5 Maggio 2020

La prescrizione quinquennale del diritto al rimborso del socio finanziatore comincia a decorrere soltanto dalla data in cui la prestazione diviene giuridicamente esigibile

di Dario Zanotti, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ., Sez. I, sentenza 23 marzo 2017, n. 7471.

Parole chiave: Società – Società di capitali – Conferimento del socio – Prescrizione

Massima: “In presenza di una delibera assembleare che renda indisponibile il finanziamento erogato dal socio in favore della società sino ad una certa data, la prescrizione quinquennale del diritto al rimborso comincia a decorrere soltanto dalla data predetta, in cui la prestazione diviene legalmente esigibile, atteso che l’art. 2935 c.c. correla la decorrenza della prescrizione alla possibilità (giuridica e non di mero fatto) dell’esercizio del diritto, senza che assuma rilievo la circostanza che il titolare dello stesso abbia concorso al programmato differimento dell’esecuzione della prestazione”.

Disposizioni applicate: artt. 1362, 2935, 2949 c.c..

La Cassazione precisa alcuni criteri di calcolo del termine di prescrizione quinquennale del diritto di credito del socio che ha erogato un finanziamento nei confronti della propria società.

Il presente caso trae origine da un’azione promossa da tre ex soci di una società, che chiameremo Beta S.r.l., nei confronti della stessa. Essi, infatti, hanno fatto fronte, in un determinato periodo, alle esigenze di liquidità di Beta attraverso finanziamenti operati annualmente in proporzione alle quote possedute. Tali rimesse sono state così inserite nei bilanci di Beta quali versamenti dei soci “in conto finanziamento”. Nella nota integrativa al bilancio di Beta dell’anno X, tuttavia, è risultata la proposta di rendere indisponibili i finanziamenti erogati dai soci fino al 31 dicembre dell’anno Y. Tale proposta è stata approvata all’unanimità dalla compagine sociale di Beta.

I tre soci hanno successivamente ceduto ad altri soci di Beta le rispettive quote, senza farvi ricomprendere i diritti di credito derivanti dai suddetti prestiti, non riuscendo poi ad ottenere da Beta il rimborso dei finanziamenti sopra indicati. Di conseguenza, essi hanno agito contro Beta a tutela dei propri diritti di credito.

Nel corso del giudizio, è stata rilevata la decorrenza del termine prescrizionale di cinque anni per il diritto di credito vantato dagli ex soci di Beta.

La Cassazione, tuttavia, ha rilevato che, nella specie, la delibera assembleare ha inciso direttamente sull’esigibilità della prestazione, con ciò influenzando quanto è disposto dall’art. 2935 c.c., secondo il quale la prescrizione inizia a decorrere da quando la prestazione dovuta al creditore è esigibile. In particolare, la Suprema Corte ha inteso porre particolare attenzione al significato di esigibilità della prestazione: l’art. 2935 c.c., infatti, fa riferimento alla possibilità solo “legale” dell’esercizio del diritto. Ciò significa che, qualora il diritto di credito sia stato convenzionalmente sottoposto a termine iniziale, come nel caso di specie, il computo della prescrizione deve necessariamente iniziare da tale data, che coincide con il momento in cui il diritto può essere giuridicamente fatto valere. Nella specie, la prescrizione si dovrebbe calcolare a partire dal 31 dicembre dell’anno Y, e non dalla data in cui è stato eseguito il conferimento a favore di Beta.

La Cassazione ha altresì specificato alcuni criteri che possono essere d’aiuto nella qualificazione giuridica di conferimenti effettuati da soci alla propria partecipata.

L’erogazione di somme da parte di soci può avvenire a titolo di mutuo oppure di versamento, con diverse conseguenze, specie in termini di restituzione ai medesimi soci finanziatori, a seconda che l’erogazione venga qualificata nell’uno o nell’altro modo. Si pone un particolare problema qualora l’erogazione sia qualificata come versamento, in quanto quest’ultima forma di contributo non dà luogo ad un credito esigibile se non per effetto dello scioglimento della società, nei limiti dell’eventuale attivo del bilancio di liquidazione, ed è più simile al capitale di rischio che a quello di credito, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali e per la posizione del socio quale residua claimant.

Nelle ipotesi di dubbio sulla corretta qualificazione del finanziamento del socio, secondo la Corte, rilievo fondamentale deve essere dato alla volontà negoziale delle parti, avendo riguardo non tanto alla denominazione dell’erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto al modo in cui è stata attuata in concreto. Invece, laddove manchi una chiara manifestazione di volontà, la chiave di lettura può senz’altro essere ricavata dalla terminologia utilizzata nel bilancio, considerato il fatto che quest’ultimo è comunque soggetto all’approvazione dei soci. Di conseguenza, in tali ipotesi i termini utilizzati nel bilancio per qualificare i versamenti dei soci sono da considerarsi indice della loro volontà.

In conclusione, in punto di prescrizione, la Cassazione ha chiarito che il termine si deve computare a partire dal momento in cui la prestazione diviene giuridicamente esigibile; inoltre, quanto alla qualificazione del conferimento del socio, in casi di dubbio l’interprete deve accertare quali siano le modalità concrete di attuazione, in mancanza può comunque tener conto di quanto indicato dai soci nel bilancio.