11 Febbraio 2020

Mantenimento dei figli: devono essere valutati anche il tenore di vita e le attuali ed effettive esigenze

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile sez. VI, n. 1562 del 23 gennaio 2020

Obbligo di mantenimento verso i figli – criteri di quantificazione assegno

(Art. 147 c.c. – art. 337 ter c.c.)

Il dovere di mantenere, istruire e educare i figli, obbliga i genitori a far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare. L’assegno di mantenimento deve essere parametrato in maniera tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia, e basandosi sulle effettive e attuali esigenze del figlio.

CASO

Nel giudizio di divorzio, in cui il contendere riguardava la quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente, la Corte d’appello statuiva un aumento dell’importo già fissato dal Tribunale in 900 Euro mensili.

Effettuando una valutazione basata dei redditi degli ex coniugi, del loro presumibile tenore di vita, della disparità reddituale a favore del padre, delle accresciute esigenze di vita del figlio e dei prevalenti tempi di permanenza del minore presso la madre, i giudici di appello stabilivano in Euro 1.100 mensili l’entità dell’assegno di mantenimento, gravando il padre anche del 70% delle spese straordinarie.

La madre, parzialmente soccombente nel giudizio di appello, ricorre in Cassazione deducendo, con entrambi i motivi d’impugnazione, la violazione o falsa applicazione degli artt. 155 e 337 ter c.c..

SOLUZIONE

Il ricorso è dichiarato inammissibile perché consistente in una mera contestazione della valutazione di merito ben argomentata e motivata nella sentenza della Corte territoriale.

La Cassazione richiama i principi che stanno alla base della quantificazione dell’assegno in favore dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti.

In primo luogo la Corte specifica che il giudice del divorzio non può ritenersi vincolato alle statuizioni del giudizio di separazione, né da criteri di adeguamento automatico, quale l’età del figlio o il miglioramento/peggioramento delle condizioni economiche dei genitori.

Il giudice di merito deve parametrare il mantenimento alle effettive e attuali esigenze del figlio, avendo presente in primis la condizione economica dei genitori, ma non sulla base del mero criterio proporzionale.

Ininfluente, a tal fine il richiamo al giudizio di modifica delle condizioni della separazione in cui l’assegno era stato determinato, nel 2014, dalla Corte di appello di Catania in Euro 1.200 mensili, oltre alla corresponsione del 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive, ricreative e straordinarie.

Un altro aspetto rilevante nella determinazione del contributo di mantenimento nei confronti dei figli, è il riferimento alla conservazione del tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza.

L’art. 147 c.c. impone ai genitori il dovere di mantenere, istruire e educare i figli e tale dovere obbliga i genitori a far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale.

La Corte fa il punto, inoltre, sulla definizione di spese straordinarie nell’ambito degli oneri di mantenimento del genitore verso il figlio.

La giurisprudenza di legittimità ritiene che devono intendersi spese “straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità non rientrano nell’ordinario regime di vita dei figli.

Tali spese non possono essere incluse in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno mensile posto a carico di uno dei genitori, poiché ciò potrebbe rappresentare un danno per i figli, i quali potrebbero essere privati, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti (Cass. n. 9372/2012).

QUESTIONI

La sentenza conferma l’odierna linea giurisprudenziale secondo cui il concetto del tenore di vita, espunto dai criteri per il riconoscimento e la quantificazione dell’assegno divorzile, rientra ancora tra gli elementi da valutare ai fini del mantenimento del figlio minorenne o maggiorenne non autosufficiente.

Il principio consolidato, espresso dalla Cassazione, è che il contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve essere quantificato osservando il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre all’apprezzamento delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. Civ. sez. I n.19455/2019).

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