15 Febbraio 2022

Il principio di sussidiarietà nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente

di Dario Zanotti, Avvocato Scarica in PDF

Cass. pen., Sez. V, sentenza 18 febbraio 2021, n. 6391

Parole chiave: Reati societari – confisca diretta – confisca per equivalente – sussidiarietà.

Massima: “Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di valore, per la sua sussidiarietà alla confisca diretta ai sensi dell’art. 2641 cod. civ., è subordinato alla impossibilità, anche solo transitoria e reversibile, di individuare e apprendere i beni costituenti il prodotto, profitto o strumento del reato”.

Disposizioni applicate: Artt. 2622, 2638 e 2641 c.c.

La sentenza in commento riguarda un provvedimento di un Tribunale che ha disposto, ai sensi dell’art. 2641 c.c., il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, di una rilevante somma di denaro nei confronti di Tizio – sottoposto ad indagini per i reati di cui agli artt. 2638 e 2622 c.c.. Nella specie, sono stati oggetto di vincolo cautelare tutti i conti correnti e i rapporti finanziari nella disponibilità di Tizio, nonché, nella forma per equivalente, i beni immobili posseduti da quest’ultimo.

Tizio, in particolare, ha impugnato tale provvedimento per violazione del principio di sussidiarietà, in quanto è stato disposto nei suoi confronti sequestro per equivalente senza che il Tribunale valutasse l’opportunità di vincolare in forma diretta i beni appartenenti ad un ente che ha tratto vantaggio dai reati di Tizio e che sono stati utilizzati per commettere il reato.

Nel corpo della motivazione, la Suprema Corte ha sapientemente sintetizzato il principio di sussidiarietà in relazione al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente. Partendo dal presupposto che la confisca “per equivalente” o “di valore” è azionabile in via subordinata ove la confisca diretta non sia attuabile, la Cassazione ha rilevato che la confisca per equivalente:

(i) non ha funzione di prevenzione ma ha natura “eminentemente sanzionatoria” (come rilevato da Corte costituzionale n. 97 del 2009 e successivamente ribadito, ad esempio, da Cass. pen., Sez. U, 31 gennaio 2013, n. 18374; Cass. pen., 6 marzo 2014, n. 18311; Cass. pen., 27 febbraio 2013, n. 23649);

(ii) è disposta solo nel caso di impossibilità di individuare o apprendere i beni costituenti prodotto, profitto o strumento del reato, che, dato il rapporto causale diretto con il reato, vanno sottoposti a vincolo ovunque si trovino, presso gli indagati/imputati o presso terzi (persone fisiche o giuridiche), ad eccezione dei terzi estranei al reato.

Nel caso di specie, l’ente che trae profitto dall’altrui condotta illecita non può mai essere considerato terzo estraneo al reato (cfr. Cass. pen., Sez. U, 30 gennaio 2014, n. 10561).

Applicando le suddette considerazioni al caso in commento, la Suprema Corte ha ritenuto che il Tribunale non avesse adeguatamente motivato perché i beni di Tizio sottoposti a vinicolo finalizzato alla confisca per equivalente non potessero trovarsi presso altri soggetti e perché, una volta verificato ciò, la confisca per equivalente sarebbe l’unica “strada percorribile”.

La Cassazione ha così annullato il provvedimento impugnato da Tizio relativamente al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 2641 c.c., rinviando al Tribunale il processo per una nuova decisione alla luce del principio di sussidiarietà.

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