4 Febbraio 2020

I requisiti della società di fatto e la prova per dimostrarne l’esistenza secondo la giurisprudenza di merito

di Dario Zanotti, Avvocato Scarica in PDF

Corte d’Appello di Firenze, Sez. II, Sentenza del 19 gennaio 2017

Parole chiave: società di fatto – contratto sociale – scopo comune – affectio societatis

Massima: “La società di fatto può sorgere in base ad una intesa verbale oppure ad un semplice comportamento concludente il quale sia idoneo a dimostrare l’intento delle parti di stipulare un accordo per l’esercizio collettivo di un’attività imprenditoriale. Essa, inoltre, come ogni altra società, è dotata di soggettività giuridica, da ciò consegue che alla medesima sono riconducibili posizioni giuridiche attive e passive, crediti e debiti, diritti ed obblighi. Tuttavia, non essendo prevista per questo tipo di società l’iscrizione – avente natura costitutiva – nel registro delle imprese, ad essa non è attribuibile il carattere della personalità giuridica”.

Disposizioni applicate: artt. 2247 c.c.

La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza che si commenta, fissa alcuni principi che aiutano a definire la controversa figura della società di fatto, nonché dà alcune indicazioni sulle modalità con cui possa essere provato tale peculiare vincolo sociale.

Sul punto, il Collegio analizza anzitutto il disposto dell’art. 2247 c.c., il quale, stabilisce che ai fini dell’esistenza di una società sono richiesti (i) un elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni o servizi finalizzato alla formazione di un fondo comune, e (ii) di un elemento soggettivo, ossia la comune volontà dei contraenti di costituire un vincolo e di collaborare per il conseguimento di risultati patrimoniali comuni. Dunque, anche sulla base di orientamenti giurisprudenziali consolidati, è evidente come a fondamento dello schema societario possono sempre individuarsi tre elementi: (1) il fondo comune, (2) l’alea comune nei guadagni e nelle perdite e, (3) la c.d. “affectio societatis”, ossia la volontà di collaborazione e della creazione di un vincolo proiettato al raggiungimento di un risultato comune.

Come ogni altra società, prosegue la Corte, la società di fatto è dotata di soggettività giuridica, per cui alla medesima sono riconducibili posizioni giuridiche attive e passive; ma, non essendo prevista per questo tipo di società l’iscrizione nel registro delle imprese (che si ricorda avere natura costitutiva), ad essa non è attribuibile il carattere della personalità giuridica.

Inoltre, si potrebbe a ben ragione parlare di società di fatto anche nelle ipotesi in cui vi fosse un accordo verbale tra più persone che comporta la coesistenza di tutti i suddetti elementi. Similmente, la Corte rileva come, per potersi dire di trovarsi di fronte ad una società di fatto, possano essere altresì sufficienti unicamente fatti concludenti, consistenti nell’unione di due o più soggetti che si comportano come soci, indipendentemente da qualsiasi manifestazione di volontà espressa (sia essa scritta od orale).

La giurisprudenza della Suprema Corte ha però costantemente ritenuto come, al fine del riconoscimento di una società di fatto, non sia sufficiente una mera presunzione, pur se fondata su sporadici e saltuari atteggiamenti assunti come soci da parte dei soggetti interessati, bensì occorre la necessaria prova dell’esistenza di un contratto sociale. In particolare, l’esistenza di una società di fatto deve essere dimostrata verificando la sussistenza di avvenuti conferimenti di beni o servizi, i quali possano indicare la presenza degli elementi sopra citati, cioè: il fondo patrimoniale comune, l’alea comune nei guadagni e nelle perdite, un fine sociale, l’affectio societatis (Cass. 16 febbraio 1970 n. 361; Cass. 26 marzo 1994 n. 2985; Cass. 29 dicembre 2009, n. 27564).

Alla luce di ciò, l’aspetto più problematico risiede nell’accertamento e nella prova del vincolo sociale di fatto, giacché in linea di principio occorrerebbe dimostrare che i soci di fatto abbiano eseguito veri e propri conferimenti, abbiano partecipato a costi e benefici di una struttura collettiva, e siano tra loro legati dall’affectio societatis.

Nel particolare caso di cui tratta la sentenza, ad esempio, la Corte d’appello non ha ritenuto raggiunta la prova dell’esistenza di una società di fatto, poiché i soci di fatto sarebbero stati genitori e figlio (quest’ultimo titolare di una ditta individuale) ed il vincolo costituitosi tra loro sarebbe invece rientrato nella diversa ipotesi di affectio familiaris, pur in presenza di veri e propri conferimenti in denaro alla ditta individuale del figlio da parte dei genitori.