14 Maggio 2019

Il brokeraggio assicurativo

di Martina Mazzei, Avvocato Scarica in PDF

Abstract

Il presente lavoro vuole analizzare, seppur brevemente, il ruolo del broker assicurativo nell’attività di distribuzione assicurativa e le regole di comportamento a cui deve attenersi alla luce delle recenti modifiche apportate al Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n, 209) dal d.lgs. 68 del 2018, nonché il contratto di brokeraggio assicurativo ponendo l’attenzione sia sulla sua qualificazione giuridica che sulle principali differenze con il contratto di mediazione.

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L’art. 106 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) – d’ora in poi c.a. – definisce l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa come quell’attività volta a «proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti o nella conclusione di tali contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati. Rientra nell’attività di distribuzione assicurativa la fornitura, tramite un sito internet o altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente è in grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso.»

Tale attività, ai sensi dell’art. 107 bis c.a., può essere esercitata dalle imprese di assicurazione e riassicurazione (anche attraverso propri dipendenti); da intermediari professionali come agenti, brokers, banche, SIM, intermediari finanziari, Poste Italiane s.p.a.   – Divisione Bancoposta; da intermediari non professionali (intermediari assicurativi a titolo accessorio) – limitatamente ad alcune operazioni – ovvero da soggetti aventi residenza o sede legale in un altro Stato dell’Unione Europea in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

In particolare il broker (o mediatore) assicurativo, secondo la definizione contenuta nell’art. 1 della L. 28 novembre 1984, n. 792, era definito come «colui che esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione

A seguito dell’abrogazione della suddetta legge l’art. 109 c.a. definisce i broker come «gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione» e la loro l’attività è delineata dall’art. 106 c.a. (sulla figura del broker in dottrina v. BOGLIONE, Il broker di assicurazione e riassicurazione in Italia e in Inghilterra – Funzioni e responsabilità, in Rivista Assicurazioni, 2000; ROSSETTI, Il broker, la mediazione, il nuovo codice delle assicurazioni, in Assic., 2005, II, 2, 203; LA TORRE, I mediatori di assicurazione, in Cinquant’anni col diritto, II, Milano 2008, 419 ss.; LA TORRE, Il broker di assicurazione in una indagine ricostruttiva, ivi, 505 ss.; FARENGA, Manuale di diritto delle assicurazioni private, 2019, 128).

Il broker, pertanto, può essere definito come un mediatore di assicurazione che mette in relazione l’assicurando e l’assicuratore per la conclusione di un contratto di assicurazione senza essere legato a nessuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza, di rappresentanza (le caratteristiche di indipendenza e di imparzialità distinguono la figura del broker da quella dell’agente di assicurazione).

Il broker assicurativo si distingue, quindi, dal semplice mediatore ex artt. 1754 ss c.c. Il mediatore assicurativo, infatti, non si limita a mettere in relazione l’assicuratore con l’assicurando ma assiste quest’ultimo nella fase precontrattuale, ricercando la compagnia più adatta ad assicurare il rischio proposto e collaborando, quindi, alla formulazione del contenuto contrattuale, e, talora, anche nella fase post contrattuale, cooperando alla gestione ed esecuzione del contratto.

È evidente, quindi, che alla mediazione si aggiunge un’attività di prestazione di consulenza professionale a favore dell’assicurando.

Tale assunto è stato confermato anche dalle SS.UU. con la sentenza 8095 del 2007 nella quale è stato affermato che il broker non è un rappresentante delle parti che stipulano il contratto di assicurazione ma è parte del contratto di c.d. brokeraggio assicurativo stipulato con il soggetto che si è rivolto al professionista. (sul contratto di brokeraggio assicurativo e il relativo dibattito dottrina e giurisprudenziale v. in dottrina BIANCHINI, La qualificazione del contratto di brokeraggio assicurativo, tra professionisti intellettuali e contrattazione d’impresa, in Giur. comm., 2006, 2, 277; GIACOBBE, Brokeraggio assicurativo e tipo contrattuale, 2001; PEDICINI, Il broker di assicurazioni, 1998; VERGANI, Il brokeraggio assicurativo: l’apertura della Cassazione sulla tipizzazione sociale del contratto, in Dir. econ. assicur., 1999. In giurisprudenza Cass. civ., 7 febbraio 2005, n. 2416; Cass. civ., 1° febbraio 2005, n. 1991; Cass. civ., 6 maggio 2003, n. 6874; Corte d’appello di Torino 8 marzo 2001, con nota di BOGLIONE, Il broker di assicurazione ha diritto alla provvigione da parte dell’assicuratore-aggiudicatario a seguito di bando d’asta recante le condizioni di sicurtà predisposte dal broker su incarico dell’assicurando?, in Ass., 2001, II, 180).

Prima della citata pronuncia la qualificazione giuridica del contratto di brokeraggio assicurativo aveva suscitato un vivace dibattito dottrinale e dato corso a interpretazioni giurisprudenziali non univoche.

Una tesi riconduceva il contratto di brokeraggio alla figura della mediazione atipica o unilaterale stante la peculiarità del rapporto fiduciario intercorrente tra il broker e l’assicurando. Contrariamente a quanto avviene nella figura della mediazione il broker, infatti, non si trova in posizione di imparzialità ma agisce su incarico o nell’interesse di una sola delle parti e, precisamente, del soggetto assicurando.

La tesi oggi prevalente nella giurisprudenza, alla luce anche della pronuncia a SS.UU. del 2007, è quella che riconosce al brokeraggio la natura di contratto misto che presenta sia gli elementi della mediazione che del contratto d’opera intellettuale. (negli stessi termini anche Trib. Torino, 26 gennaio 2000, in Giur. it., 2001, 783).

Nella medesima pronuncia si è affermato, infatti, il diritto del broker alla provvigione in tutti i casi in cui questi abbia svolto un’attività di collaborazione intellettuale con l’assicurando in vista della copertura dei rischi assicurativi e per la stipula di futuri contratti di assicurazione, a nulla rilevando che l’assicurando, dopo essersi avvalso dell’ausilio del broker, abbia stipulato personalmente questi stessi contratti.

Il broker assicurativo nella attività di distribuzione di prodotti assicurativi e riassicurativi e, quindi, nella sua qualità di intermediatore professionale, deve rispettare alcune regole di comportamento.

Con il recepimento della direttiva europea IDD (Insurance Distribution Directive) in virtù dell’emanazione del d.lgs. 68 del 2018 sono state introdotte, infatti, nel Codice delle assicurazioni delle severe regole di comportamento a carico di tutti i soggetti che svolgono attività di distribuzione di prodotti assicurativi al fine di tutelare coloro che entrano in rapporto con l’intermediario per stipulare un contratto di assicurazione.

L’art. 119 bis c.a., infatti, sancisce il principio secondo cui «i distributori di prodotti assicurativi operano con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti» ed, inoltre, che le informazioni pubblicitarie inviate dai distributori ai contraenti o ai potenziali clienti devono essere «corrette, chiare e non fuorvianti, imparziali e complete

Il successivo articolo 119 ter c.a. contempla, invece, il principio di adeguatezza che impone a colui che propone un prodotto assicurativo non solo di rendere edotto il contraente di tutte le particolarità dell’operazione ma anche di offrire il prodotto più confacente alle esigenze patrimoniali e al profilo di rischio del contraente o dell’assicurato.

Tale articolo stabilisce infatti al primo comma che «prima della conclusione di un contratto di assicurazione, il distributore di prodotti assicurativi: a) acquisisce dal contraente ogni informazione utile a identificare le richieste ed esigenze del contraente medesimo, al fine di valutare l’adeguatezza del contratto offerto; e b) fornisce allo stesso informazioni oggettive sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione informata.»

Le summenzionate norme devono essere poste in relazione con l’art. 58 del Regolamento IVASS n. 40 del 2018 secondo il quale per soddisfare in maniera coerente le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato i distributori «prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente le informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze.»

In particolare chiedono notizie sulle caratteristiche personali e sulle esigenze assicurative o previdenziali del contraente o dell’assicurato che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all’età, allo stato di salute, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto.

Sulla base delle informazioni raccolte i distributori, tenuto conto della tipologia di contraente

e della natura e complessità del prodotto offerto, forniscono al contraente medesimo, in forma chiara e comprensibile, informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata.

Il rifiuto da parte del contraente di fornire le suddette informazioni deve risultare da apposita

dichiarazione, da allegare alla proposta o alla polizza, sottoscritta dal contraente e dal distributore, dalla quale risulta la specifica avvertenza che tale rifiuto pregiudica la capacità

di individuare il contratto coerente con le richieste ed esigenze del contraente.

In sostanza, come specifica l’art. 54 del Regolamento IVASS 40/2018 i distributori, tra cui ovviamente i broker, nella loro attività di distribuzione devono:

  1. comportarsi con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti e degli assicurati e in modo da non recare pregiudizio agli stessi;
  2. osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando, nel caso di intermediari, le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali eventualmente operano;
  3. acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati.

Nel far ciò sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite dai contraenti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività e gli è precluso l’utilizzo delle stesse informazioni per finalità diverse da quelle strettamente inerenti allo svolgimento dell’attività di distribuzione salvo espresso consenso prestato dall’interessato a seguito di apposita informativa fornita ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati.

È chiaro, quindi, che la ratio del d.lgs. 21 maggio 2018, n. 68 è quella di tutelare il cliente che si appresta a stipulare un contratto di assicurazione rafforzando da un lato il principio di adeguatezza del prodotto assicurativo e dall’altro responsabilizzando gli intermediari attraverso l’introduzione di regole di comportamento e obblighi informativi.