12 Luglio 2022

Il socio di una S.p.A. può impugnare le delibere del C.d.A. solo se direttamente lesive dei diritti del socio stesso

di Francesca Scanavino, Avvocato e Assistente didattico presso l’Università degli Studi di Bologna Scarica in PDF

Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, ordinanza del 27 aprile 2022

Parole chiave: impugnazione – delibera del consiglio di amministrazione – diritto del socio – interesse patrimoniale – lesione del diritto del socio – lesione diretta e immediata –

Massima: “In tema di società per azioni, il socio non può tout court impugnare una decisione del consiglio di amministrazione ritenuta illegittima per la violazione da parte degli amministratori di norme legali o statutarie, dovendo il socio sempre dimostrare la lesione diretta ed immediata della delibera consiliare nella propria sfera giuridico-patrimoniale ai sensi dell’art. 2388 c. 4 c.c.”.

Disposizioni applicate: articoli 2378, 2377 e 2388 c.c.

Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 2378, 2377 e 2388 c.c., il socio di una S.p.A. ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, la società stessa, chiedendo in via cautelare l’immediata sospensione dell’efficacia di due delibere adottate dal consiglio di amministrazione, per violazione di norme di legge e delle previsioni statutarie.

La S.p.A. ha eccepito la mancata legittimazione del socio ad impugnare le suddette delibere del consiglio di amministrazione, sostenendo al riguardo che a norma dell’art. 2388 c. 4 c.c. i soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione di una società azionaria solo in quanto esse siano lesive dei loro diritti.

Accogliendo l’eccezione della società, il Tribunale di Catanzaro ha respinto la domanda attorea, ritenendo che non fosse configurabile nel caso di specie un diritto del socio “direttamente” leso dalle delibere impugnate (come invece richiesto dal disposto dell’art. 2388 c. 4 c.c.).

In tale contesto, il Tribunale di Catanzaro ha colto l’occasione per specificare i requisiti richiesti ai soci di una S.p.A. per poter impugnare le delibere del consiglio di amministrazione.

Innanzitutto, si è precisato che l’art. 2388 c. 4 c.c. prevede che le deliberazioni del consiglio di amministrazione della società, non prese in conformità alla legge o allo statuto, possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione, con applicazione in quanto compatibile dell’art. 2378 c.c., nonché altresì dai soci allorché le deliberazioni siano lesive dei loro diritti, con applicazione in tal caso, in quanto compatibili, degli articoli 2377 e 2378 c.c..

Le delibere del consiglio di amministrazione contrastanti con la legge o con lo statuto possono essere impugnate dai soci solo nel caso in cui si sia configurata una lesione diretta dei loro diritti (cfr. da ultimo, Cassazione civile, Sentenza n. 28359 del 11 dicembre 2020), dal momento che il socio non ha titolo per interloquire negli atti di amministrazione della società, né dunque per reagire all’eventuale illegittimità di una delibera adottata da un organo alle cui decisioni egli non partecipa, a meno che quell’atto non si rifletta negativamente – ma in modo immediato e diretto –  su sue posizioni giuridiche individuali.

Così, in via esemplificativa, potrebbero considerarsi immediatamente lesive degli interessi del socio:

(i) la delibera consiliare che dispone l’illecita esclusione del socio moroso nei versamenti del denaro conferito (Tribunale Palermo del 9 giugno 2015);

(ii) la delibera che stabilisce una scorretta valutazione dei criteri per la liquidazione delle azioni in caso di recesso dalla compagine sociale;

(iii) la delibera che stabilisce l’immotivata esclusione del diritto di opzione nel caso di aumento del capitale sociale;

(iv) la delibera di aumento di capitale finalizzato soltanto ad avvantaggiare i soci di maggioranza (Cassazione civile, Sent. n. 12506 del 28 maggio 2009);

(v) la delibera che dispone il finanziamento infruttifero da parte dei soci in favore della società (Tribunale di Roma, Sez. Specializzata Imprese, Sent. n. 147 del 8 gennaio 2016).

Di converso, sempre in via esemplificativa, deve negarsi al socio la legittimazione ad impugnare la delibera del consiglio di amministrazione che sia direttamente lesiva del patrimonio sociale e, solo indirettamente, dei diritti dei singoli soci (Tribunale Milano, 29 marzo 2014).

Il giudice di Catanzaro precisa infine che tale impostazione è da considerarsi in linea con il concetto di “irresponsabilità” dei soci di una S.p.A. rispetto alle conseguenze del proprio operato (essendo il loro rischio limitato ai conferimenti), in contrapposizione invece alla responsabilità degli amministratori – illimitata ed eventualmente solidale – in caso di pregiudizio arrecato al patrimonio sociale a causa di propri atti e/o operazioni che siano in violazione con la legge o con lo statuto.

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