21 Luglio 2020

Sulla validità della copia notificata dell’atto di citazione e sull’autonomia della procura speciale rilasciata al difensore

di Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Cass., sez. II, 3 giugno 2020, n. 10450, Pres. Manna – Est. San Giorgio

[1] Mancata sottoscrizione della copia notificata della citazione – Rilevanza – Esclusione – Condizioni (artt. 125, 163, 164 c.p.c.).

La mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia notificata della citazione non incide sulla validità di questa, ove detta sottoscrizione risulti nell’originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel procuratore (massima ufficiale). 

[2] Nullità della citazione – Ordine di rinnovazione – Conseguenze sulla validità della procura speciale rilasciata a margine o in calce alla stessa – Esclusione – Fondamento (artt. 125, 163, 164 c.p.c.).

La procura speciale rilasciata al difensore, quand’anche a margine o in calce alla citazione, è negozio autonomo rispetto ad essa, e non è con questa in rapporto di dipendenza o subordinazione, sì che ove sia nullo l’atto introduttivo del giudizio discenda, necessariamente, la nullità del mandato alle liti. Ne consegue che la rinnovazione della citazione dichiarata nulla non richiede il rilascio di un nuovo mandato al difensore, che si pone sovente come “prius” temporale ed è sempre un”prius” logico dell’attività svolta dal difensore tecnico, in ragione del conferimento dello “ius postulandi” che esso attribuisce (massima ufficiale).

CASO

[1][2] La società Alfa conveniva in giudizio Tizio chiedendone la condanna al pagamento del saldo dei lavori di ristrutturazione di un immobile di sua proprietà. Tizio, oltre a proporre domanda riconvenzionale di accertamento dell’inadempimento della società in relazione ad alcuni dei lavori eseguiti, sollevava eccezione di nullità dell’atto di citazione – prima erroneamente notificato a un soggetto diverso e poi rinnovato -, in quanto: a) nella copia dell’atto mancavano l’indicazione del conferimento dell’incarico a un codifensore e la sottoscrizione del difensore indicato; e b) sulla procura posta a margine di tale atto risultavano omesse sia l’indicazione del soggetto conferente l’incarico e la relativa sottoscrizione, sia la firma per autentica del difensore. Inoltre, poiché il giudizio era stato introdotto con «atto di citazione rinnovata […] in virtù di delega a margine dell’atto di citazione [dichiarato nullo] il cui contenuto integralmente si richiama» -, secondo il convenuto la nullità di tale primo atto di citazione si sarebbe riflessa anche sulla validità della procura a suo tempo rilasciata a margine dello stesso, che non avrebbe dunque potuto avere alcuna valenza con riguardo all’attività di introduzione del giudizio avvenuta con l’atto di citazione rinnovato. L’eccezione veniva accolta dal Tribunale di Roma.

La società Alfa proponeva allora appello, accolto dalla Corte territoriale di Roma. Quest’ultima, in particolare, rilevava come l’originale dell’atto di citazione rinnovato contenesse tutti gli elementi non trasfusi nella copia notificata, con conseguente esclusione di una possibile incertezza circa gli aspetti inerenti all’individuazione della società attrice, del procuratore e della procura. In particolare, la Corte d’Appello affermava come: a) la procura fosse valida anche se non sottoscritta dalla parte nella copia notificata; b) la mancata sottoscrizione del difensore della copia notificata non incidesse sulla validità della citazione, in quanto tale sottoscrizione esisteva nell’originale; c) dalla intestazione dell’atto risultasse chiaramente l’indicazione del soggetto conferente l’incarico; d) l’omessa indicazione del conferimento dell’incarico al codifensore non incidesse sulla validità della procura, che risultava comunque rilasciata all’altro difensore.

Avverso tale decisione, Tizio proponeva ricorso per cassazione col quale lamentava, per quanto qui interessa, violazione e falsa applicazione degli artt. 163, terzo comma, nn. 2) e 6) e 164, primo comma, c.p.c.: insistendo, in tal modo, sulla nullità dell’atto di citazione rinnovato, sull’esistenza di vizi inficianti la procura a margine della copia notificata e sull’inidoneità della procura rilasciata a margine del primo atto di citazione originario, dichiarato nullo, a venire in gioco.

SOLUZIONE

[1][2] La Suprema Corte rileva l’infondatezza della censura avanzata dal ricorrente. In particolare, richiamando una serie di consolidati principi, che verranno analizzati tra breve, essa afferma la persistente validità della procura rilasciata a margine dell’atto di citazione poi dichiarato nullo, stante la sua autonomia rispetto all’atto cui accede, nonché la validità della copia notificata dell’atto di citazione rinnovato, seppur priva della serie di elementi poco sopra richiamati. Conseguentemente, rigetta il ricorso per cassazione proposto.

QUESTIONI

[1][2] La Corte di Cassazione affronta così due questioni, la cui trattazione si presta a essere effettuata congiuntamente, inerenti ai requisiti di validità della procura rilasciata al difensore e della copia notificata dell’atto di citazione introduttivo del giudizio.

A tal riguardo, giova preliminarmente richiamare la disciplina che il codice di rito dedica agli aspetti ora in rilievo.

L’art. 163 c.p.c., dedicato al contenuto della citazione, prescrive che questa debba recare, oltre alle generalità dell’attore (n. 2), le generalità del procuratore e l’indicazione della procura (n. 6). Quanto alle conseguenze previste per la violazione di tali precetti, il successivo art. 164 commina, per il caso di omessa o assolutamente incerta indicazione delle generalità dell’attore, la sanzione della nullità, sanata ex tunc dalla costituzione in giudizio del convenuto ovvero – in caso di mancata costituzione dello stesso – dalla tempestiva rinnovazione dell’atto di citazione. D’altro canto, l’art. 182 c.p.c. prevede che laddove il giudice rilevi d’ufficio un vizio determinante la nullità della procura, debba assegnare alla parte un termine perentorio per il rilascio della procura ovvero per la rinnovazione della stessa: attività, queste, che, di nuovo, comportano la sanatoria ex tunc del vizio. Da ultimo, ai fini in esame occorre ricordare l’art. 125 c.p.c., che richiede che gli atti di parte – sia nell’originale, quanto nelle copie da notificare – siano sottoscritti dal difensore, salvo la possibilità che siano sottoscritti dalla parte, laddove essa stia in giudizio personalmente. La norma, come noto, non prevede specifiche sanzioni per la violazione delle prescrizioni in essa contenute, rinviando o alle norme generali in materia di nullità degli atti processuali, o alle discipline speciali dettate con riguardo ai singoli atti.

Così delineata la cornice normativa di riferimento, è possibile analizzare con cognizione di causa le singole questioni affrontate dalla Suprema Corte.

Anzitutto, viene affrontata la questione circa l’utilizzabilità, ai fini della rinnovazione dell’atto di citazione, della procura posta a margine dell’atto dichiarato nullo: una questione che potremmo definire assorbente, rispetto all’analisi sulla validità della procura apposta sulla copia notificata dell’atto di citazione rinnovato, in quanto l’ultrattività della prima sarebbe senz’altro idonea a sorreggere il compimento dell’attività di rinnovazione. A tal proposito, i giudicanti richiamano un orientamento abbastanza consolidato a livello di giurisprudenza di legittimità, secondo cui la procura speciale rilasciata al difensore, anche se a margine o in calce all’atto di citazione, rappresenta un negozio autonomo rispetto a quest’ultimo, con la conseguenza che, laddove l’atto introduttivo del giudizio venga dichiarato nullo, ciò non implica pure la nullità del mandato alle liti (in questi termini, Cass., 28 aprile 2010, n. 10231; Cass., 11 agosto 2004, n. 15489; tra le contrarie, Cass., 12 luglio 2006, n. 15879, la quale ha affermato che «la procura apposta a margine o in calce all’atto di citazione resta travolta dalla nullità dell’atto medesimo, del quale costituisce parte inscindibile per lo stretto collegamento funzionale esistente tra la vocatio in ius e la procura speciale apposta a margine o in calce, sicché la rinnovazione della citazione richiede il rilascio da parte dell’attore di un altro mandato al difensore, restando esclusa la possibilità di un mero richiamo al mandato in precedenza conferito»).

Risolto tale profilo, la Corte passa ad analizzare la validità della procura apposta sulla copia notificata dell’atto di citazione rinnovato. A tal riguardo, quanto ai profili inerenti all’omessa indicazione e alla mancata firma del soggetto conferente il mandato alle liti, la Cassazione rileva come l’invalidità della procura sussista, in tali ipotesi, esclusivamente laddove a tali omissioni consegua l’assoluta incertezza sulla persona del conferente sicché, ove tale incertezza non sussista, la procura deve considerarsi valida. A corroborare tale ragionamento, si ricorda il principio affermato da Cass., 30 dicembre 2014, n. 27548, la quale ha affermato che la decifrabilità della firma non è requisito di validità della procura ove l’autore sia identificabile, con nome e cognome, dal contesto dell’atto medesimo. Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Roma aveva in effetti rilevato come dalla intestazione dell’atto di citazione risultasse chiaramente che il soggetto conferente il mandato fosse il legale rappresentante della società Alfa.

Con riguardo alla mancata sottoscrizione del difensore nella copia notificata dell’atto di citazione, il riferimento è al già menzionato art. 125 c.p.c. il quale, come ricordato, effettivamente richiede che tale firma sia apposta anche sulle copie degli atti di parte. Tuttavia, sul punto si è affermato un consolidato orientamento giurisprudenziale, cui la sentenza in commento si allinea, secondo cui una siffatta omissione non incide sulla validità dell’atto, ove detta sottoscrizione sussista sull’originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire certezza sulla rituale provenienza da quel procuratore (tra le più recenti, Cass., 15 maggio 2018, n. 11793; Cass., 24 febbraio 2011, n. 4548): circostanza, questa, parimenti attestata dalla Corte di merito.

Quanto, infine, alla mancanza, nella copia notificata dell’atto di citazione, dell’indicazione del conferimento dell’incarico difensivo al codifensore (art. 163, n. 6), c.p.c.) – a prescindere dal fatto che tale circostanza risultava dall’originale dell’atto -, la Cassazione rileva come ciò non sia in ogni caso idonea a inficiare la validità della procura: in assenza di una specifica volontà della parte in senso contrario, infatti, gli incarichi conferiti a più difensori si intendono attribuiti disgiuntamente, con la conseguenza per cui ciascuno di essi è autonomamente e individualmente legittimato alla sottoscrizione dell’atto introduttivo del giudizio, con esclusione di ogni profilo di nullità dell’atto dovuto alla mancanza di firma di uno dei codifensori (così, Cass., 23 gennaio 2004, n. 1168).

In conclusione, escluso ogni profilo di nullità dell’atto di citazione ovvero della procura speciale conferita, la Cassazione correttamente procede al rigetto del ricorso presentato.