21 Aprile 2020

Il trust interno – II Parte

di Martina Mazzei, Avvocato Scarica in PDF

In merito all’ammissibilità del trust interno occorre evidenziare, in ultima battuta, che il trust presenta analogie e differenze con istituti affini come il fondo patrimoniale ex artt. 167 ss c.c., la fondazione ex artt. 14 ss c.c. e il negozio fiduciario.

Per quanto attiene al rapporto con il fondo patrimoniale:

  • Il fondo patrimoniale è un istituto tipico del diritto di famiglia che ha come scopo specifico quello di vincolare determinati beni (immobili, mobili registrati, titoli di credito) al soddisfacimento dei bisogni familiari; il trust, invece, è un istituto, mutuato dal sistema di common law, avente struttura e funzione atipica, che può adattarsi a varie esigenze, tra cui quella inerente ai bisogni della famiglia.
  • Entrambi gli istituti sono caratterizzati dall’esistenza di un patrimonio destinato ad uno scopo e realizzano la separazione di esso dal restante patrimonio del soggetto titolare, cioè la c.d. segregazione, infatti, sia nel trust che nel fondo si ha un vincolo di destinazione ad una specifica finalità ossia, per il fondo patrimoniale, i bisogni della famiglia e, per il trust, un interesse meritevole di tutela.
  • Il fondo patrimoniale non richiede accettazione, la quale è necessaria solo quando il fondo è costituito da un terzo per atto tra vivi, mentre, nel trust, il trustee potrebbe anche non accettare i beni.
  • L’atto istitutivo di trust è programmatico, cioè evidenzia un programma mentre l’istituzione del fondo patrimoniale non può essere considerata un negozio di tipo programmatico poiché esso è relativo esclusivamente a beni già esistenti.
  • Dal punto di vista soggettivo il fondo patrimoniale presuppone una famiglia legittima fondata sul matrimonio ed, infatti, solo i coniugi o coloro che divengano tali possono costituirlo e, parimenti, solo tali soggetti possono beneficiarne. Quando lo status di coniuge viene meno per una qualsiasi causa di cessazione del vincolo coniugale cessano gli effetti del fondo patrimoniale, salvo nel caso in cui vi siano figli minori. Nel trust, invece, non ci sono limiti o vincoli di carattere soggettivo.
  • Dal punto di vista oggettivo nel fondo possono essere destinati soli beni per i quali è possibile dare pubblicità nei pubblici registri al vincolo di destinazione cui sono sottoposti (immobili, mobili registrati, titoli di credito nominativi) nel trust, invece, si può ricomprendere qualsiasi bene e anche titoli di credito.
  • La protezione patrimoniale data dal fondo è limitata: i beni conferiti nel fondo non possono essere oggetto di atti di esecuzione forzata per debiti che non siano relativi ai bisogni della famiglia e, a tal riguardo, è necessario dimostrare – e l’onere della prova grava sui coniugi – che il creditore fosse a conoscenza del fatto che tali debiti erano stati contratti per esigenze diverse da quelle familiari. La protezione del trust, invece, grazie all’effetto segregativo, è totale giacché, non solo i creditori del disponente non possono agire contro i beni del trust (salvo in caso di buon esito della azione revocatoria dell’atto con cui il disponente ha dotato il fondo in trust) ma neppure i creditori del trustee possono in alcun modo rivalersi per debiti di costui sui beni del fondo perché quei beni non si confondono con il suo patrimonio. Infine, neanche i creditori dei beneficiari potranno agire sui beni o sui redditi se il trust è discrezionale.
  • Dal punto di vista formale, il trust richiede forme meno rigorose rispetto al fondo patrimoniale che, se viene costituito dai coniugi, deve rivestire necessariamente la forma dell’atto pubblico (al pari di ogni altra convenzione matrimoniale) mentre, se effettuato da un terzo, può essere disposto anche per testamento. L’atto istitutivo di trust, pur dovendo risultare per iscritto, può assumere la forma di scrittura privata, ed è quella che, ormai, la prassi professionale ha adottato per i trust interni.

Sussistono, altresì, analogie e differenze tra il trust e la fondazione disciplinata agli artt. 14 ss c.c.

  • La fondazione è un ente costituito da un patrimonio preordinato al perseguimento di un determinato scopo. Nel trust, invece, si ha un fenomeno di segregazione e destinazione patrimoniale in forza del quale i beni oggetto del trust entrano nel patrimonio del trustee non confondendosi con gli altri beni del patrimonio e ove il trustee si obbliga a gestire tali beni nell’interesse di un terzo (beneficiary) o per il conseguimento di uno scopo determinato e ulteriore.
  • Una differenza tra i due istituti era individuata, in passato, nei controlli governativi che la fondazione, a differenza del trust, doveva sopportare ex art. 17 c.c. Tale differenza, tuttavia, è venuta meno a seguito dell’abrogazione dell’art 17 c.c.
  • I beni destinati al funzionamento della fondazione, a differenza di quanto accade per il trust, sono soggetti a indisponibilità, ossia l’impossibilità di distrarre tali beni dalla finalità prevista dallo statuto, ma possono essere aggrediti dai creditori della fondazione.
  • Sotto il profilo formale, le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico o con testamento mentre il trust pur dovendo risultare per iscritto, può assumere la forma di scrittura privata.
  • Per quanto riguarda la durata, nel trust il termine finale di durata è fissato dal o dai disponenti in assoluta autonomia e vede come unico limite quello previsto dalla legge richiamata nell’atto istitutivo mentre nel caso della fondazione, a norma dell’art 27 c.c., oltre che per le cause previste dall’atto costitutivo e dallo statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo non è stato raggiunto o è divenuto impossibile.
  • Per quanto riguarda il regime di responsabilità patrimoniale l’art 18 c.c. prevede che gli amministratori siano responsabili secondo le forme del mandato (art. 1707 ss c.c.). In particolare i creditori del mandatario non possono far valere le proprie ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistato in nome proprio purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa anteriore al pignoramento ovvero trattandosi di beni immobili iscritti in pubblici registri sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell’atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo. Quindi, mentre i creditori del mandante possono aggredire i beni acquistati dal mandatario in esecuzione del suo incarico ciò non è permesso ai creditori del beneficiary nel caso in cui questo sia persona diversa dal settlor.

Infine l’istituto del trust si avvicina anche al negozio fiduciario da cui si differenzia in quanto:

  • Il negozio fiduciario non realizza una vera segregazione patrimoniale perché il bene trasferito entra nel patrimonio del fiduciario e può essere aggredito dai creditori personali dello stesso.
  • il rapporto del negozio fiduciario a una struttura bilaterale mentre il trust, di regola, la struttura trilaterale.
  • Con riferimento agli strumenti di tutela il fiduciante, avendo perso il diritto reale, non ha azioni di tutela della proprietà ma solo un diritto al ritrasferimento e non può chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento dell’obbligo di ritrasferimento e il risarcimento del danno oppure esercitare l’azione ex art. 2932 c.c. Il beneficiary, invece, è proprietario sostanziale del bene e, pertanto, può oppure le azioni a tutela della proprietà e ha il diritto di seguito.