11 Ottobre 2022

Ponte Morandi: esclusi gli enti, imputati ex D. Lgs. n. 231 del 2001, come responsabili civili

di Virginie Lopes, Avvocato Scarica in PDF

Tribunale Genova, Sez. II, Ordinanza, 19 settembre 2022

Parole chiave: incidente probatorio – responsabilità amministrativa da reato dell’ente – responsabilità civile – responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria

Massima: “Il responsabile civile ha diritto ad essere estromesso ex art. 86 c.p.p. anche laddove abbia partecipato all’assunzione delle prove nella qualità di soggetto indagato dell’illecito amministrativo di cui all’art. 25 septies D. Lgs. n. 231 del 2001, in quanto ciò che rileva al fine dell’operatività dei meccanismo di estromissione è la veste formale nella quale la partecipazione all’assunzione della prova è avvenuta, dipendendo solo da essa lo specifico contenuto del mandato ricevuto dal difensore e la strategia difensiva da adottare, in ragione delle differenze strutturali tra la responsabilità amministrativa da reato dell’ente, che è responsabilità diretta per fatto proprio, e la responsabilità civile, che è invece responsabilità indiretta per il fatto dell’imputato persona fisica”.

Disposizioni applicate: art. 86 c.p.p., art. 25 septies D. Lgs. n. 231 del 2001, art. 35 D. Lgs. n. 231 del 2001

Nel caso di specie, il Tribunale di Genova è stato chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di esclusione dal processo di due società, citate come responsabili civili, ritenendo sussistenti a tal fine i presupposti di cui all’art. 86, comma 2 c.p.p..

Innanzitutto, come ha rammentato il Tribunale, a norma del primo comma l’art. 86 c.p.p. “la richiesta di esclusione del responsabile civile può essere proposta dall’imputato nonché dalla parte civile e dal pubblico ministero che non ne abbiano richiesto la citazione” e a norma del secondo comma del medesimo “la richiesta può essere proposta altresì dal responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente anche qualora gli elementi di prova raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua difesa in relazione a quanto previsto dagli articoli 651 e 654”.

Orbene, nel caso di specie, prima della citazione di entrambi gli enti erano stati “raccolti elementi di prova (sono in particolare state disposte ed eseguite due perizie in sede di incidente probatorio)”. A tale riguardo, il Tribunale di Ravenna ha segnalato come sia pacifico in giurisprudenza che, in simili situazioni, “il responsabile civile debba essere, a sua richiesta, estromesso sol che lo stesso abbia, come nel caso di specie, rappresentato l’esistenza di elementi potenzialmente pregiudizievoli[1] e senza che il giudice debba verificare la fondatezza del nocumento arrecato al responsabile civile dalla citazione, dal momento che, in tale caso, vi sarebbe una indebita ed anticipata ponderazione del materiale probatorio precedentemente acquisito[2]”.

Infatti, nel caso di specie, gli enti, avevano partecipato, seppure attraverso i loro consulenti ed in qualità di soggetti indagati dell’illecito amministrativo di cui all’art. 25 septies D. Lgs. 231/2001, all’assunzione delle suddette perizie in sede di incidente probatorio.

I giudici hanno sottolineato che ciò che rileva ai fini dell’operatività del meccanismo previsto dall’art. 86, comma 2 c.p.p. è la veste formale nella quale la partecipazione all’assunzione della prova è avvenuta, ricordando che dipende solo da questa veste formale lo specifico contenuto del mandato ricevuto dai difensori e la strategia difensiva da adottare che dipende dalle differenze strutturali tra la responsabilità amministrativa da reato dell’ente, che è responsabilità diretta per fatto proprio, e la responsabilità civile, che è invece responsabilità indiretta per il fatto dell’imputato persona fisica.

L’art. 86 c.p.p., ha contestato il Tribunale alle parti che si sono opposte alla richiesta di esclusione, comporta un automatismo che non può considerarsi irragionevole (e quindi inefficace) “per il solo fatto che nella fase delle indagini preliminari il responsabile civile non è ancora presente”.

Infatti, il Tribunale ha chiarito che il fatto che le due società abbiano partecipato al procedimento fin dal momento dell’assunzione di prove in sede di incidente probatorio, in qualità di enti indagati ex D. Lgs. 231/01 e che abbiano patteggiato, all’esito dell’udienza preliminare, l’applicazione di una sanzione pecuniaria con sentenza divenuta irrevocabile costituisce, contrariamente a quanto opinato dalle parti che si sono opposte alla richiesta di esclusione, “la definitiva conferma della fondatezza della richiesta (di esclusione) stessa”.

Il Tribunale ha inoltre sottolineato che, secondo la sentenza n. 218/2014 della Corte Costituzionale, l’art. 83 c.p.p.[3] va interpretato nel senso che “la citazione dell’imputato come responsabile civile per il fatto dei coimputati non è esclusa prima del suo proscioglimento, ma è ammessa sotto condizione, ossia come produttiva di effetti solo nel caso in cui l’imputato venga prosciolto oppure ottenga una sentenza di non luogo a procedere”, appurando la mancata sussistenza di profili di incompatibilità tra tale norma ed il procedimento volto ad accertare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Il Tribunale di Genova ha infatti considerato che (i) la ratio di quella norma fosse “di evitare la sovrapposizione della responsabilità per fatto proprio (dell’imputato) con quella per fatto altrui (del responsabile civile), e ciò sulla base del presupposto che “contestualmente” – ossia all’interno del medesimo procedimento – non si può rispondere a due titoli differenti” e che (ii) nulla paresse poter ostare all’applicazione di essa all’ente chiamato a rispondere in base alle previsioni del D. Lgs 231/2001”.

Orbene, i giudici hanno ritenuto che fosse pacifico in giurisprudenza[4] il fatto che l’ente risponde in base alle previsioni del D. Lgs. n. 231 del 2001 per fatto proprio, sotto il profilo della colpa, in organizzazione, e non indirettamente per il fatto degli imputati persone fisiche.

Stando così le cose, il Tribunale di Genova ha disposto l’esclusione dal procedimento delle due società, in quanto, avendo loro patteggiato, all’esito dell’udienza preliminare, l’applicazione di una sanzione pecuniaria, la prospettiva di un loro proscioglimento appare irrealizzabile sicché la condizione sospensiva sottesa dall’art. 83 c.p.p. non potrà mai realizzarsi.

[1] Cass. Sez. III, 49456/03.

[2] Cass. Sez. IV, 35684/18.

[3] che al comma 1 prevede che “l’imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere

[4] Cass. SS. UU. 38343/14.

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