2 Novembre 2016

La riforma della giustizia sportiva

di Guido Martinelli Scarica in PDF

Il Consiglio Nazionale del Coni, dopo aver inizialmente approvato i nuovi principi di giustizia sportiva, (delibera n. 1519 del 15.07.2014) ha successivamente emanato con delibera n. 1538 del 09.11.2015, approvato con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16.12.2015, un proprio codice di giustizia sportiva con il quale ha reso esecutivi i principi di giustizia sportiva ai quali si sono dovuti uniformare i regolamenti di tutte le Federazioni e discipline sportive associate.

Innanzi tutto affidando ad un nuovo organismo, che ogni Federazione ha dovuto istituire (o, in assenza, facendo riferimento a quello attivato centralmente dal Coni),  denominato commissione federale di garanzia l’onere di indicare i componenti degli organi di giustizia e il potere di adottare provvedimenti disciplinari nei loro confronti.

La struttura giudicante dello sport, formata dai componenti individuati attraverso il lavoro della citata commissione, per ogni disciplina, si suddivide in Giudici sportivi, Tribunali federali, Corti sportive e federali di appello.

I Giudici sportivi, istituiti  presso ogni Federazione, si distinguono in Giudice sportivo nazionale, territoriale e Corte sportiva d’appello in ragione della competenza funzionale e territoriale, i primi due, e della competenza  per grado per la Corte sportiva d’appello quale giudice del gravame.

Il Giudice sportivo nazionale e territoriale pronuncia in composizione monocratica sulla regolarità tecnica della manifestazione sportiva, quanto al luogo di svolgimento, allo status dei partecipanti, alle condotte di tutti coloro che partecipano all’evento. Il Giudice sportivo di prima istanza pronuncia inaudita altera parte sulla base del rapporto inviato dagli arbitri o dagli ufficiali di gara, con immediatezza e comunque senza ritardo, assunta ogni informazione ritenuta utile ai fini del decidere.

Il referto arbitrale fa fede fino a querela di falso. Alcune Federazioni, per fattispecie ben definite e limitate, accetta già da questo grado la possibilità della prova televisiva, quasi sempre ad integrazione e non in opposizione al contenuto del rapporto dei direttori di gara.

La Corte d’appello sportiva è giudice dell’impugnazione avverso le pronunce del Giudice sportivo nazionale e territoriale; il relativo procedimento segue il rito camerale. La proposizione del reclamo non sospende l’esecuzione della decisione impugnata salvo che con provvedimento idoneo, istante l’appellante, non sia pronunciata l’inibitoria per preservare provvisoriamente gli interessi del reclamante.

In primo luogo il potere di sospensione può essere esercitato se la decisione è appellata; il relativo procedimento ha carattere incidentale essendo collegato con l’impugnazione; il Giudice di appello ha ampio potere discrezionale a sospendere anche, e ragionevolmente, l’efficacia esecutiva della decisione quando anche l’esecuzione non sia iniziata. La concessione dell’inibitoria si baserebbe sulla opportunità di preservare gli interessi del reclamante.

Il Giudice dovrà procedere alla delibazione sommaria della fondatezza dell’appello ed alla valutazione della portata e della eventuale riparabilità del danno che potrebbe conseguire dall’esecuzione della sentenza.

La Corte nei casi di improponibilità o improcedibilità dell’istanza di primo grado, annulla la decisione impugnata; in ogni altro caso in cui non debba dichiarare l’inammissibilità del reclamo decide nel merito.

Giudica il Tribunale  Federale su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento avanti ai Giudici sportivi.

Avverso le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Federale contrarie alle legge allo Statuto ed ai principi fondamentali Coni, allo Statuto e Regolamenti federali, è ammesso ricorso avanti al Tribunale Federale. Possono proporre ricorso i soggetti specificamente qualificati e, qualora  sia impugnata una delibera assembleare “i tesserati, gli affiliati, i titolari di una situazione giuridicamente protetta dall’ordinamento sportivo  che abbiano subito un pregiudizio diretto ed immediato dalle deliberazioni”.

Avverso le decisioni del Tribunale è ammesso reclamo alla Corte d’appello federale nei termini prescritti decorsi i quali la “decisione non è più impugnabile, nè è ammesso il ricorso al Collegio di garanzia  dello Sport “).

Il dispositivo della decisione con cui è definito il giudizio, riservati  i motivi, costituisce titolo esecutivo ma il ricorso al Collegio di garanzia dello sport è improponibile  fino alla pubblicazione della motivazione. In tal modo, però, in  caso di esecuzione della decisione sulla base  del solo dispositivo la parte soccombente non può sperimentare alcuna azione per ottenere un effetto sospensivo.

Nella struttura della giustizia federale la funzione inquirente è affidata al Procuratore federale. E’ costituito in  ufficio permanente  presso ogni Federazione  che “si compone di un Procuratore Federale ed eventualmente di uno o più aggiunti  nonchè di uno o più sostituti” secondo la determinazione statutaria.

Il Procuratore Federale è competente “in via esclusiva” all’esercizio dell’azione disciplinare che procede dall’accertamento della commissione dell’illecito. Questa operazione di verifica si svolge attraverso attività articolate nella fase delle “indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione “, attività  in cui si sostanziano le funzioni  del Procuratore federale.

Sulla base degli elementi acquisiti il Procuratore federale deciderà se esercitare l’azione disciplinare “formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio” o disporre l’archiviazione se “la notizia dell’illecito sportivo è infondata o se gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l’accusa, ovvero se l’illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito, ovvero se è rimasto ignoto l’autore”.

La fase del giudizio “avanti al Giudice presso il quale il Procuratore federale ed i Sostituti svolgono le relative funzioni” pare assegnare al Procuratore federale la posizione di parte accusatrice  posta su un piano di parità rispetto alle altre parti affiliati, tesserati e comunque soggetti al potere disciplinare.

“Non partecipa alle deliberazioni del giudice presso il quale svolge le funzioni” e non può godere “dopo l’esercizio dell’azione penale di poteri e facoltà non ragionevoli nè equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa”.

Il  Procuratore federale esercita l’azione disciplinare, deferisce a giudizio l’incolpato avanti al Tribunale federale; interviene nei relativi procedimenti; dà impulso al giudizio di annullamento delle deliberazioni dell’Assemblea federale proponendo ricorso con gli stessi poteri  dei tesserati o affiliati. Non ha una funzione giudicante; quando esercita l’azione disciplinare enunciando le norme violate, in definitiva domanda l’applicazione della sanzione in conseguenza della rilevata trasgressione.

Le attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali sono soggette al coordinamento ed alla vigilanza della Procura generale dello sport istituita presso il Coni.  La Procura generale dello sport coopera con i Procuratori federali per assicurare completezza e tempestività delle indagini; può invitare anche su segnalazione dei tesserati ed affiliati, il procuratore federale ad aprire un fascicolo di indagine, provvedendo all’iscrizione  nel registro generale, custodito presso la Procura dello sport, dei procedimenti in corso presso ciascun ufficio della procura federale.

Può assumere per sè un compito spettante alla Procura federale in caso di “inadempienza”. Infatti “può avocare, con provvedimento motivato, l’attività inquirente non ancora conclusa. Il potere di avocazione può essere altresì esercitato nei casi in cui emerga un’omissione di attività di indagine tale da pregiudicare l’azione disciplinare e nei casi in cui l’intenzione di procedere all’archiviazione sia ritenuta irragionevole”.

E’ organo di “ultimo grado della giustizia sportiva “il Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il Coni “cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro”.

L’oggetto del giudizio avanti al Collegio di Garanzia dello Sport  è costituito da vizi specifici; “violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.   Possono proporre ricorso le parti nonché la Procura generale dello sport.

Svolge anche funzioni consultive per il CONI e, su richiesta presentata per il tramite del CONI, per le singole Federazioni sportive.

Il Collegio è suddiviso in quattro sezioni, di cui  tre giudicanti ed una consultiva, cui spetta fornire pareri  anche in ordine all’interpretazione delle disposizioni del Codice dello Sport nonché pronunciarsi sulle istanze di ricusazione  dei componenti il Collegio.

Il Collegio pronuncia a sezioni unite sulle controversie  rilevanti per la questione prospettata e per il principio implicato.

Questo organo “supremo” di giurisdizione sportiva  ha una funzione di garanzia per il ricorrente ma anche di assicurare l’uniformità interpretativa ed applicativa del diritto sportivo, la funzione “normativa” rispetto alla controversia sottoposta a giudizio è esercitata attraverso “l’enunciazione  del principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi”, nel caso di accoglimento del ricorso con rinvio.

Giudice del rinvio è “l’organo di giustizia federale competente che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi definitivamente entro sessanta giorni applicando il principio di diritto dichiarato dalla Corte”.

Rimedi straordinari sono la revisione e la revocazione all’infuori dei quali  “nessuna decisione  di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per l’impugnazione  o il giudizio sia stato definito dal collegio di garanzia dello Sport con decisione nel merito. In sostanza è esclusa  la revocabilità delle decisioni del collegio di garanzia dello Sport per le quali si deduca un errore di giudizio  in tema di fatto.