23 Febbraio 2021

L’abuso della maggioranza negli organi collegiali: l’aumento di capitale

di Francesca Scanavino, Avvocato e Assistente didattico presso l’Università degli Studi di Bologna Scarica in PDF

Tribunale di Trento, Sezione Specializzata in materia di Impresa, sentenza del 14 agosto 2020.

Parole chiave: abuso di potere – aumento di capitale – minoranza – maggioranza – interesse della società – delibera assembleare –

Massima: L’abuso di potere si configura nell’esercizio del diritto di voto da parte dei soci di maggioranza a danno degli altri soci, tramite l’adozione di una delibera assembleare assunta in modo fraudolento e intenzionale per provocare la lesione dei diritti spettanti ai soci di minoranza. In alternativa, l’abuso di potere si estrinseca in una decisione assembleare in contrasto con l’interesse sociale – ossia in difformità rispetto allo scopo economico-pratico del contratto di società – per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale.

CASO

Nell’ambito del giudizio in esame il socio di minoranza ha convenuto in giudizio la società chiedendo che fosse annullata la delibera assembleare straordinaria di aumento del capitale sociale per essere stata arbitrariamente e fraudolentemente preordinata a comprimere i diritti del socio di minoranza, essendo stata assunta con abuso di potere.

Il Tribunale di Trento ha dapprima rilevato che in ambito societario non sussiste una norma che identifichi espressamente la fattispecie dell’abuso di potere nelle deliberazioni assembleari, ma che tale fattispecie si può riscontrare nelle ipotesi di applicazione del principio maggioritario in violazione dei principi generali di correttezza e buona fede.

Infatti, “i principi di correttezza, di buona fede contrattuale e di collaborazione, che devono informare l’opera dei soci nell’organizzazione della società, sono il fondamento per riconoscere la figura dell’abuso di potere quale elemento invalidante le deliberazioni assembleari finalizzate esclusivamente a favorire la maggioranza a danno della minoranza” (Tribunale di Roma 31 marzo 2017).

In tale contesto, la figura giuridica di abuso di potere è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari, quando quest’ultime si manifestino:

(i)  in contrasto con l’interesse sociale: ossia in difformità rispetto allo scopo economico-pratico del contratto di società, per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale; ovvero

(ii) come il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza.

Nel caso in esame, tuttavia, non avendo il socio di minoranza fornito i suddetti indici di illiceità, necessari per consentire al giudice l’analisi delle motivazioni della delibera (e verificare, quindi, se vi fosse stato abuso di potere), e essendovi invece prova documentale che la società avesse subito una perdita di importo sostanzialmente pari all’aumento di capitale deliberato, il Tribunale di Trento ha pertanto rigettato la domanda attorea di annullamento della delibera.

Nelle motivazioni di tale decisione, il giudice ha infatti dichiarato, da un lato, che la decisione adottata dalla società si configurava come giustificata alla luce dell’interesse della società e, dall’altro, che non erano emersi elementi indiziari sufficienti a fare supporre che la delibera assembleare avesse una finalità emulativa e fraudolenta, diretta a danneggiare il socio di minoranza.

Dall’analisi della pronuncia emerge, inoltre, che al socio di maggioranza, che voglia ottenere l’annullamento di una delibera assembleare adottata con abuso di potere, conviene dare prova della sussistenza di dissidi e contrasti pregressi con i soci di maggioranza e della sua difficoltà nel sottoscrivere l’aumento di capitale deliberato, con la conseguente diluizione della propria partecipazione sociale (Tribunale Torino in data 2 dicembre 2013).

Allo scopo di dare una visione omogena circa la figura dell’abuso di potere in caso di aumento di capitale, si riportano infine alcuni indizi valutabili dal giudice nella formazione della sua decisione (cfr. al riguardo Trib. Milano 28 settembre 2006):

(a) la consapevolezza da parte di tutti gli altri soci che il socio di minoranza non ha i mezzi per sottoscrivere l’aumento di capitole, anche per effetto della reiterata mancata distribuzione degli utili negli esercizi precedenti;

(b) le modalità dell’aumento, se ingentissimo e senza sovrapprezzo; e

(c) l’inconsistenza della motivazione per l’aumento di capitale.