9 Marzo 2021

La violazione del quorum deliberativo giustifica la sospensione, in via cautelare, dell’efficacia della delibera assembleare

di Virginie Lopes, Avvocato Scarica in PDF

Tribunale di Milano, Sez. Spec. Impresa, ordinanza 1° dicembre 2020

Parole chiave: Società a responsabilità limitata – Violazione del quorum deliberativo previsto dallo Statuto – Provvedimenti cautelari o conservativi – Periculum in mora

Massima: “La violazione del quorum deliberativo statutario giustifica, sotto il profilo del periculum in mora, la sospensione della delibera adottata, in presenza di una compressione del diritto dei soci e della società ad essere gestiti da un organo amministrativo regolarmente nominato secondo legge e statuto.

Disposizioni applicate: art. 2386, comma 1, c.c., art. 2378 c.c., art. 2479 ter c.c.

Nel caso di specie, la società Alfa S.r.l. (i) ha impugnato ai sensi degli articoli 2479 ter e 2378 c.c. la delibera assembleare assunta dalla Beta S.r.l. con la quale era stato nominato un nuovo organo amministrativo, lamentando che tale delibera violasse le disposizioni di legge e dello statuto sociale e (ii) ha richiesto in via cautelare la sospensione dell’esecuzione e dell’efficacia della medesima delibera.

La società Beta ha resistito in giudizio, indicando che si era limitata a deliberare (i) la riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, a seguito delle dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione, e (ii) la conferma in carica degli amministratori già nominati, senza provvedere alla sostituzione del componente dimissionario.

Il Tribunale di Milano, considerando che la delibera assembleare non avesse rispettato il quorum deliberativo, ha concessione il provvedimento cautelare richiesto, sospendendo l’efficacia della delibera impugnata.

A sostegno della propria decisione, il Tribunale ambrosiano ha riconosciuto la sussistenza del fumus boni iuris nella violazione delle previsioni statutarie in merito al quorum deliberativo per la nomina dell’organo amministrativo, considerando che, a seguito delle dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la società Beta ben avrebbe potuto sostituire il componente dimissionario a norma del primo comma dell’art. 2386 c.c., garantendo così la prosecuzione dell’attività dello stesso organo.

Il Tribunale si è inoltre maggiormente soffermato sul fatto che, in presenza di una delibera assembleare assunta senza il raggiungimento del quorum deliberativo statutario, sussistesse il periculum in mora in quanto risultava violato il diritto dei soci e della società ad avere un organo amministrativo regolarmente nominato, il che comportava un’instabilità, un’incertezza e un disagio organizzativo tali da ripercuotersi sull’attività della società e pertanto idonei a giustificare la richiesta e la concessione di un provvedimento cautelare di sospensione dell’efficacia deliberativa.

Giova infatti rammentare che l’art. 2479 ter c.c. relativo all’invalidità delle decisioni dei soci rinvia, in quanto compatibile, all’art. 2378 c.c., il quale, nei suoi terzo e quarto comma, disciplina specificatamente il tema dei presupposti per la sospensione dell’esecuzione della delibera impugnata.

A tale riguardo, la giurisprudenza di merito ha da tempo chiarito che è ammissibile la sospensione dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 2378, comma 3, c.c., delle deliberazioni immediatamente esecutive (c.d. “self-executing”), quali quelle di nomina degli organi sociali.

Il Tribunale di Milano, per giustificare la propria decisione in relazione alla sussistenza del periculum in mora, ripercorre poi alcuni precedenti giurisprudenziali secondo qui va individuato:

  • nel carattere pregiudizievole per la stabilità della organizzazione sociale della permanenza in carica di un organo gestorio invalidamente nominato, che comporta – nel giudizio di comparazione previsto dall’art. 2378, comma 4, c.c. – la prevalenza dell’interesse del socio alla sospensione, in linea con l’interesse della società a una regolare costituzione dell’organo gestorio[1];
  • nella necessità dell’attribuzione del potere gestorio a chi risulti nominato nel rispetto delle disposizioni di legge o di statuto e della tutela dell’interesse dell’attore (…) a veder esercitato il potere gestorio da parte di chi sia stato regolarmente nominato; è evidente il pregiudizio che può essere arrecato all’interesse del ricorrente, al rispetto delle regole organizzative che disciplinano lo svolgimento dell’attività della società, oltre che al complessivo assetto gestionale della società stessa, che invero verrebbe ad essere rappresentata e gestita da un organo dal futuro incerto, con conseguente incertezza dei rapporti e delle relazioni intercorrenti con i terzi[2].

In quanto alla valutazione comparativa prevista dall’art. 2378, comma 4, c.c. e soprammenzionato, va poi rilevato, come correttamente sottolinea il Tribunale, che è rilevante ai fini dell’individuazione del periculum anche la posizione della società, posto che gli interessi di quest’ultima devono essere tutelati poiché coinvolgono, non solo tutta la compagine sociale, bensì anche la stabilità stessa dell’organizzazione[3].

Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale di Milano, rilevata pertanto la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ha sospeso l’esecuzione e l’efficacia della delibera impugnata di nomina di un nuovo organo amministrativo.

[1] Tribunale di Milano, Sez. spec. in materia di impresa, 5 febbraio 2018, in Le Società, 3/2019, p. 307; Tribunale di Padova, 21 maggio 2005, nel Corriere Giuridico, 9/2006, p. 1283.

[2] Tribunale di Roma, Sez. spec. in materia di impresa, Sent., 24 luglio 2017, in www.giurisprudenzadelleimprese.it.

[3] Tribunale di Napoli, 22 marzo 1985, in Le Società, 1985, p. 1193; cfr. cfr. Tribunale di Nocera Inferiore, 28 luglio 2003, in Giurisprudenza Italiana, 2004.

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