5 Novembre 2019

La risarcibilità del danno per la lesione del diritto d’autore

di Martina Mazzei, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ., sez. I, 6 settembre 2019, n. 22381 – Pres. Genovese – Rel. Valitutti

[1] Danno patrimoniale – Lucro cessante – Danno emergente – Danno non patrimoniale – Liquidazione – Diritti d’autore – Equo compenso – Onore – Reputazione – Paternità e integrità dell’opera – Diritti della personalità

(Cod. civ. 1223; 2059; 2577; L. n. 633 del 1941: art. 20)

[1] “La lesione del diritto d’autore, pur nella componente di diritto della personalità riferito alla paternità ed integrità dell’opera e non all’utilizzazione della stessa, può dar luogo al risarcimento del danno patrimoniale, qualora dalla sua lesione sia derivato un pregiudizio economico (art. 1223 c.c.) al soggetto che ne è titolare, ed in tal caso la risarcibilità del danno – laddove in concreto ravvisabile – è illimitata, non restando soggetta alla restrizione ai soli casi determinati dalla legge, la quale riguarda, invece, il danno non patrimoniale, alla stregua dell’art. 2059 c.c., secondo la sua interpretazione costituzionalmente orientata.”

CASO

[1] Tizio, ingegnere, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Rimini, due società chiedendo dichiararsi l’inadempimento delle convenute al disposto dell’art. 2578 c.c. e dell’art. 9 della L. 22 aprile 1941, n. 633 con conseguente condanna delle medesime al risarcimento dei danni subiti. L’attore deduceva l’illegittima cessione del progetto da parte di una società in favore dell’altra e la modificazione strutturale, non autorizzata dalla scrittura privata tra loro intercorrente, della progettazione da lui eseguita. Sia il Tribunale di Rimini che la Corte d’appello di Bologna rigettavano le doglianze di Tizio.

Il giudice del gravame, in particolare, riteneva implicitamente prestato il consenso da parte del professionista alle modifiche del progetto, quanto ai diritti di utilizzazione economica, e reputava necessarie e, quindi, idonee ad escludere il diritto morale del medesimo, le modificazioni eseguite, in quanto necessitate da problematiche eminentemente esecutive e dirette alla più razionale utilizzazione dell’opera. La Corte escludeva, altresì, che da siffatte modificazioni fosse derivato un discredito all’autore, rilevante ai fini risarcitori, ed escludeva la responsabilità della committente per violazione dei patti contrattuali.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione gli eredi di Tizio.

SOLUZIONI

[1] Per quanto di interesse con il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo di ricorso, gli eredi di Tizio denunciano la violazione della L. n. 633 del 1941, art. 20; art. 112 c.p.c., artt. 1175, 1176, 1218, 1322 e 1362 c.c., art. 2 Cost., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

I ricorrenti, in particolare, si dolevano del fatto che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto – eccedendo dai limiti della domanda – che il diritto morale di Tizio ad opporsi alle modifiche della progettazione eseguita sarebbe stato escluso dal fatto che tali modificazioni si erano rese necessarie per problematiche eminentemente esecutive e dirette alla più razionale utilizzazione dell’opera. Per un verso, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che l’art. 6 della convenzione intercorrente tra le parti, nel suo tenore letterale, escludeva qualsiasi modifica al progetto e all’opera “senza il consenso dell’autore o dei suoi aventi diritto” e, per altro verso, che l’inadempimento a siffatta scrittura radicava il diritto del progettista al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 1218 c.c., da ritenersi in re ipsa. Nè andrebbe tralasciato, secondo gli eredi di Tizio, il rilievo che il diritto al risarcimento del danno si era concretizzato anche per effetto dell’attribuzione dell’opera realizzata mediante inserimento del nome di Tizio tra i progettisti di un’opera diversa da quella da lui progettata.

La Suprema Corte dopo una serie di considerazioni in merito alla risarcibilità dei danni patrimoniali e non patrimoniali per la lesione del diritto d’autore ha dichiarato le censure infondate e rigettato il ricorso.

QUESTIONI

[1] Con la sentenza in commento la Suprema Corte coglie l’occasione per ribadire alcuni principi in materia di risarcibilità del danno da lesione del diritto d’autore.

In primo luogo occorre premettere che ai sensi dell’art. 2577 c.c., l’autore – anche se ha ceduto i diritti all’utilizzazione dell’opera – può sempre “rivendicare la paternità della stessa e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione, o altra modificazione dell’opera, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”.

La lesione del diritto dell’autore alla paternità dell’opera dà, altresì, luogo, come la violazione di un qualsiasi diritto, all’azione per il risarcimento dei danni che siano conseguiti da tale lesione.

A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha, in un primo tempo, precisato che il diritto morale d’autore, ed in specie il diritto all’integrità dell’opera, va risarcito, in caso di violazione da parte di terzi, soltanto con riguardo al pregiudizio patrimoniale (quale, ad esempio, il lucro cessante), che possa risentire a seguito dell’altrui comportamento illecito, restando risarcibili i danni non patrimoniali (morali) soltanto quando il comportamento del terzo costituisca anche reato (in tal senso Cass. civ. 8 luglio 1992, n. 8336; Cass. civ. 26 aprile 1968, n. 1274).

Tale principio è stato ribadito più di recente con delle importanti precisazioni concernenti il danno non patrimoniale. Si è affermato, infatti, che la lesione del diritto d’autore, pur nella componente di diritto della personalità riferito alla paternità ed integrità dell’opera e non all’utilizzazione della stessa, può dar luogo al risarcimento del danno patrimoniale qualora dalla sua lesione sia derivato un pregiudizio economico (art. 1223 c.c.) al soggetto che ne è titolare, ed in tal caso la risarcibilità del danno – laddove in concreto ravvisabile – è illimitata, non restando soggetta alla restrizione ai soli casi determinati dalla legge, la quale riguarda, invece, il danno non patrimoniale, alla stregua dell’art. 2059 c.c. secondo la sua interpretazione costituzionalmente orientata (Cass., 16 dicembre 2010, n. 25510).

Ed, infatti, a seguito delle mutate coordinate giurisprudenziali del danno non patrimoniale, quali si sono venute enucleando per effetto di un autorevole arresto nomofilattico delle Sezioni Unite, il danno in questione non è risarcibile esclusivamente nelle ipotesi nelle quali nel comportamento dell’autore dell’illecito sia configurabile un reato.

Si è stabilito, infatti, che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile – sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. – anche quando non sussiste un fatto di reato, nè ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni:

  1. che l’interesse leso abbia rilevanza costituzionale;
  2. che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost. impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza);
  3. che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità. (Cass. Sez. U., 11 novembre 2008, n. 26972).

Sulla base del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento riportato, la Suprema Corte, nel caso di specie, ha sostenuto come sia del tutto erroneo e non condivisibile l’assunto dei ricorrenti secondo cui la violazione della clausola contrattuale che vietava qualsiasi modifica non autorizzata del progetto e dell’opera darebbe luogo ad un danno in re ipsa per effetto dell’inadempimento contrattuale.

I parametri del risarcimento del danno, applicabili anche alla responsabilità aquiliana per effetto del rinvio operato dall’art. 2056 c.c., sono costituiti dal lucro cessante e dal danno emergente (art. 1223 cod. civ), che il creditore danneggiato, sebbene assistito dalla presunzione di colpa del debitore è, comunque, tenuto a dimostrare. In tema di responsabilità per l’inadempimento delle obbligazioni, invero, il creditore è esonerato solo dalla prova della colpa del debitore inadempiente e non pure da quella della esistenza del danno.

Nella specifica materia del diritto di autore il pregiudizio patrimoniale è, pertanto, ristorabile qualora il disconoscimento o la modificazione non autorizzata dell’opera abbiano determinato un concreto pregiudizio per l’autore, sotto i profili di cui all’art. 1223 c.c.

Nel caso concreto il professionista non risulta aver subito alcun pregiudizio e, per esso, i suoi eredi che si sono limitati a dedurre l’erronea sussistenza di un danno in re ipsa non allegando nessun’altro specifico pregiudizio patrimoniale ovvero all’onore o alla reputazione, o ad altri diritti costituzionalmente garantiti, che possa essere derivato al loro autore dall’utilizzazione dell’opera e del progetto da parte della committente.

Per tutte le considerazioni riportate, dunque, la Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il ricorso.

Centro Studi Forense - Euroconference consiglia

Diritto dell’arte e contrattualistica in ambito artistico