28 Maggio 2019

Infortunio sportivo durante l’ora di educazione fisica: la Cassazione esclude la responsabilità della scuola

di Alessandra Sorrentino, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ., Sez. III, 10 aprile 2019, n. 9983, ord. – Pres. Armano – Rel. Scarano

Responsabilità sportiva – Danno subìto dall’allievo durante una gara – Responsabilità della scuola – Riconducibilità ad azione colposa di altro allievo e all’omessa adozione di misure preventive, da parte della scuola, idonee ad evitare l’evento – Ripartizione dell’onere probatorio tra studente e scuola – Responsabilità civile – Precettori e maestri

[1] Ai fini della configurabilità della responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 c.c. non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma di educazione fisica la disciplina sportiva in cui si è verificato il sinistro e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, ma è altresì necessario: a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara; b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto.

CASO

[1] Durante un torneo di pallamano organizzato dalla scuola, uno studente, in un’azione di recupero della palla e senza essere spinto dall’avversario, scivolava a terra, andando ad urtare contro una panchina, posta a latere del campo, riportando lesioni alla bocca.

I genitori dell’alunno minore rimasto infortunato citavano in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Istituto scolastico frequentato dal figlio, a cui si aggiungeva la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa dello stesso, onde ottenerne la condanna al risarcimento dei danni dallo stesso patiti.

La domanda risarcitoria veniva respinta in entrambi i primi gradi di giudizio.

Avverso la sentenza d’appello, i genitori dell’infortunato proponevano ricorso per cassazione, denunciando, tra l’altro, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2048, 2050 c.c. per il mancato rispetto, da parte dell’Istituto scolastico, della disposizione dell’art. 1, co. 2, del regolamento ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Handball, che prescrive l’obbligo di «circondare il terreno di gioco con una fascia di sicurezza di almeno 1 metro sui lati lunghi e di 2 metri sui lati corti» e per la mancata predisposizione di idonee cautele e protezioni sulle panchine a bordo campo atte ad evitare che i giocatori potessero procurarsi delle lesioni.

I giudici di legittimità hanno confermato la pronuncia impugnata, escludendo la responsabilità dell’Istituto scolastico.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte con l’ordinanza in commento ha affermato il principio secondo cui “In tema di danni conseguenti ad un infortunio sportivo subito da uno studente durante una gara svoltasi all’interno della struttura scolastica nell’ora di educazione fisica, ai fini della configurabilità della responsabilità della scuola ai sensi dell’art. 2048 c.c., è necessario: a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente partecipante alla gara, il quale sussiste se l’atto dannoso sia posto in essere con un grado di violenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato o con il contesto ambientale nel quale l’attività sportiva si svolge o con la qualità delle persone che vi partecipano, ovvero allo specifico scopo di ledere, anche se non in violazione delle regole dell’attività svolta, e non anche quando l’atto sia compiuto senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole della disciplina sportiva, né se, pur in presenza di una violazione delle regole dell’attività sportiva specificamente svolta, l’atto lesivo sia a questa funzionalmente connesso; b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto. Ne consegue che grava sullo studente l’onere di provare l’illecito commesso da un altro studente, mentre spetta alla scuola dimostrare l’inevitabilità del danno, nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il fatto.

QUESTIONI

[1] La Suprema Corte, nel respingere il ricorso proposto dai genitori dell’allievo infortunato, ha escluso la responsabilità della scuola sia ai sensi dell’art. 2048 c.c., che sancisce la responsabilità degli insegnanti per il danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza, sia degli artt. 2050 e 2051 c.c. che configurano le diverse ipotesi di responsabilità per l’esercizio di attività pericolosa, nonché per danni da cose in custodia.

I Giudici di legittimità, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all’art. 2048 c.c., hanno ribadito – richiamando un precedente analogo (Cass. civ., 20743/2009) –  il proprio orientamento in tema di infortunio sportivo scolastico, cioè verificatosi all’interno dell’istituto, durante le ore di educazione fisica, affermando che «ai fini della configurabilità della responsabilità a carico della scuola ex art 2048 c.c. non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma di educazione fisica la disciplina sportiva e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, essendo altresì necessario che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara e che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto».

Al riguardo, è opportuno considerare alcuni aspetti normativi e giuridici.

L’art. 2048, commi 2 e 3 c.c., secondo cui “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. …… Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”, prevede una responsabilità qualificata in capo ai soggetti ivi richiamati (precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte) nei confronti dei quali lo studente instaura un rapporto giuridico, fondato su contatto sociale, nel cui ambito il precettore (o maestro d’arte o insegnante di un mestiere) assume, oltreché l’obbligo di istruzione ed educazione, anche uno specifico dovere di protezione e di vigilanza.

La Suprema Corte, in molteplici pronunce in tema di infortunio scolastico, ha ribadito che, perché si configuri tale fattispecie di responsabilità qualificata a carico della scuola, occorrono sia un elemento positivo, cioè un danno che sia conseguenza del fatto illecito di altro studente impegnato nella gara, la cui prova rimane in capo al soggetto leso; sia un elemento negativo, cioè la mancata adozione, da parte dell’istituto scolastico, di tutte le misure idonee ad evitare  il fatto.

Nell’ordinanza in commento, la Corte ha ribadito che, in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, ove siano derivate lesioni personali ad un partecipante all’attività a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, occorre distinguere se l’evento dannoso sia stato conseguenza di un comportamento illecito posto in essere con lo specifico scopo di cagionare un danno ingiusto ad un altro partecipante, ovvero se l’eventus damni sia stato privo dell’elemento soggettivo della volontarietà di arrecare un danno ingiusto e sia avvenuto a seguito di un’azione di gioco eseguita dal soggetto responsabile nella normale dinamica della competizione sportiva.

Le due ipotesi, sebbene entrambe diano luogo ad un evento dannoso nel corso dello svolgimento di una gara sportiva, si connotano a livello giuridico in maniera differente.

Nella prima fattispecie infatti, il comportamento tenuto dal responsabile, in quanto privo di un collegamento funzionale con la gara sportiva, è palesemente qualificabile come comportamento illecito, caratterizzato dall’elemento soggettivo della volontarietà di arrecare ad altri un danno ingiusto.

Nella seconda ipotesi, invece, non sussiste un fatto illecito, essendo il comportamento tenuto dal soggetto responsabile funzionale alla competizione sportiva, dal momento che si inserisce nel normale svolgimento della attività sportiva, difettando pertanto l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.

Nel caso di specie, per le modalità con cui è avvenuto l’infortunio – l’infortunato era scivolato mentre stava rincorrendo un avversario, al fine di sottrargli la palla – è da escludere la volontà di ledere, tanto più che il giocatore infortunato era caduto autonomamente, senza essere spinto o indotto alla caduta dal giocatore avversario.

Le modalità di accadimento del sinistro in esame palesano la mancanza di una finalità illecita in capo all’alunno che l’infortunato stava rincorrendo, sussistendo invece un collegamento funzionale tra l’azione da questo realizzata ed il gioco in atto.

Inoltre, la Suprema Corte ha correttamente osservato che la partita di pallamano si era svolta sotto il diretto controllo dell’insegnante, che aveva accertato in tal modo anche la correttezza della stessa e la funzionalità di ogni azione con lo svolgimento della gara.

Ed è pacifico che il compimento di un atto funzionale al gioco e posto in essere per tale unico scopo non possa configurare in alcun modo la responsabilità di cui all’art. 2048 c.c., che necessita, come si è detto, della sussistenza dell’elemento soggettivo, ovvero la volontarietà nella causazione dell’illecito o la colpa grave.

Soltanto laddove lo studente infortunato fornisca la prova dell’illecito commesso dall’altro studente, la scuola deve provare di avere adottato tutte le misure cautelari idonee ad evitare il fatto lesivo (Cass. civ., 6844/2016), comprese l’illustrazione da parte dell’insegnante della difficoltà dell’attività e la predisposizione delle adeguate cautele, affinché le attività di gara potessero essere svolte in condizioni di sicurezza, contenendo così il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva (Cass. civ., 18903/2017).

La prova liberatoria gravante sull’istituto scolastico (e l’insegnante) consiste nella dimostrazione di aver esercitato la sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto, cioè quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere (Cass. civ., n. 318/1990). In altre parole, i precettori, per liberarsi dalla presunzione di colpa posta a loro carico dall’art. 2048 c.c., hanno l’onere di provare che né loro, né alcun altro precettore diligente, ai sensi dell’art. 1176, comma 2 c.c., avrebbe potuto, nelle medesime circostanze, evitare il danno (Cass. civ., n. 14216/2018).

Nel caso di specie, tuttavia, la predetta prova liberatoria, al fine di superare la presunzione di colpa ex art. 2048 c.c. in capo alla scuola e all’insegnante, non sarebbe stata necessaria, posto che lo studente infortunato non aveva preliminarmente fornito la prova a fondamento della propria domanda risarcitoria, cioè l’illecito commesso dallo studente avversario: prova che non avrebbe potuto fornire dal momento che non vi era stata alcuna azione scorretta o fallosa da parte dell’altro giocatore, giacché – come si è detto – lo studente era rimasto infortunato mentre rincorreva un avversario che gli aveva sottratto il possesso della palla senza toccarlo.

Peraltro, una volta fornita tale prova, il danneggiato avrebbe dovuto anche rendere la prova del nesso causale tra l’evento dannoso ed il comportamento tenuto dall’altro studente nel corso della competizione, nonché la prova del mancato inquadramento di tale condotta lesiva nel compimento di un atto funzionale al gioco.

Pertanto, accertata l’assenza del fatto illecito altrui (non vi era stata alcuna azione scorretta o comunque fallosa di altri giocatori) ed accertato che: la partita rientrava nella normale attività didattica della scuola e che si era svolta interamente sotto il controllo diretto dell’insegnante; il campo di gioco era perfettamente libero ed idoneo alla partita; l’insegnante aveva preventivamente istruito i giocatori, la Suprema Corte ha correttamente escluso la responsabilità della scuola, essendo l’incidente avvenuto “per una ragionevole causa fortuita, legata alle fisiologiche modalità di gioco della pallamanoe avendo l’insegnante fatto quanto doveva per assolvere all’obbligo di vigilanza cui è tenuto ai sensi dell’art. 2048 c.c..

Condivisibile è anche l’esclusione del rilievo causale della panchina contro la quale l’alunno era andato ad impattare, la cui presenza a bordo campo non poteva certamente considerarsi quale negligenza addebitabile alla scuola, essendo, come si legge nell’annotata ordinanza, «notorio che i campi da gioco siano fiancheggiati da una o più panchine per consentire ai giocatori di riserva di stare seduti, sicché la presenza della stesse costituisce ordinario completamento del campo da gioco, e non certamente in sé una insidia».

Nella fattispecie all’esame della Corte evidentemente l’infortunio si era verificato con modalità tali da non potere essere impedito, e tali da rientrare nell’alea normale dell’attività sportiva cui nella specie lo studente aveva preso parte, con conseguente esclusione della responsabilità della scuola e dell’insegnante.

A diverse conclusioni avrebbe dovuto invece pervenire la Suprema Corte se, fornita dall’attore la prova dell’illiceità del fatto commesso dall’altro giocatore in gara, l’infortunio fosse avvenuto ad esempio in assenza dell’insegnante nel corso della partita, o se, a seguito di una concitazione dei giocatori, la gara non fosse stata sospesa dall’insegnante, con ciò consentendo ai partecipanti di spintonarsi vicendevolmente; così come a conclusioni diverse i Giudici di legittimità avrebbero dovuto pervenire se fosse stato imprudentemente accantonato sul campo da gioco una panchina ovvero altro oggetto in grado di ostacolare la corsa dei giocatori.