20 Ottobre 2020

Danno biologico terminale, danno morale terminale o catastrofale e danno tanatologico

di Alessandra Sorrentino, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ., ord., 28.02.2020, n. 5448 – Pres. Frasca – Rel. Cigna

Risarcimento del danno biologico terminale – Presupposti – Risarcimento del danno morale terminale – Lucida agonia – Danno tanatologico – Esclusione

[1] La perdita della vita, di per sé non risarcibile quale danno subìto in proprio dalla persona deceduta, in caso di decesso immediato o avvenuto dopo pochissimo tempo dalle lesioni, va risarcita, invece, nell’ipotesi di decesso avvenuto dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni, sotto il duplice profilo di danno biologico c.d. terminale e danno morale terminale. Nell’unitarietà del “genus” del danno non patrimoniale, può talora aggiungersi a siffatto danno biologico terminale anche un peculiare danno morale, ovvero il danno consistente nella sofferenza provocata dalla consapevolezza di dovere morire, risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente, sicché in difetto di tale consapevolezza, non è neppure concepibile l’esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni.

CASO

Le attrici citavano in giudizio, avanti al Tribunale di Teramo, Tizio e la Alfa Assicurazioni, onde ottenere una pronuncia di esclusiva responsabilità del primo quale autore del sinistro stradale in cui aveva perso la vita la nonna materna delle attrici, investita dall’auto di Tizio (assicurata per Rca con la detta Compagnia) durante l’attraversamento delle strisce pedonali e deceduta dopo sei giorni di coma, nonché una pronuncia di condanna in solido per il risarcimento dei danni patiti.

Il Giudice di prime cure dichiarava l’esclusiva responsabilità di Tizio, condannando i convenuti in solido al risarcimento del danno parentale (perdita della nonna, che, seppure non convivente, era legata alle nipoti da un profondo legame affettivo) subìto in proprio dalle attrici. Mentre rigettava la domanda di risarcimento del c.d. danno tanatologico subìto in proprio dalla nonna, e richiesto dalle attrici iure ereditario, in quanto la vittima, incosciente ed in stato di coma, non era stata in grado di percepire il proprio stato.

In grado d’appello, proposto da una delle nipoti della vittima, la Corte condannava in solido i convenuti al pagamento di un’ulteriore somma di denaro a titolo di risarcimento del c.d. danno biologico terminale, subìto dalla vittima nei sei giorni di agonia dopo l’incidente e trasmissibile iure successionis agli eredi.

L’attrice, infine, proponeva ricorso in Cassazione, affidato ad un unico motivo, lamentando che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno morale, che avrebbe dovuto spettare alla nonna, in quanto vittima di un reato, in esito al quale aveva perso il bene vita.

SOLUZIONE

La perdita della vita, di per sé non risarcibile quale danno subìto in proprio dalla persona deceduta, in caso di decesso immediato o avvenuto dopo pochissimo tempo dalle lesioni, va risarcita, invece, nell’ipotesi di decesso avvenuto dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni, sotto il duplice profilo di danno biologico c.d. terminale e danno morale c.d. terminale.

Nell’unitarietà del “genus” del danno non patrimoniale, può talora aggiungersi a siffatto danno biologico terminale anche un peculiare danno morale, ovvero il danno consistente nella sofferenza provocata dalla consapevolezza di dovere morire, risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente, sicché in difetto di tale consapevolezza, non è neppure concepibile l’esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni.

QUESTIONI

Occorre premettere che l’ordinanza in commento non presenta particolari profili di innovatività nel panorama giurisprudenziale in tema di danni da morte, tuttavia offre lo spunto per fare, sia pure sinteticamente,  chiarezza sulle varie figure di danno che vengono in rilievo quando la morte di un soggetto, a causa di una condotta illecita di un terzo, a sua volta determini conseguenze sia sulla vittima, sia sui congiunti di questa.

Le figure di danno che vengono in rilevo sono: il “danno biologico terminale”, il “danno morale terminale o danno catastrofale” ed il “danno tanatologico”, che secondo gli Ermellini – che richiamano sul punto Cass. civ., 18056/2019 – svolgono una funzione meramente descrittiva, posto che non possiedono alcuna rilevanza giuridica, non identificando una particolare entità ontologica diversa dal danno biologico e dal danno morale (sul punto cfr. Cass. civ., 20 febbraio 2015, n. 3374).

Il punto da cui muove la Suprema Corte è che il bene vita, su cui l’evento morte incide, non è tutelato dalla legge civile, salvo che tra l’evento lesivo e la morte non sia intercorso un lasso temporale tale da far sorgere in capo al de cuius il relativo diritto risarcitorio.

In altre parole, la morte impedisce che la vittima possa avvertire un pregiudizio, un disagio dovuto ad una ridotta efficienza. Ne consegue che quando la morte è contemporanea alla lesione, mancando il predetto pregiudizio, la vittima non può acquistare iure proprio nessun diritto al risarcimento.

Nel caso in cui, invece, il decesso sia avvenuto dopo un apprezzabile lasso temporale dalle lesioni (come nel caso di specie), la perdita della vita è risarcibile, iure successionis, sotto il duplice profilo del danno biologico c.d. terminale e del danno morale c.d. terminale.

Il danno biologico terminale consiste in una invalidità e/o menomazione psicofisica, cagionate dal decorso della patologia (contratta a causa della lesione alla salute) ad inevitabile esito letale ed è sempre risarcibile, purché intercorra un lasso di tempo apprezzabile  tra le lesioni e la morte (convenzionalmente ritenuto di almeno ventiquattro ore) causata dalle stesse, essendo irrilevante la circostanza che, durante tale periodo di permanenza in vita,  la vittima abbia mantenuto uno stato di lucidità (il quale costituisce, invece, il presupposto del diverso danno morale terminale).

Il danno morale terminale, o anche detto danno catastrofale o catastrofico, consiste, invece, nella sofferenza provocata dalla consapevolezza di dover morire, cioè nella “paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali”.

Per la configurabilità di tale danno assume rilievo, in luogo dell’apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni ed il decesso, il diverso criterio della sofferenza provata (Cass. civ., SS.UU. 08.04.2010, n. 8360). Anche in questo caso la risarcibilità del pregiudizio è ammessa soltanto al ricorrere del presupposto della permanenza in vita, sebbene per un intervallo che può essere anche inferiore a quello necessario per l’insorgenza di una riduzione dell’integrità psico-fisica (sia pure temporanea).

Ciò che tuttavia rileva perché sia accertata la componente catastrofale del danno terminale è che vi sia stata da parte della vittima una consapevole attesa della morte, una lucida agonia, intesa come percezione cosciente della progressiva perdita delle proprie funzioni vitali.

Quindi la sofferenza patita dalla vittima nel periodo precedente la morte è risarcibile, in favore degli eredi, solo se una sofferenza vi sia stata e, quindi, solo se le condizioni del danneggiato siano state tali da consentirgli di rendersi conto dell’irreversibilità del proprio stato.

L’ordinanza in commento, pur menzionandolo in principio della parte motiva, tuttavia poi non si sofferma sul c.d. danno tanatologico e sui motivi che ne escludono la risarcibilità iure hereditatis.

Nella specie la domanda di risarcimento del danno tanatologico subìto in proprio dalla nonna delle attrici era stata rigettata dal Giudice di primo grado, giacché – secondo quanto si legge nella ordinanza – “la vittima, in stato di coma dopo l’incidente, non era stata in condizione di percepire il suo stato”.

Il Giudice di prime cure sembrerebbe parlare impropriamente di danno tanatologico, intendendo invece fare riferimento al danno morale terminale, giacché la cosciente percezione della propria ineluttabile morte è presupposto per la configurabilità di quest’ultimo.

Mentre il danno c.d. tanatologico, o anche detto danno da perdita della vita, non è mai risarcibile, così come affermato da ultimo dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 22.07.2015, n. 15350, che hanno stabilito che la persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito non può acquistare, e di conseguenza non può trasmettere agli eredi, alcun diritto al risarcimento del danno per “perdita della vita”.

In sostanza, affinché nasca il diritto al risarcimento del danno da perdita della vita, occorre che colui che deve acquistarlo muoia. Ma se il titolare del diritto muore, non c’è più alcun soggetto capace di acquistare quel diritto.

In base al principio affermato dalle recenti Sezioni Unite, quindi, il Giudice di primo grado, nel caso di specie, avrebbe dovuto rigettare la domanda risarcitoria del danno tanatologico avanzata delle nipoti della vittima, per il fatto che tale danno non è mai risarcibile e non perché la vittima, in stato comatoso, non era in grado di comprendere l’inevitabile sopraggiungere della propria morte.

Salvo che il Tribunale non abbia fatto riferimento al danno tanatologico per un lapsus calami, mentre invece intendeva riferirsi al danno morale terminale.

In applicazione dei principi sopra esposti, secondo la Corte di Cassazione, correttamente la Corte di merito ha liquidato in via equitativa il “danno biologico terminale” per i sei giorni in cui la vittima è rimasta in vita, in stato di coma, prima del decesso. E parimente correttamente ha rigettato la domanda di risarcimento del danno morale terminale, posto che era circostanza pacifica il fatto che la donna era rimasta in stato di coma per sei giorni e, quindi, non aveva quella consapevolezza e lucidità tali da poter comprendere l’ineluttabile avvicinarsi della fine della propria vita e di conseguenza di sperimentare la “ paura di dover morire”.