21 Luglio 2020

Non c’è addebito per l’abbandono del tetto coniugale se il rapporto di convivenza era già fallito

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile sez. VI, 23 giugno 2020 n.12241

Separazione – addebito – mantenimento

Art. 143 c.c. – Art. 151 c.c. – Art. 156 c.c.

Il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, poiché porta all’impossibilità della convivenza, salvo che, chi ha posto in essere l’abbandono, non provi che l’allontanamento sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata, e in conseguenza di tale fatto.

CASO

Nel giudizio per la separazione personale dei coniugi, il marito aveva chiesto l’addebito della separazione per l’abbandono del tetto coniugale da parte della moglie, in violazione del dovere di cui all’art. 143 c.c.

Il tribunale aveva pronunciato la separazione respingendo la richiesta di addebito e riconoscendo alla moglie un mantenimento mensile di 1.500 euro.

La Corte d’appello di Roma, aveva valutato non addebitabile alla moglie la separazione pur essendosi la stessa allontanata volontariamente dall’abitazione coniugale.

Dall’istruttoria era merso che nella breve durata del matrimonio non era stato costruito, da parte di entrambi, di un “rapporto di affezione, progettualità di coppia e condivisione”, e quindi la causa del fallimento della convivenza non poteva essere imputata soltanto alla moglie.

In punto di mantenimento, la Corte riduceva l’importo da euro 1.500 a euro 800, in seguito alle indagini tributarie svolte, dalle quali la moglie era risultata essere titolare di consistenti risorse finanziarie e proprietaria di un immobile, pur non avendo al momento un’occupazione lavorativa.

La donna ricorre in Cassazione contro la sentenza e il marito si costituisce con ricorso incidentale.

Secondo la ricorrente la Corte territoriale non avrebbe considerato il fatto che la stessa era stata coinvolta dall’ex marito nelle proprie attività finanziarie e commerciali e si trovava ancora a subirne le conseguenze in un contenzioso in corso con l’Agenzia delle Entrate.

Le censure sollevate dall’uomo erano riferite all’utilizzo del parametro del tenore di vita ai fini della determinazione dell’assegno. Durante convivenza, l’impresa del marito era stata sottoposta ad alcune procedure concorsuali e pertanto la coppia non avrebbe potuto avere un elevato tenore di vita.

Inoltre i giudici di merito non avrebbero valutato, ai fini dell’addebito, il comportamento della moglie contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, essendosi allontanata senza motivo dalla casa coniugale.

SOLUZIONE

La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso in assenza di vizi di motivazione, nel rispetto della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c. n. 5.

Il sindacato di legittimità sulla motivazione può riguardare solo ipotesi specifiche: la totale mancanza della motivazione, la motivazione apparente o incomprensibile e la manifesta contraddittorietà della stessa.

Al di fuori di questi casi, il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico che abbia formato oggetto di discussione e che sia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Civ. S.U. n. 8053/2014 e Cass. Civ. n. 23940/2017).

Sotto il profilo della valutazione dei fatti ai fini della pronuncia di addebito della separazione, la decisione si è fondata sul fatto che l’abbandono della casa familiare da parte della moglie fosse intervenuto in un momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata, in conseguenza del comportamento di entrambi i coniugi.

In tal senso la Corte ha ribadito il principio di diritto già enunciato, a cui si è attenuto correttamente il giudice di merito, secondo cui “il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza, salvo che si provi – e l’onere incombe su chi ha posto in essere l’abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, o quando il suddetto l’allontanamento sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, e in conseguenza di tale fatto” (Cass. Civ. n. 10719/2013 e Cass. Civ. n. 25663/2014).

Questioni. L’orientamento giurisprudenziale di legittimità in tema di addebito è indirizzato verso una visione evolutiva del rapporto coniugale, ritenuto dalla società, incoercibile e collegato al persistente consenso di ciascun coniuge. In presenza di una situazione d’intollerabilità, la domanda di separazione, costituendo esercizio di un diritto, non può essere ragione di addebito.

I fatti che rendono intollerabile la convivenza non devono essere valutati da un punto di vista meramente oggettivo, ma devono essere valorizzati anche “elementi di carattere soggettivo”, perché il concetto di intollerabilità può variare ed essere percepito diversamente da ogni individuo in relazione alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto della vita coniugale (Cass. Civ. n. 2183/2013 e Cass. Civ. n. 8713/2015).

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