12 Dicembre 2023

Gli ex soci di una società a responsabilità limitata estinta rispondono delle obbligazioni patrimoniali di questa con tutti i beni ottenuti dalla liquidazione

di Vittorio Greco, praticante avvocato Scarica in PDF

Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza n. 31109 dell’8 novembre 2023

Parole chiave: Società – Responsabilità Patrimoniale – Soci – Liquidazione – Beni – Somme.

Massima: “L’oggetto della responsabilità patrimoniale degli ex soci ex. art. 2495 comma 3 c.c., non può essere determinato secondo principi diversi da quelli che regolano la disciplina generale; si deve, pertanto, estendere al concetto di bene, e non limitarsi alle somme liquide di denaro come si potrebbe ritenere sulla base di un’interpretazione strettamente letterale della norma.”

Disposizioni applicate: art. 2495 comma 3 c.c.

Il caso in esame trae origine dalla richiesta in sede giudiziale, da parte di due promissari acquirenti, dell’accertamento dell’illegittimità del recesso dal contratto preliminare di vendita da parte del promissario venditore, con conseguente richiesta di condanna alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria.

Il promissario acquirente era una società a responsabilità limitata che, al tempo della domanda giudiziale, si era, tuttavia, sciolta.

Una volta accertata l’illegittimità del recesso, ed essendo pacifico il diritto da parte dei promissari acquirenti ad ottenere il doppio della caparra, restava il problema della determinazione dell’oggetto della responsabilità per il debito degli ex soci della società sciolta.

I creditori hanno invocato l’applicazione dell’art. 2495 comma 3 c.c. per cui “dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”.

Orbene, è proprio sulla base della formulazione letterale di questa norma che i ricorrenti hanno fondato il loro principale motivo di impugnazione.

Bisogna a tal proposito evidenziare che, in virtù della liquidazione della società, ai soci era stata assegnata una quota di capitale netto di un’altra società, di cui la società sciolta possedeva delle partecipazioni.

La misura di suddette quote era più che sufficiente a coprire il debito scaturente dal preliminare inadempiuto. Tuttavia, i debitori hanno sostenuto che, riferendosi la norma alle “somme” riscosse in base al bilancio di liquidazione, non potessero essere chiamati a rispondere, avendo ottenuto, in virtù della cessazione, delle quote e non delle somme liquide di denaro.

La Suprema Corte ha ritenuto tale motivo di impugnazione infondato.

Nonostante vi siano orientamenti precedenti della Cassazione favorevoli alla tesi più ancorata al tenore letterale della norma, come Cass. 15474/2017 (peraltro citato dal P.M. nelle sue osservazioni) per cui tra “la società cancellata dal registro delle imprese e i suoi soci può configurarsi una vicenda successoria, giacché, come è stato osservato, il successore intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore; ma è altrettanto vero che la successione ha luogo solo se ricorra la condizione posta dall’art. 2495 co.2 c.c. e, quindi, se vi siano state somme riscosse dai soci in base al bilancio finale di liquidazione”, non può trascurarsi che la parola con cui il sistema normativo complessivamente considerato contrassegna l’oggetto della responsabilità patrimoniale del debitore è “beni”, e non solo “somme”.

Per avvalorare ulteriormente quest’ultima lettura, i giudici hanno riportato parte di una precedente pronuncia della Corte a SU (Cass. 6070/2013) in cui sono stati individuati come oggetto della responsabilità patrimoniale, proprio nell’ipotesi di società posta in liquidazione, i “residui attivi non liquidati” e le “sopravvenienze attive”. È evidente come, la nozione, muova dal concetto di elementi attivi, cioè di beni, in coerenza con la disciplina generale della responsabilità patrimoniale.

La corretta interpretazione dell’art. 2495 è, quindi, quella che ricomprende nell’oggetto della responsabilità degli ex soci qualsiasi elemento idoneo a soddisfare le pretese dei creditori, intendendosi tutte le componenti patrimoniali attive, incluse naturalmente le partecipazioni societarie.

Pertanto, non avendo i giudici ritenuto che il ricorrente avesse fornito elementi sufficienti per “mutare” tale orientamento e, di conseguenza, tali da adottare una interpretazione restrittiva dell’art. 2495, ha rigettato il ricorso.

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