23 Aprile 2024

Presupposti del sequestro preventivo ex art. 53 D. Lgs. n. 231/2001

di Virginie Lopes, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione penale, Sezione VI, Sentenza, 14 febbraio 2024, n. 4034

Parole chiave: Società – Misure cautelari personali – Sequestro di beni mobili e immobili in materia penale

Massima: “Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 53, D. Lgs. n. 231 del 2001 nei confronti dell’ente richiede la ricorrenza del duplice requisito del fumus e del periculum in mora e, pertanto, il decreto di sequestro deve contenere la sia pur sintetica motivazione in ordine alle esigenze cautelari che il sequestro mira a tutelare, da valutarsi con riguardo al rischio di dispersione della garanzia patrimoniale in merito all’eseguibilità della confisca.

Disposizioni applicate: artt. 19, 24 e 53 D. Lgs. 231/2001, art. 316 c.p.p. e art. 321, comma 2, c.p.p.

Nel caso in esame, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi con riguardo ad un’ordinanza emessa dal Tribunale di Macerata che aveva rigettato, in sede di rinvio, la domanda di riesame relativa ad un decreto di sequestro preventivo del profitto, derivante dall’illecito amministrativo di cui all’art. 24 D. Lgs. n. 231/01 in relazione ai delitti presupposto di indebita percezione di erogazioni, truffa ai danni dello Stato e frode nelle pubbliche forniture. Il Tribunale aveva infatti ritenuto che “l’attuale capienza del patrimonio non” garantisse “nulla sulla concreta possibilità che nelle more del giudizio lo stesso possa essere distolto”.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso in cassazione la società ricorrente lamentando la violazione di legge in merito alla ritenuta sussistenza in re ipsa delle esigenze cautelari sottese al sequestro del profitto di reato. In particolare, la ricorrente sosteneva di aver prodotto in giudizio documentazione idonea a comprovare la capienza del patrimonio societario e l’insussistenza del rischio di sottrazione del profitto alla eventuale e futura confisca.

La Corte di Cassazione ha innanzitutto evidenziato come il Tribunale di Macerata, nel ritenere sussistenza il periculum in mora, si fosse limitato ad affermare l’assenza di garanzia dell’attuale capienza del patrimonio in relazione alla concreta possibilità che, nelle more del giudizio, lo stesso potesse essere dissolto, aderendo espressamente all’indirizzo minoritario secondo cui, nei casi in cui è prevista un’ipotesi di confisca obbligatoria, il sequestro può essere legittimamente emesso sulla base del mero presupposto della confiscabilità del bene, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio[1].

Nel rilevare la Suprema Corte che la suddetta pronuncia fosse rimasta isolata, ha rammentato che l’orientamento di maggioranza fosse concorde nel ritenere che il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca obbligatoria, deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità della misura reale, alle ragioni che rendono necessario anticipare l’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio[2].

La Corte di Cassazione ha peraltro ricordato che le Sezioni Unite avessero formulato in passato il seguente principio “il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege[3], rilevando la necessità che il provvedimento di sequestro “si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato. Una esigenza, questa, rapportata appunto alla ratio della misura cautelare volta a preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l’esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo”.

Orbene, gli ermellini hanno evidenziato come l’ordinanza impugnato avesse solo apparentemente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari, essendosi limitato il giudice del rinvio ad affermare che l’attuale capienza del patrimonio non garantisse “nulla sulla concreta possibilità che nelle more del giudizio lo stesso possa essere dissolto”.

Tuttavia, l’affermazione secondo cui il patrimonio attuale della società risultasse incapiente e potrebbe, nelle more del giudizio, essere dissolto non era stata adeguatamente motivata, tanto che la Suprema Corte ha ritenuto non rispettato l’obbligo di motivazione del sequestro.

Nell’annullare l’ordinanza impugnata e rinviare per nuovo giudizio al Tribunale di Macerata, la Corte di Cassazione ha espresso alcuni principi guida per la rivalutazione dell’ordinanza in questione, indicando che fosse necessaria una valutazione del periculum in mora che prendesse in considerazione tutti gli elementi rilevanti per stabilire il rischio di impossibilità di procedere alla confisca, all’esito del giudizio, in assenza di un’apprensione cautelare dei beni.

[1] Cass. Pen., Sez. VI, n. 12513 del 23/2/2022, Grandis, Rv.283054.

[2] Cass. pen., Sez. VI, n. 32582 del 5/7/2022, Rv. 283619; Cass. pen., Sez. VI, n. 20649 del 15/2/2023, Rv. 284757; Cass. pen., Sez. III, n. 4920 del 23/11/2022, dep.2023, Beni, Rv. 284313; Cass. pen., Sez. VI, n. 826 del 29/11/2022, Martorano, Rv. 284145; Cass. pen., Sez. III, n. 46245 del 18/10/2022, Marchetti, Rv. 283836; Cass. pen., Sez. VI, n. 32582 del 5/7/2022, Guarrera, Rv. 283619.

[3] Cass. pen., Sez. Unite, 24/06/2021, n. 36959.

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