11 Febbraio 2020

Ius receptum in materia condominiale e danno punitivo ex art. 96, co. 3, c.p.c.

di Ilaria Ottolina, Avvocato Scarica in PDF

Tribunale di Bologna, sezione III civile, sentenza n. 20927 del 20 dicembre 2019 – Giudice Dott. Pietro Iovino

Condominio – impugnazione deliberazione assembleare – infondatezza dei motivi rispetto all’art. 1137 c.c. e all’art. 100 c.p.c. – responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c. per violazione dello ius receptum – sussiste.

Riferimenti normativi: art. 1137 c.c. – art. 100 c.p.c – art. 96, co. 3, c.p.c.

“… In base all’art. 1137 c.c. sono impugnabili solo le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento condominiale ed in difetto di ciò non è consentito al giudice sindacare la volontà manifestata dall’assemblea, che resta una manifestazione caratteristica dell’autonomia che l’ordinamento riconosce ai privati e come tale tutela. Inoltre, se è vero che l’abuso di diritto o l’eccesso di potere o più in generale la violazione dell’obbligo di correttezza, consentono talora di penetrare gli interna corporis degli enti riconosciuti, nondimeno occorre offrire di ciò una prova persuasiva, che non è certo ravvisabile nello scarno deliberato qui opposto e che comunque in ragione di quanto si dirà non è argomento suscettibile di sovvertire la decisione legittimamente assunta dall’assemblea …”

“La tesi attorea è destituita di fondamento, in quanto nessuna decisione può ritenersi implicitamente od esplicitamente adottata dall’assemblea nel punto in questione: interpretando il verbale in buona fede è evidente che non si è deciso nulla e che conseguentemente nessuna conseguenza sfavorevole può derivarne all’attore o ad alcun condomino. Da ciò discende palesemente l’assenza di ogni interesse all’impugnazione, posto che ai sensi dell’art. 100 cpc per agire in giudizio è imprescindibile la sussistenza di un concreto interesse, cosa che non può ravvisarsi nel contenuto decisorio del tipo “l’assemblea delibera di rinviare” ogni decisione sul punto, perché nessuna lesione può rinvenirsi in un portato decisorio meramente dilatorio di se stesso”

In considerazione del fatto che la domanda risulta proposta ponendosi in consapevole (dolo) o inconsapevole (colpa grave) contrasto con principi giurisprudenziali largamente e lungamente condivisi, tanto da costituire scolastico ius receptum, sussistono tutti gli estremi per una condanna, ai sensi dell’art. 96, 3^ co., cpc, al pagamento in favore della controparte della somma che stimasi equa determinare nella misura corrispondente a quella del compenso per le spese di lite …”

CASO

La sentenza in commento, chiara e asciutta nello stile quanto severa nel contenuto, contiene quale aspetto caratterizzante l’applicazione della responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c., nota anche come “danno punitivo” (o “pena privata”)[1].

Il caso riguarda l’impugnazione di una delibera assembleare (siccome illegittima e/o invalida) da parte di un condomino, sul presupposto che si fosse formata una vera e propria decisione dell’assemblea circa una proposta non inserita nell’ordine del giorno, avente per giunta carattere straordinario (la tinteggiatura del vano scale).

Per l’effetto, veniva impugnata la delibera al punto 6 (“varie ed eventuali”), a cui tenore “l’amministratore espone la richiesta pervenuta da alcuni proprietari in merito alla tinteggiatura del vano scale, l’assemblea delibera di rinviare eventualmente la decisione alla prossima assemblea straordinaria”.

Un ulteriore motivo di censura dedotto dall’attore afferiva al difetto di un requisito formale del verbale assembleare (la sottoscrizione di esso anche da parte di un condomino), in asserita violazione del regolamento condominiale.

SOLUZIONE

Il Giudice del Tribunale di Bologna rigettava la domanda; contestualmente, condannava parte attrice, ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c., al pagamento di una somma pari alle spese di lite (pur in presenza di espressa richiesta ad istanza di parte, ai sensi del comma 1).

Quanto alle ragioni sottese al rigetto del primo motivo d’impugnazione, il Giudice ne rilevava l’infondatezza per assenza d’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), escludendo che la “delibera di rinviare” – si aggiunga, “eventualmente” – rivestisse contenuto decisorio circa l’effettuazione o meno delle opere straordinarie in questione; quanto al secondo motivo d’impugnazione – benché di fatto “rinunciato” dall’attore a seguito delle prime difese del convenuto – il Tribunale prendeva ugualmente posizione sul punto, facendo proprio il rilievo avversario secondo cui il presupposto della firma del verbale, anche da parte di un condominio, era ipotesi alternativa alla firma del Segretario, invero presente in assemblea.

Le ragioni della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c., invece, poggiavano sul convincimento del Giudice che la domanda fosse stata proposta, quanto all’impugnazione del punto 6 della deliberazione, “… ponendosi in consapevole (dolo) o inconsapevole (colpa grave) contrasto con principi giurisprudenziali largamente e lungamente condivisi, tanto da costituire scolastico ius receptum …”.

D’altra parte, anche il secondo motivo d’impugnazione – definito “del tutto sterile” benché non più coltivato dall’attore in seguito alla costituzione del convenuto – contribuiva a confermare al Giudice bolognese la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del danno punitivo.

LE QUESTIONI GIURIDICHE

Tralasciando il contenuto decisorio relativo al rigetto della domanda, che appare sostanzialmente condivisibile (per quanto all’oscuro dell’”… impostazione delle articolate ragioni esposte nell’impugnazione”, come dato atto nella stessa sentenza), è invece interessante soffermare l’attenzione sull’applicazione, al caso, dell’art. 96, co. 3, c.p.c. per violazione dello ius receptum richiamato dal Giudice.

L’osservazione prende le mosse dal fatto che il Tribunale di Bologna pare correlare la fondatezza della responsabilità aggravata al “… consapevole (dolo) o inconsapevole (colpa grave) contrasto con principi giurisprudenziali largamente e lungamente condivisi, tanto da costituire scolastico ius receptum …”, ancorando (formalmente) quest’ultimo al contenuto precettivo dell’art. 1137 c.c. (impugnabilità delle delibere condominiali per violazione di legge o di regolamento condominiale, fatto salvo il generico richiamo ai rimedi “anomali” costituiti dall’abuso di diritto, dall’eccesso di potere o dalla generale violazione dell’obbligo di correttezza, correttamente individuati dal Giudice).

Non è questa la sede per soffermarsi sul lungo e articolato percorso legislativo e giurisprudenziale che, traendo origine dall’art. 385, co. 4, c.p.c. in tema di ricorso per Cassazione, ha condotto con la Legge di riforma n. 69/2009 ad estendere, in via generale per ogni grado di giudizio, la facoltà di condannare d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una somma a titolo di responsabilità aggravata (art. 96, co. 3, c.p.c.), peraltro “svincolando” l’interprete dall’onere di verificare la sussistenza del dolo o della colpa grave, come invece previsto dall’abrogato comma 4 dell’art. 385 c.p.c., nonché a prescindere dall’effettività di una voce di danno (come invece presuppone l’art. 96, co. 1 e 2, c.p.c.)[2].

Si osserva piuttosto che l’approdo applicativo a cui è giunta la giurisprudenza maggioritaria in materia di responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c. reputa sanzionabili le condotte sorrette dall’elemento soggettivo del dolo (mala fede) o della colpa grave ovvero, qualora i fatti censurabili si manifestino solo nella sfera processuale, nel caso di c.d. abuso del processo[3], in ossequio al (sacrosanto) principio secondo il quale agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile[4].

Peraltro, come ben circostanziato da certa giurisprudenza di merito, a mero titolo esemplificativo[5], “per mala fede si deve intendere un’ipotesi nella quale la parte abbia affermato il falso o negato il vero, in situazioni nelle quali non sia possibile discutere in punto a veridicità di una certa questione di fatto … E’ quantomeno da ritenere contraria a buona fede quella affermazione, falsa, che non può essere considerata suscettiva di errore dalla parte: l’esempio è di chi neghi la veridicità di una sottoscrizione propria o affermi la veridicità di una sottoscrizione della controparte (in questa ultima sottoipotesi, quanto chi utilizzi un documento con firma falsa sia consapevole della falsità della stessa); per colpa grave … si deve intendere una difesa che sia talmente priva di verosimiglianza da essere assolutamente impossibile un accoglimento della domanda o della eccezione … in tal modo, sia pure per grave negligenza o imprudenza, si perviene ad un vero e proprio uso non ortodosso dello strumento processuale che, proprio perché a tutela di diritti e garanzia costituzionale (24 Cost.) richiede un uso, da parte dei consociati, ispirato a prudenza e diligenza …”.

Quanto invece al c.d. abuso del processo, esso è stato qualificato, per esempio, con la condotta di chi promuove azioni pretestuose “per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata” (che è come dire allo ius receptum), ovvero di chi incorre nella “manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”[6].

Orbene, calando gli esposti argomenti giuridici nel caso della sentenza in commento, la decisione di applicare (anche) la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c. non pare condivisibile per due ordini di motivi.

Quanto all’elemento soggettivo, premesso che il Giudice di Bologna si limita ad enunciare in modo generico la sussistenza del dolo (in presenza di consapevolezza) o della colpa grave (in presenza di inconsapevolezza), senza indicare quale delle tue condizioni (psicologiche) sia stata posta in essere da parte della difesa attorea (circostanza non proprio irrilevante in una eventuale sede risarcitoria per la responsabilità professionale), automaticamente difetta pure la motivazione dell’attività ermeneutica privilegiata svolta dal Tribunale sul punto.

Non sembra infatti imprescindibile la possibilità di ricostruire in modo chiaro ed inoppugnabile il convincimento determinatosi nel Giudice circa la sussistenza della lite temeraria, laddove la difesa, declinata in un ambito prognostico ad opera del professionista prima di assumere l’iniziativa dell’azione, si profili talmente abnorme da doversi ritenere inficiata da dolo ovvero da colpa grave.

Sicché, in difetto di specifica motivazione ma premessa la dichiarata (dal Giudice stesso) presenza di “articolate ragioni esposte nell’impugnazione” (che di per sé, almeno astrattamente, contrasta con la percezione di una difesa assunta con negligenza o imprudenza o malafede), la ritenuta carenza di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) non pare sostenibile, posto che essa, a differenza della legittimazione ad agire (oggetto di scrutinio preliminare), costituisce un posterius pleonastico ed implicito ad ogni pronuncia di rigetto.

Sempre sotto il profilo dell’elemento soggettivo, il secondo motivo d’impugnazione della deliberazione risulta fondato sulla sussistenza di un vizio formale (la mancata sottoscrizione del verbale da parte di un condomino), di per sé legittimante l’azione: male si comprende come un atteggiamento processuale improntato a dolo (o anche a colpa grave) possa essere quello di colui che, sulla scorta di una valutazione a posteriori (i primi atti della difesa avversaria), abbandona una parte del petitum, parendo piuttosto una condotta processuale improntata a buon senso e ragionevolezza.

Il secondo motivo che induce a non condividere la condanna officiosa per lite temeraria attiene alla ritenuta violazione dello ius receptum, che con ogni evidenza il Giudice riferisce genericamente all’art. 1137 c.c (e forse, più indirettamente, all’art. 100 c.p.c.).

Ebbene, nemmeno a posteriori, vale a dire dopo aver conosciuto la condanna, il difensore che ha assunto l’iniziativa di promuovere l’azione avrebbe potuto rintracciare lo ius receptum invocato dal Tribunale, per manifesta genericità del richiamo in rapporto alla fattispecie sottoposta al sindacato giudiziale.

In altre parole, si ritiene che lo ius receptum (che si riferisce alla “cristallizzazione” di principi giuridici in quanto applicati costantemente a fattispecie concrete e simili, che assumono il valore di “precedente” secondo la tradizione del nostro diritto romano[7]) non possa (e non debba) essere collegato genericamente a norme, anche perché – a ben vedere – laddove il riferimento sia limitato al contenuto precettivo della legge (come nel caso di specie, in cui il Tribunale ha sostanzialmente rammentato che l’art. 1137 c.c. consente l’impugnazione delle deliberazioni assembleari per violazione di legge o di regolamento), … c’è già (e basta) la legge (superfluo aggiungere, del resto, che la funzione di interpretazione autentica della norma spetta in via esclusiva alla Corte di Cassazione).

[1] Tale definizione ricorre specialmente in seguito a Cass. civ., S.U., 05.07.2017 n. 16601, che ha sancito la natura “polifunzionale” della responsabilità civile (“… in estrema sintesi può dirsi che accanto alla preponderante e primaria funzione compensativo riparatoria dell’istituto … è emersa una natura polifunzionale …, che si proietta verso più aree, tra cui sicuramente principali sono quella preventiva (o deterrente o dissuasiva) e quella sanzionatorio-punitiva …”): si vedano infatti Cass. civ., sez. VI – 3 Ord., 21.02.2018 n. 4136; Cass. civ., sez. III, Ord. 30.03.2018 n. 7901; tuttavia, anche in precedenza, ex multis: Trib. Milano, sez. IV, 22.06.2016; Trib. Padova, sez. II, 04.11.2014; Trib. Reggio Emilia, 25.09.2012; Trib. Piacenza, Sent. 15.11.2011.

[2] Per un’accurata ricostruzione storica dell’istituto della responsabilità processuale aggravata, v. Sara de Lucia, “Percorsi di giurisprudenza – la lite temeraria tra indennità e sanzione”, in Giur. It., 2019, 1, 212.

[3] Ex multis Cass. civ., S.U., Sent. 13.09.2018 n. 22405; Cass. civ., S.U. 20.04.2018 n. 9911; Cass. civ., S.U., 18.09.2017 n. 21544; Cass. civ., Ord., 11.10.2018 n. 25176.

[4] Cass. civ., sez. VI-2, Ord. 30.11.2012 n. 21570.

[5] Trib. Bologna, sez. II, Sent. 27.10.2017 G.I. Dott. Marco D’Orazi.

[6] Cfr. Cass. civ. n. 22405/2018, cit.

[7] Cass. civ., S.U., 29.10.2014 n. 22964; Trib. Genova, sez. III, 15.07.2013; Cass. Civ., S.U., 11.05.2009 n. 10672.

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