28 Gennaio 2020

Il diritto di controllo del socio non amministratore di una S.r.l. verso le società controllate dalla società partecipata

di Eleonora Giacometti, Avvocato Scarica in PDF

Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di imprese, Ordinanza del 20 febbraio 2019.

Parole chiave: diritto di controllo del socio – società a responsabilità limitata – diritto di consultazione – diritto di informazione – gruppi di società

Massima: “In generale, si deve escludere che il socio non amministratore di una S.r.l. possa esercitare il diritto di accesso alla documentazione di una società controllata dalla S.r.l. della quale egli non è socio, trattandosi di una opzione sicuramente estranea al dettato dall’art. 2476; tuttavia, quando si tratta di gruppi di società interamente partecipate dalla capogruppo, il diritto di controllo del socio non amministratore di una S.r.l. va parametrato al potere di gestione spettante all’organo amministrativo della S.r.l. medesima”.

Disposizioni applicate: art. 2476 c.c..

Con la sentenza in esame il Tribunale delle Imprese di Torino si è pronunciato in merito al diritto di controllo del socio non amministratore di una S.r.l., ai sensi dell’art. 2476 c. 2° c.c., che conferisce appunto il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali (anche tramite un professionista di fiducia) e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione, e ciò senza che il socio debba indicare o dimostrare l’utilità della documentazione cui intende accedere rispetto ad un proprio specifico interesse.

Il punto controverso del procedimento cautelare in esame non riguarda il diritto del socio ricorrente ad accedere alla documentazione della società partecipata, bensì il suo diritto ad accedere alla documentazione di altre due società (entrambe S.r.l. a socio unico) interamente controllate dalla società partecipata.

Al riguardo, il Tribunale di Torino ha innanzitutto premesso che, in via generale, si deve escludere che il socio non amministratore di una S.r.l. possa esercitare in via diretta il diritto di accesso alla documentazione di una società controllata dalla S.r.l. della quale egli non è socio, trattandosi di un’opzione sicuramente estranea al dettato dall’art. 2476 c.c.

Tuttavia si deve giungere a conclusioni diverse qualora si tratti di gruppi di società, ove la capogruppo è una holding non operativa che esercita, quale unica attività, la gestione delle partecipazioni in società da essa controllate (direttamente o indirettamente) al 100%.

In tal caso, il socio della holding ha sicuramente anche il diritto di essere informato, dall’organo di gestione della società controllante di cui è socio, su cosa succede “a valle”, proprio con riguardo alle società controllate della cui gestione si occupa la capogruppo.

Secondo il Tribunale di Torino il potere di controllo del socio di una S.r.l. deve quindi essere parametrato al potere di gestione spettante all’organo amministrativo della S.r.l. medesima. (e a sostegno di tale tesi viene richiamato anche un precedente del Tribunale delle Imprese di Milano; cfr. ordinanza del 27 settembre 2017).

Ciò in quanto la valutazione che deve essere effettuata non concerne l’esistenza o meno del diritto di controllo del socio, bensì quella di definire il perimetro delle conoscenze che l’organo gestorio della controllante deve avere sulle controllate (e può trasferire al socio ex art. 2476 c. 2° c.c.), perimetro che ricomprende senz’altro la documentazione concernente le scelte gestionali di maggior rilevanza ed esclude invece quella concernete l’operatività ordinaria delle controllate.

Nel caso in esame, il Tribunale di Torino ha quindi ammesso il socio ricorrente ad accedere alla documentazione della S.r.l. partecipata, riconoscendogli altresì il diritto di prendere visione di alcuni documenti relativi alle controllate, ossia quelli concernenti i dati sociali e le scelte gestionali rilevanti (ad es. in merito alle garanzie rilasciate o ottenute), o comunque eventi non marginali di cui l’organo amministrativo della società controllante non poteva non essere a conoscenza.