21 Luglio 2020

Danno da cosa in custodia: la legittimazione del conduttore dell’immobile danneggiato da eventi atmosferici nei confronti del danneggiante

di Saverio Luppino, Avvocato Scarica in PDF

Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Ordinanza 5 maggio 2020 n. 8466 (Presidente Dott. G. Travaglino, relatore Dott. SCARANO L.A.).

Responsabilità civile – Danni da cose in custodia – Caso fortuito – Responsabilità del Comune ex art.2051 c.c. – Mancata manutenzione sistema fognario – Fenomeno alluvionale – Allagamento locale condotto in locazione – Legittimazione conduttore – Danno emergente.

“Anche il conduttore di un immobile locato ha diritto alla tutela risarcitoria dei danni, causati da intense precipitazioni atmosferiche, nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli danneggi l’uso o il godimento del bene, avendo un’autonoma legittimazione per proporre l’azione di responsabilità nei confronti dell’autore dello stesso danno”.

(Cod. civ. art. 2051)

CASO

La vertenza che si esamina ha ad oggetto i danni patiti, a causa di un “violento temporale”, dalla società Alfa, conduttrice di un immobile di tipo commerciale situato in condominio.

La società Alfa promuove causa nei confronti del Comune di Lissone in ragione dell’irregolare funzionamento del sistema fognario comunale, causalmente riconducibile all’omessa manutenzione dello stesso da parte del Comune convenuto, e del condominio, per omessa vigilanza e manutenzione del tubo pluviale.  

In esito all’esito dello svolgimento dei gradi di merito e per quanto occupa l’interesse del presente commento, la società Alfa proponeva ricorso per cassazione, poiché si doleva che la corte di merito non le avesse riconosciuto l’indennizzo del danno emergente e del lucro cessante, derivante dall’inutilizzabilità del locale ove svolgeva la propria attività commerciale, in quanto la stessa, a parere del giudicante, era esclusivamente una “semplice conduttrice” e non “proprietaria” dei locali nei quali l’attività commerciale era esercitata.

SOLUZIONE

La Suprema Corte, avvalorando la giurisprudenza maggioritaria, cassava il giudicato impugnato e rinviava alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, per la decisione nel merito, accogliendo il ricorso.

QUESTIONI

Il caso che si va a esaminare attiene alla materia della responsabilità da cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c. Il custode, ai sensi della norma richiamata, è tenuto a risarcire i danni derivanti dalla res di cui ha la custodia, salvo che provi il c.d. caso fortuito, a sostegno e a dimostrazione, dell’inesistenza del nesso di casualità tra la sua condotta e l’evento dannoso.

Opinione prevalente è quella di considerare il casus fortuitus come un evento naturale o ad esso assimilato, che travalica i limiti della volontà umana, ovvero un fatto che esula dalla ragionevole prevedibilità di una persona e al quale non si può ovviare senza cautele superiori a quelle della media diligenza. Colpa presunta e presunzione assoluta, che opera per l’appunto iuris et de iure.

Per ciò che attiene al titolo del possesso, è ferma l’opinione prevalente di ritenere irrilevante il legame giuridico intercorrente tra la res e il custode; rileva, per l’appunto, il mero potere di fatto che lo stesso esercita sul bene. La locuzione “custodia”, infatti, ha ampio significato, e va ben oltre i limiti della semplice detenzione di un bene.

In tal senso, in ordine al caso di specie, gli Ermellini affermavano, avvalorando consolidata giurisprudenza di merito, che: “Custodi sono anzitutto i proprietari, come tali gravati da obblighi di manutenzione e controllo della cosa custodita”. Custodi sono altresì il possessore, il detentore e il concessionario. Tra i detentori, che come posto in rilievo in dottrina ritraggono il potere sulla cosa esclusivamente da un titolo, rientrano i conduttori di immobile in locazione, i quali hanno l’uso e il godimento sia della singola unità immobiliare sia dei servizi accessori e delle parti comuni dell’edificio[1]”.

Per tale ragione, la società Alfa godeva di una autonoma legittimazione a proporre azione di responsabilità nei confronti dell’autore del danno e di conseguenza era pienamente legittimata ad essere indennizzata in toto, quindi sia del danno emergente che del lucro cessante da essa patiti.

Sciolto il nodo della legittimazione attiva, la Suprema Corte affrontava la materia del risarcimento dei danni cagionati da eventi atmosferici.

Nella specie, come esposto in narrativa, il nocumento patito dalla società ricorrente, discendeva dall’allagamento del locale, ove svolgeva la propria attività commerciale.

Caldeggiando la giurisprudenza maggioritaria, la Suprema Corte escludeva, in senso lato, che il custode possa invocare ad esonero della propria responsabilità l’ipotesi del caso fortuito o della causa maggiore, “allorquando il danno trovi origine nell’insufficienza delle adottate misure volte ad evitarne l’accadimento, e in particolare del sistema di deflusso delle acque meteoriche[2]”, e ciò  indipendentemente dalla forza e dall’intensità dei fenomeni meteorologici.

In ordine ai caratteri dell’eccezionalità e dell’imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche, la Corte chiariva altresì che possono configurare caso fortuito o forza maggiore, idonei ad escludere la responsabilità civile di cui all’art. 2051 c.c., solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l’evento, nonostante la più scrupolosa manutenzione e pulizia da parte del medesimo dei sistemi di smaltimento delle acque piovane, ovvero quando non vi siano condotte idonee a configurare una corresponsabilità del custode che invoca l’esimente.

Peraltro, appare degna di nota, la considerazione, utile anche per un nuovo indirizzo giurisprudenziale di legittimità, che ogni riflessione sulla prevedibilità di fenomeni metereologici di particolare intensità – tenuto conto dei dissesti idrogeologici, che caratterizzano il nostro Paese – impone criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, in quanto non possono più qualificarsi come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e tutt’altro che imprevedibili.[3]

In ordine alla specie, la Suprema Corte rilevava che l’allagamento dei locali della ricorrente era causalmente riconducibile alla mancata vigilanza e manutenzione del sistema pluviale condominiale, e non di meno al mancato funzionamento del sistema fognario comunale, del quale il Comune di Lissone non dimostrava, “di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attivita’ di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative, e gia’ del principio generale del neminem laedere[4] come suo onere quale custode (in virtù dell’inversione dell’onere probatorio di cui sopra).

Ciò posto, il Supremo Collegio ravvisava gli estremi della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. gravante in capo al Comune di Lissone e del Condominio; formulava il principio in epigrafe, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione per la decisione nel merito.

[1] cfr. Cass. Civ.,Sez. 3, sent. del 18 settembre 2014, n. 19657; Cass. Civ.,Sez. 3, sent. del 27 Luglio 2011, n. 16422.

[2] Cass. Civ., Sez. 6 3, ord. del 28 luglio 2017 n. 18856; Cass. Civ, Sez. 3, sent. del 17 dicembre 2014 n. 26545.

[3] Cass. civ. 24.3.2016 n.5877.

[4] Cass., civ., Sez. 3, sent. del 20 febbraio 2006, n. 3651.

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