14 Novembre 2023

Mantenimento alla figlia aumentato perché il padre eredita

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile sez. I, ordinanza del 03/11/2023 n.30643

Mantenimento figli – principio di proporzionalità

(art. 337 ter comma 4 n. 4)

Massima: “L’incremento del patrimonio di un genitore legittima una revisione dell’assegno di mantenimento per i figli che deve essere quantificato, mediante una valutazione comparata della situazione economica di entrambi i genitori, osservando il principio di proporzionalità nella contribuzione”.

CASO

Con ricorso per la modifica delle condizioni di separazione il padre aveva chiesto il cambiamento dell’assetto economico e di collocamento dei due figli.

Il figlio maggiore si era trasferito presso l’abitazione del padre mentre la figlia minore era rimasta con la mamma.

Il Tribunale, in accoglimento della domanda, aveva disposto la collocazione prevalente del figlio presso il padre con mantenimento ordinario in via esclusiva e diretta, e spese straordinarie a carico del padre per l’80% e della madre per il 20%, revocando il precedente contributo paterno da versare alla madre. La donna si era costituita in giudizio chiedendo un aumento del contributo paterno per la figlia minore rimasta a vivere con lei, ma i giudici avevano respinto le sue istanze.

Appellato il provvedimento, i giudici di secondo grado riconoscevano il richiesto aumento dell’assegno mensile a carico del padre per il mantenimento della figlia minore, portandolo da 575,00 euro a 800,00 euro mensili, e disponevano una contribuzione del 100% a carico del padre per le spese straordinarie.

Era emersa, infatti, dall’istruttoria una rilevante differenza reddituale tra i genitori a causa del fatto che l’uomo aveva notevolmente incrementato il suo patrimonio per effetto dell’eredità materna, tanto che risultava essere proprietario di oltre 40 immobili.

Inoltre, erano da considerarsi anche le aumentate esigenze di vita della minore, ormai quattordicenne.

Contro la decisione della Corte d’appello di Genova il padre propone ricorso per Cassazione, ritenendo che, in violazione della norma di cui all’art. 337 ter c.c., i giudici avrebbero trascurato di esaminare la situazione reddituale della madre, migliorata rispetto all’epoca della separazione personale, considerato l’aumento del reddito da lavoro con contratto a tempo indeterminato.

SOLUZIONE

 Il principio di proporzionalità nella contribuzione al mantenimento.

La Cassazione ha giudicato inammissibile la censura. Correttamente la Corte d’Appello ha effettuato una valutazione comparata dei redditi e delle sostanze dei genitori, rilevando il notevole divario tra la situazione economica del padre (il cui patrimonio, anche immobiliare, era aumentato in misura considerevole), a fronte di quella della madre rispetto, alla quale gli aumenti del reddito lavorativo risultavano minimi.

La Cassazione ha ribadito che nel quantificare il contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve essere osservato il principio di proporzionalità che richiede una valutazione comparata dei redditi e del patrimonio dei genitori. Di conseguenza può essere riparametrata l’entità del mantenimento del figlio in relazione alle maggiori capacità economiche acquisite da un genitore.

Inoltre, l’aumento è giustificato anche dalle mutate esigenze della figlia dovute all’età. I principi utilizzati dalla Corte di Cassazione costituiscono espressione di un orientamento giurisprudenziale consolidato (Cass. Civ. n. 19299/2020 e Cass. n. 4145/2023).

I criteri di calcolo del mantenimento di un figlio.

In tema di mantenimento ordinario e straordinario dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti, la contribuzione deve essere proporzionata al reddito, al patrimonio e ai compiti di cura assunti da ciascun genitore, che hanno anch’essi una valenza economica.

L’art. 337 ter comma 4 n. 2 contempla inoltre tra i parametri di quantificazione anche il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza con entrambi i genitori. Il mantenimento non è infatti riconducibile al solo obbligo alimentare ma comprende tutta una serie di esigenze che riguardano l’aspetto abitativo, scolastico, ludico, sociale ecc..

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