. a) l.fall., poiché i pagamenti effettuati da Alfa non erano nei c.d. “termini d’uso”, considerato l’ingente ritardo col quale erano stati eseguiti (tra i 112 e i 142 giorni), rispetto a quanto previsto dal regolamento contrattuale (30 giorni).

Avverso la sentenza, la società Beta proponeva ricorso per cassazione per due motivi (i) violazione e falsa applicazione dell’art. 67, co. 3, l.fall., riguardo all’interpretazione della nozione “termini d’uso” e (ii) violazione dell’art. 132 c.p.c., per assenza o mera apparenza di motivazione, con riguardo all’elemento della scientia decoctionis.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione, in totale riforma della sentenza impugnata, ha accolto il ricorso della società Beta, in relazione al primo motivo di cassazione, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa innanzi alla Corte d’Appello di Roma.

Questioni applicate nella pratica

La sentenza della Corte di Cassazione si concentra sull’esegesi della nozione termini d’uso di cui all’art. 67, co. 3, lett. a), l.fall.,  per fornire, a fronte di svariate soluzioni interpretative astrattamente possibili, la soluzione più “esatta” (art. 65 ord. giud.), sulla base del diritto positivo.

In particolare, la Corte muovendo dai principi di diritto già sanciti in argomento – e cioè che, per verificare se i pagamenti siano effettuati, o meno, nei termini d’uso occorre avere riguardo al rapporto tra le parti “dando rilievo al mutamento dei termini, da intendersi non solo come tempi, ma anche come le complessive modalità di pagamento” e “non già alla prassi del settore economico in questione” (Cass. 7 dicembre 2016, n. 25162) – valuta cosa debba intendersi per “prassi” invalsa tra le parti e, dunque, nei “termini d’uso”.

Per fornire un corretto inquadramento della questione, l’argomentazione della Corte muove dai possibili casi di modifica ad una regola, come enunciati nella sentenza del 10 giugno 2005, n. 12345, ove la Corte aveva statuito il principio «secondo il quale il creditore di una somma di denaro non è tenuto ad accettare in pagamento titoli di credito …, si fonda su una norma (l’art. 1277 c.c.) di carattere dispositivo che cessa di operare quando esista una manifestazione di volontà, espressa o presunta, del creditore in tal senso, ovvero: a) quando esiste un accordo espresso tra debitore assegnante e creditore assegnatario; b) quando preesiste una pratica costante tra le parti nel senso di attribuire efficacia solutoria alla consegna, in pagamento, di assegni circolari; c) quando la datio pro solvendo dell’assegno in luogo del contante sia consentita da usi negoziali».

Dunque, le possibili modifiche ad una regola attengono:

  • l’accordo una tantum, da intendersi come la specifica convenzione, operata dalle parti volta a volta al momento del singolo pagamento, il quale venga disposto ed accettato con modalità diverse da quelle in origine convenute;
  • la prassi preesistente, da intendersi come uso invalso tra i contraenti che sussista in un comportamento reiterato preesistente al pagamento e avente ad oggetto una data modalità di adempimento, diversa da quella pattuita, e accettata senza necessità di manifestazione, volta per volta, del consenso e, infine
  • gli usi negoziali nel settore, che consistono in una prassi o pratica generalizzata, attuata di fatto in un dato settore del mercato e suscettibile di inserirsi, in difetto di contraria volontà delle parti, nel contenuto del contratto, ai sensi dell’art. 1340 c.c., ogni volta che risulti la reiterazione spontanea di un determinato comportamento.

Poiché l’esenzione di cui all’art. 67, comma 3, lett. a), I. fall., ha riguardo ad una modalità di esecuzione del rapporto tra le parti, che – pur divergendo dalle clausole negoziali – è ricompresa «nei termini d’uso», secondo la Corte deve escludersi che tale locuzione possa afferire alle clausole negoziali come previste in contratto (“interpretazione che la priverebbe di qualsiasi portata innovativa”) e all’uso di un settore / sottocategoria di mercato.

Dunque, tra le varie modalità derogatorie dei patti, la seconda (ossia la prassi invalsa tra le parti) è quella che più si attaglia alla disposizione dell’art. 67, co. 3, lett. a) l.fall. Ciò che trova conferma anche nella ratio dell’esenzione, che muove dal presupposto che nei rapporti tra imprenditori possa, di fatto, essere attuata una modalità di pagamento diversa da quella inizialmente negoziata, quanto a termini e quanto a modalità (non potendosi interpretare la locuzione “termini” soltanto quale “tempo dell’adempimento”).

Tale interpretazione, prosegue la Corte, trova conferma anche effettuando una comparazione tra l’ipotesi di revocatoria di cui al 2) del comma 1 dell’art. 67 I. fall.

In particolare, argomentano gli ermellini, “se la regola è che sono revocati (con presunzione, oltretutto, della scientia decoctionis) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con mezzi normali di pagamento compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, ciò è proprio in quanto l’accettazione di un mezzo inusuale di pagamento lascia presumere iuris et de iure la violazione della par condicio” deve dunque ritenersi che l’eccezione di cui alla lett. a) del comma 3, “è necessariamente nel senso che, pur quando le modalità di pagamento siano estranee alla previsione della relativa clausola contrattuale, il pagamento resta fermo ed efficace, tutte le volte che fra le parti si sia instaurata una prassi anteriore – adeguatamente consolidata e stabile, così da potersi definire tale – volta a derogare a quella clausola contrattuale ed introdurre, come nuova regola inter partes, il pagamento nei termini diversi e più lunghi”.

Dunque, in ipotesi di dilazione del termine di pagamento, l’effetto della disposizione di esonero è che saranno revocabili quegli sporadici pagamenti avvenuti in ritardo rispetto a quanto contrattualmente previsto, ma non lo saranno, invece, i pagamenti che, pur avvenuti oltre i tempi contrattualmente prescritti, siano stati di fatto eseguiti ed accettati in termini diversi, nell’ambito di “plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche”. In un simile contesto, infatti, non si potrà discutere di pagamenti inesatti od eseguiti in ritardo, ma di “esatti adempimenti” (con le relative conseguenze tanto in termini di mora, quanto in termini di inadempimento).

Quanto all’onere della prova, conclude la Corte, ai sensi dell’art. 2697 c.c., ricadrà in capo all’accipiens e, poiché l’art. 67, co. 3 lett. a) l.fall. abilita il rilievo di modifiche tacite a contratti pur se redatti per iscritto, si avrà applicazione degli artt. 2721, comma 2, e art. 2723 c.c., in riferimento alla prova testimoniale.

La Cassazione afferma, infine, il seguente principio di diritto: “L’interpretazione dell’art. 67, comma 3, lett. a), I. fall. è nel senso che non sono revocabili quei pagamenti i quali, pur avvenuti oltre i tempi contrattualmente previsti, siano stati, anche per comportamenti di fatto, eseguiti ed accettati in termini diversi, nell’ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche, evidenziatesi già in epoca anteriore a quelli in discorso, i quali, pertanto, non possono più ritenersi pagamenti eseguiti “in ritardo”, ossia inesatti adempimenti, ma divengono esatti adempimenti; l’onere della prova di tale situazione è, ai sensi dell’art. 2697 c.c., in capo all’accipiens”.